Sentenza n. 4933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. 13299/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ANAC n. 599 del 30 dicembre 2024 sulla disciplina transitoria del trattamento di quiescenza del personale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, dipendenti ANAC già in servizio al 7 aprile 2020 e assunti presso una pubblica amministrazione dopo il 1° gennaio 2001, hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera ANAC n. 599/2024. La delibera, in assenza di accordo sindacale, aveva previsto per il personale in servizio al 7 aprile 2020 un diritto di opzione tra il regime IFR e il regime TFR integrato da previdenza complementare, nonché una riduzione del 30% dell'IFR, con misure compensative per il periodo 2020-2024. Gli appellanti hanno dedotto: violazione dell'art. 57 del regolamento ANAC, che subordinerebbe la disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza a un accordo con le organizzazioni sindacali; illegittimo ricorso a una disciplina unilaterale e provvisoria, già essendo stata adottata la delibera ANAC n. 87/2020; violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento previdenziale e di quiescenza; irragionevole individuazione del 7 aprile 2020 quale data spartiacque; violazione del legittimo affidamento e del principio di irretroattività; violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio nel periodo 2020-2024; difetto di istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla riserva di accordo sindacale, ha ritenuto legittima, in applicazione dell'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., una regolamentazione provvisoria e unilaterale dell'amministrazione in caso di mancato accordo, per evitare vuoti normativi e l'incertezza pregiudizievole alla funzionalità amministrativa. La facoltà non era stata consumata dalla delibera n. 87/2020, avente funzione limitata alla determinazione provvisoria dei criteri per gli accantonamenti e non costituente una disciplina generale, neppure provvisoria. Quanto alla pretesa reformatio in peius, il regolamento ANAC imponeva di mutuare i criteri della disciplina AGCM, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'ANAC, senza imporre una parificazione automatica delle percentuali o dei trattamenti. Non sussisteva quindi un obbligo di applicare le medesime percentuali AGCM né una violazione del divieto di reformatio in peius. La tutela dell'affidamento in materia previdenziale e di quiescenza è stata ritenuta limitata e compatibile con modifiche pro futuro dirette all'equilibrio finanziario, purché ragionevoli, proporzionate e non retroattive su prestazioni già erogate. La disciplina è stata considerata non retroattiva, poiché operante sui diritti in via di maturazione e accompagnata da una compensazione del 30% per il periodo 2020-2024, volta a neutralizzare la differenza rispetto ai trattamenti già corrisposti ai dipendenti cessati. Per la medesima ragione è stata esclusa la violazione dell'art. 3 Cost. La richiesta istruttoria di esibizione documentale è stata ritenuta non necessaria. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 52-quater d.l. 50/2017
Attribuisce all'ANAC il compito di definire con regolamento l'ordinamento giuridico ed economico del personale.
art. 57 del regolamento ANAC sull'ordinamento giuridico ed economico del personale
Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l'AGCM, previo accordo con le OO.SS.
La disposizione non esclude, in caso di mancato accordo, una disciplina provvisoria e unilaterale; inoltre il rinvio ai criteri AGCM non comporta automatica parificazione dei trattamenti, dovendosi considerare le specifiche esigenze dell'ANAC.
art. 1, comma 3, del regolamento ANAC sull'ordinamento giuridico ed economico del personale
Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dalla disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità.
Il rinvio alla disciplina AGCM riguarda i criteri e non determina un obbligo di identità regolamentare o di applicazione delle medesime percentuali.
art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 165/2001
Esprime il principio secondo cui, in mancanza di accordo sindacale, l'amministrazione può adottare una regolamentazione provvisoria e unilaterale per evitare vuoti normativi e pregiudizi alla funzionalità amministrativa.
art. 97 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale della necessità di assicurare continuità, funzionalità e certezza dell'azione amministrativa anche in assenza di accordo sindacale.
art. 3 Cost.
Non risulta violato quando la differenza tra dipendenti in servizio e dipendenti cessati è neutralizzata da una misura compensativa e si riferisce a diritti previdenziali ancora in via di maturazione.
Massime di principio
- In caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali su una materia rimessa alla contrattazione o all'accordo, l'amministrazione può adottare una disciplina provvisoria e unilaterale quando ciò sia necessario per evitare un vuoto regolamentare e l'incertezza pregiudizievole alla funzionalità amministrativa, ferma restando la successiva possibilità di definire la disciplina mediante accordo.
- Il rinvio regolamentare ai criteri applicati da un'altra autorità amministrativa non comporta, quando siano richiamate anche le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'autorità destinataria, un obbligo di integrale parificazione dei trattamenti né l'automatica applicazione delle medesime percentuali economiche.
- In materia di trattamento previdenziale e di quiescenza, il divieto di reformatio in peius e la tutela dell'affidamento non impediscono modifiche ragionevoli e proporzionate destinate a operare pro futuro sui diritti in via di maturazione, purché non incidano retroattivamente su prestazioni già erogate.
- Una disciplina transitoria che riduca un trattamento per il periodo futuro non è retroattiva quando preveda misure compensative idonee a neutralizzare, per il periodo interessato, le differenze rispetto a trattamenti già riconosciuti ad altri dipendenti cessati dal servizio.
- La diversità di trattamento tra dipendenti in servizio e dipendenti già cessati non viola di per sé l'art. 3 Cost. quando trova giustificazione nella diversa situazione temporale e giuridica dei destinatari, riguarda diritti ancora in maturazione ed è neutralizzata da adeguate misure compensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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