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Circolare

Circolare numero 191 del 7-7-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal D.L. 14 giugno 1995, n. 232, in materia di sussidio per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, per la frequenza a corsi di formazione professionale e per i periodi di non utilizzazione. Vengono confermati o ridefiniti importi, platee dei beneficiari, durata massima della prestazione, decorrenze e termini per la presentazione delle domande, con particolare rilievo per la dichiarazione di disponibilità ai lavori socialmente utili da rendere entro il 10 luglio 1995. La circolare disciplina anche i casi dei lavoratori GEPI e INSAR e chiarisce il regime contributivo e le prestazioni accessorie.

Modifiche al sussidio per lavori socialmente utili, formazione e periodi di non utilizzazione (D.L. n. 232/1995)

D.L. 14 giugno 1995, n. 232: sussidi per lavori socialmente utili, formazione e periodi di non utilizzazione

La circolare fornisce istruzioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. 14 giugno 1995, n. 232, in materia di sussidi collegati ai lavori socialmente utili e ai corsi di formazione professionale, nonché sul sussidio spettante nei periodi di mancata utilizzazione. Il provvedimento reitera con modificazioni la disciplina già contenuta nel D.L. n. 105/1995 e coordina le nuove disposizioni con quelle già illustrate in precedenti circolari.

Ambito temporale e richiami alle istruzioni precedenti

Il decreto è entrato in vigore il 14 giugno 1995, ma esplica effetti dal 10 giugno 1995. Per le norme non modificate la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con:

  • circolare n. 322/1994, per i lavoratori aventi titolo alle proroghe dei trattamenti di disoccupazione fino al 31 dicembre 1994;
  • circolare n. 62/1995, per il sussidio spettante nel periodo 1 gennaio-31 maggio 1995 ai lavoratori non utilizzati in lavori socialmente utili;
  • circolare n. 116/1995, per le disposizioni in materia di indennità di mobilità contenute nei commi 11 e 12 dell’art. 6 del D.L. n. 105/1995;
  • circolare n. 119/1995, per l’erogazione del sussidio spettante per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili.

Sussidio per utilizzazione in lavori socialmente utili e frequenza a corsi di formazione

L’art. 1, comma 5, del D.L. n. 232/1995 conferma l’importo del sussidio in L. 823.876 mensili. La norma amplia la platea dei beneficiari includendo i lavoratori per i quali il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, sia cessato nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995, purché si sia esaurita anche l’utilizzazione dell’indennità di mobilità.

La prestazione può essere concessa per un massimo di 12 mesi anche ai lavoratori avviati entro il 30 settembre 1995 a progetti approvati entro il 31 luglio 1995.

Il comma 7 stabilisce inoltre che il sussidio può essere corrisposto anche per i periodi di effettiva frequenza a corsi di formazione professionale approvati prima del 31 maggio 1995. In tale ipotesi:

  • il sussidio decorre non prima del 1 giugno 1995;
  • prosegue sino al completamento del corso;
  • in ogni caso non può oltrepassare il 31 dicembre 1995.

Domande, attestazioni e adempimenti procedurali

Per ottenere il sussidio durante i corsi di formazione gli interessati devono presentare domanda alla Sede INPS territorialmente competente in relazione alla residenza, tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego. La domanda va redatta sul modello allegato 1 ed essere corredata dall’attestazione della Sezione circoscrizionale che certifichi sia l’effettiva frequenza sia l’approvazione del corso prima del 31 maggio 1995.

Al termine del corso, i lavoratori possono essere assegnati nei 30 giorni successivi a progetti di lavori socialmente utili; in tal caso mantengono il diritto a fruire del sussidio per un periodo che, sommato alla durata del corso, non può superare complessivamente 12 mesi.

Per il sussidio durante i periodi di impegno in lavori socialmente utili va presentata apposita domanda, sempre con il modello allegato 1, corredata dall’attestazione che il progetto sia stato approvato prima del 31 luglio 1995.

Dichiarazione di disponibilità ai lavori socialmente utili

La circolare richiama l’art. 27, comma 3, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, che impone, per ottenere il sussidio per periodi successivi al 31 maggio 1995, la dichiarazione di disponibilità all’impegno in lavori socialmente utili entro e non oltre il 10 luglio 1995, salvo il caso in cui l’interessato sia già impegnato in lavori socialmente utili. La dichiarazione può essere resa personalmente oppure inviata per posta alla Sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente.

