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Circolare

Circolare numero 192 del 7-7-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, e del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262 sulla disciplina dei pensionamenti di anzianità. Viene confermato che il blocco è prorogato al 31 agosto 1995 e che restano operative le deroghe previste per i processi di ristrutturazione e risanamento, incluse quelle applicabili al personale dell’ENCC e delle società controllate. Per tale personale si indicano inoltre le condizioni per la decorrenza della pensione e il limite per la presentazione della domanda di iscrizione al ruolo unico transitorio.

Pensionamenti di anzianità: proroga del blocco al 31 agosto 1995 e deroga per ENCC e controllate

Pensionamenti di anzianità: proroga del blocco e deroghe per ENCC

La circolare esamina gli effetti del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, e del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262 sulla disciplina del pensionamento di anzianità. Il documento si concentra in particolare sul personale dell’ENCC e delle società controllate, chiarendo il regime di cessazione dal servizio, l’iscrizione al ruolo unico transitorio e la possibilità di accedere alla pensione di anzianità in deroga al blocco generale.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 240 del 1995 prevede che il personale dipendente dall’ENCC e dalle società controllate RES, SAF e SIVA cessi dal servizio al 31 luglio 1995. Entro tale data il lavoratore può presentare domanda al commissario liquidatore per essere iscritto, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 agosto 1995, in un ruolo unico transitorio alle dipendenze dello stesso commissario.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo stabilisce che il personale che non presenti la domanda rientra tra i soggetti di cui all’articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, norma che contempla la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità per il personale dipendente da enti o imprese interessati da processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni.

Proroga del blocco dei pensionamenti di anzianità

Il messaggio allegato richiama il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, il quale, all’articolo 3, sostituisce nei commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge n. 724 del 1994 le parole "30 giugno 1995" con "31 agosto 1995". In conseguenza di tale intervento, il blocco dei pensionamenti di anzianità viene prorogato fino al 31 agosto 1995.

Restano altresì prorogate le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell’articolo 13 della legge n. 724 del 1994. La circolare conferma inoltre la validità delle istruzioni già fornite in precedenza, compresa l’applicazione dei decreti interministeriali del 15 marzo 1995 e del 16 marzo 1995.

Regime applicabile al personale ENCC

Per il personale dell’ENCC e delle società controllate opera la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità. Tuttavia, la circolare ricorda che, anche nei casi esclusi dal blocco, restano ferme le limitazioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità previste per i lavoratori di enti o imprese in ristrutturazione o risanamento.

In base a tali regole, la pensione di anzianità può essere riconosciuta dal 1 agosto 1995, cioè dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio, ai lavoratori che:

  • abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione entro il 1994;
  • oppure abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione e l’età di 57 anni se uomini o 52 anni se donne entro il 30 giugno 1995.

La circolare precisa inoltre che la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Termine per la domanda e conseguenze della mancata presentazione

La domanda per l’iscrizione al ruolo unico transitorio deve essere presentata al commissario liquidatore entro il 31 luglio 1995. La mancata presentazione comporta l’inquadramento del personale nella categoria cui si applica la disciplina derogatoria richiamata dall’articolo 13, comma 4, lettera f), della legge n. 724 del 1994.

Richiami alle precedenti istruzioni

Il messaggio allegato alla circolare richiama la precedente circolare n. 181 del 27 giugno 1995 e il messaggio n. 13361, con cui era stata formulata riserva in attesa del chiarimento normativo. Viene inoltre confermata la persistenza delle istruzioni già impartite con le circolari n. 338 del 24 dicembre 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995, nonché di quelle relative ai decreti interministeriali del 15 e del 16 marzo 1995.

Punti principali

Personale ENCC e società controllate

Il personale dipendente dall’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (ENCC) e dalle società controllate RES, SAF e SIVA cessa dal servizio al 31 luglio 1995 e, su domanda da presentare al commissario liquidatore entro lo stesso termine, è iscritto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 agosto 1995 in un ruolo unico transitorio alle dipendenze del commissario.

Deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità

Il personale che non presenti la domanda è ricompreso tra i soggetti di cui all’articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Pertanto, per questi lavoratori opera la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità prevista per gli enti o imprese interessati da processi di ristrutturazione e risanamento disciplinati da specifiche norme.

Proroga del blocco al 31 agosto 1995

Il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, ha sostituito le parole "30 giugno 1995" con "31 agosto 1995" nei commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge n. 724 del 1994. Ne deriva la proroga del blocco dei pensionamenti di anzianità sino al 31 agosto 1995, con conferma anche delle deroghe previste dalla medesima disciplina.

Decorrenza della pensione di anzianità

Nei casi indicati, la pensione di anzianità può decorrere dal 1 agosto 1995, cioè dal mese successivo alla cessazione dal servizio, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 1994 oppure che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione e l’età di 57 anni per gli uomini e 52 anni per le donne entro il 30 giugno 1995. In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore al mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Conferma di istruzioni precedenti

Viene richiamata la permanenza delle istruzioni già impartite con le circolari n. 338 del 24 dicembre 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995, nonché l’operatività delle istruzioni relative all’applicazione dei decreti interministeriali del 15 e 16 marzo 1995.

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