Lavoratori GEPI e INSAR

Tra i soggetti che possono beneficiare del sussidio di cui al comma 5 sono compresi anche i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall’INSAR che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 del decreto.

Per tali lavoratori:

  • il beneficio può essere riconosciuto per un periodo complessivo comunque non superiore a 12 mesi;
  • il sussidio non è concedibile durante la percezione dell’indennità di mobilità;
  • la decorrenza è dal giorno successivo alla cessazione della mobilità.

Il comma 6 dell’art. 5 estende inoltre il sussidio ai periodi di formazione e riqualificazione professionale, sempre entro il limite massimo di 12 mesi complessivi, comprensivi dei periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili. Per la presentazione delle domande la circolare rinvia a future istruzioni specifiche.

Sussidio per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili

L’art. 1, comma 6, del decreto reitera senza modifiche il comma 6 dell’art. 1 del D.L. n. 105/1995 per i periodi di mancata utilizzazione nei lavori socialmente utili compresi nell’arco 1 gennaio-31 maggio 1995.

Il comma 8 estende, a determinate condizioni, il sussidio anche al periodo 1 giugno-30 settembre 1995, nella misura prevista dalla lettera b) dello stesso comma 6. La prestazione spetta anche ai lavoratori GEPI e INSAR, con decorrenza dal 1 giugno oppure dalla cessazione dell’eventuale residuo trattamento di mobilità.

Per il periodo 1 giugno-31 luglio 1995 il beneficio è subordinato alla partecipazione ad attività di selezione e orientamento svolte presso:

  • Uffici regionali e provinciali del lavoro;
  • Sezioni circoscrizionali per l’impiego;
  • Agenzie per l’impiego.

L’importo della prestazione è quello già previsto per il periodo 1 aprile 1995-31 maggio 1995, secondo la circolare n. 62/1995.

Domanda e attestazioni per il sussidio di non utilizzazione

La domanda deve essere presentata con il modello allegato 2. Il modello contiene uno spazio riservato all’Ufficio del lavoro per attestare la partecipazione alle attività di selezione e orientamento e la disponibilità dell’interessato all’impegno in lavori socialmente utili.

La circolare precisa la sequenza operativa:

  • il lavoratore compila la domanda;
  • la consegna direttamente all’Ufficio del lavoro presso il quale è stato invitato a partecipare alle attività;
  • l’Ufficio compila l’attestazione e trasmette le domande, con elenco, alla Sede INPS competente.

Anche per questa prestazione, per i periodi successivi al 31 maggio 1995, è necessaria la dichiarazione di disponibilità entro il 10 luglio 1995 presso la Sezione circoscrizionale per l’impiego.

Disciplina applicabile e contributi figurativi

Ai sussidi in esame si applicano le disposizioni in materia di mobilità e indennità di mobilità e, in assenza di norme specifiche, quelle sull’indennità ordinaria di disoccupazione, incluso l’eventuale assegno per il nucleo familiare.

Per i periodi di percezione dei sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, limitatamente a quelli collocati fino al 31 luglio 1995, devono essere accreditati d’ufficio contributi figurativi. Tali contributi seguono la disciplina dell’art. 7 della legge n. 223/1991 e vanno determinati sulla base della retribuzione cui sarebbe stata riferita l’integrazione salariale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Per i sussidi riferiti a periodi successivi al 31 luglio 1995 e per quelli di cui al comma 3 dell’art. 1, il riconoscimento è previsto esclusivamente ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, con espressa necessità di evidenziare o verificare tale circostanza.

Punti principali

Ambito e decorrenza del decreto

Il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 14 giugno 1995, reitera con modificazioni disposizioni già contenute nel D.L. n. 105/1995 in materia di indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e sussidi collegati ai lavori socialmente utili. Il decreto è entrato in vigore il 14 giugno 1995 ma produce effetti dal 10 giugno 1995. Per le parti non modificate si rinvia alle circolari n. 322/1994, n. 62/1995, n. 116/1995 e n. 119/1995.

Sussidio per utilizzazione in lavori socialmente utili e frequenza a corsi di formazione

Il sussidio di cui all’art. 1, comma 5, resta pari a L. 823.876 mensili. Possono beneficiarne, tra gli altri, i lavoratori il cui trattamento straordinario di integrazione salariale ex D.L. n. 478/1993 sia cessato tra il 1 dicembre 1994 e il 31 maggio 1995, dopo l’esaurimento anche dell’indennità di mobilità. La prestazione può essere concessa per un massimo di 12 mesi ai lavoratori avviati entro il 30 settembre 1995 a progetti approvati entro il 31 luglio 1995. Il comma 7 estende il sussidio ai periodi di effettiva frequenza a corsi di formazione professionale approvati prima del 31 maggio 1995, con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Domanda, attestazioni e termini per il sussidio in fase di formazione o lavori socialmente utili

Per i corsi di formazione l’interessato deve presentare domanda alla Sede INPS competente tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, usando il modello allegato 1, corredato dell’attestazione di effettiva frequenza e di approvazione del corso prima del 31 maggio 1995. Per i lavori socialmente utili la domanda va presentata con lo stesso modello, con attestazione che il progetto sia stato approvato prima del 31 luglio 1995. Per ottenere il sussidio per periodi successivi al 31 maggio 1995 l’interessato, se non già impegnato in lavori socialmente utili, deve dichiarare entro il 10 luglio 1995 la propria disponibilità all’impegno, personalmente o per posta, alla Sezione circoscrizionale per l’impiego. La Sezione e l’ente gestore trasmettono poi le domande all’INPS con le attestazioni richieste.

Lavoratori GEPI e INSAR

Tra i beneficiari del sussidio di cui al comma 5 rientrano anche i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall’INSAR che si trovino nelle condizioni dell’art. 5 del decreto. Per tali lavoratori il beneficio non può superare 12 mesi, anche se al momento del licenziamento residui l’indennità di mobilità; il sussidio non può essere corrisposto durante la mobilità e decorre dal giorno successivo alla sua cessazione. Il comma 6 dell’art. 5 estende la prestazione anche ai periodi di formazione e riqualificazione professionale, sempre entro il limite massimo complessivo di 12 mesi, inclusi i periodi di lavori socialmente utili.

Sussidio per periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili

Il comma 6 dell’art. 1, reiterando il D.L. n. 105/1995, disciplina il sussidio per i periodi di mancata utilizzazione nei lavori socialmente utili nell’arco 1 gennaio-31 maggio 1995. Il comma 8 ne estende la concessione, a determinate condizioni, al periodo 1 giugno-30 settembre 1995, nella misura prevista dalla lettera b) del comma 6. Ne possono fruire anche i lavoratori GEPI e INSAR, con decorrenza dal 1 giugno o dalla cessazione dell’eventuale residuo trattamento di mobilità. Per il periodo 1 giugno-31 luglio 1995 è richiesta la partecipazione ad attività di selezione e orientamento presso Uffici regionali e provinciali del lavoro, Sezioni circoscrizionali per l’impiego o Agenzie per l’impiego.

Regole procedurali e modelli di domanda

Per il sussidio per non utilizzazione la domanda va presentata con il modello allegato 2, che prevede lo spazio per l’attestazione dell’avvenuta partecipazione alle attività di selezione e orientamento e della disponibilità all’impegno in lavori socialmente utili. L’Ufficio del lavoro presso cui il lavoratore è stato invitato a partecipare alle attività compila l’attestazione e trasmette le domande all’INPS. Anche per questa prestazione, per i periodi successivi al 31 maggio 1995, è obbligatoria la dichiarazione di disponibilità entro il 10 luglio 1995.

Disciplina accessoria e contribuzione figurativa

Ai sussidi si applicano le disposizioni in materia di mobilità e indennità di mobilità e, in mancanza, quelle dell’indennità ordinaria di disoccupazione, compreso l’eventuale assegno per il nucleo familiare. Per i periodi di percezione dei sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 che si collocano fino al 31 luglio 1995 devono essere accreditati d’ufficio contributi figurativi, determinati secondo la disciplina richiamata dall’art. 7 della legge n. 223/1991. Per i sussidi imputati a periodi successivi al 31 luglio 1995 e per quelli di cui al comma 3 dell’art. 1, il riconoscimento opera solo ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il pensionamento.

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