Circolare numero 189 del 7-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le iscrizioni nelle liste di mobilità sono regolate in modo tassativo dalla legge e che non sono ammesse proroghe non espressamente previste. Vengono censurati alcuni orientamenti territoriali ritenuti illegittimi (malattia, lavori di pubblica utilità, servizio militare, corsi di formazione, riduzioni del trattamento di mobilità) e si richiama il rischio di indebita fruizione delle agevolazioni contributive per le aziende. Le sedi INPS devono segnalare i casi agli Uffici regionali del lavoro, effettuare i recuperi contributivi e applicare, in via transitoria, le istruzioni della circolare n. 68 del 7 marzo 1995 fino a nuove disposizioni.
Iscrizioni nelle liste di mobilità: limiti di legge, proroghe non consentite e controlli sulle agevolazioni
Iscrizioni nelle liste di mobilità e limiti alle proroghe
La circolare interviene per richiamare il carattere strettamente vincolato della disciplina delle liste di mobilità, evidenziando che iscrizioni, cancellazioni e proroghe possono avvenire solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il documento nasce dall’esigenza di contrastare prassi territoriali non uniformi che potrebbero determinare l’accesso indebito alle agevolazioni contributive previste per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste.
Quadro normativo di riferimento
La legge 23 luglio 1991, n. 223, istituisce la lista di mobilità e collega all’iscrizione specifiche agevolazioni all’assunzione. Successivamente, l’art. 4, comma 1, della legge n. 236/1993 ha esteso, fino al 31 dicembre 1994, l’iscrizione su domanda ad altre categorie di lavoratori privi del diritto all’indennità di mobilità, con finalità di ricollocazione. Il DL 14 giugno 1995, n. 232 ha poi reiterato la disciplina, differendo al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione per i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupino fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro. Sono richiamati anche i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell’indennità di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991.
Gestione delle liste e criteri di cancellazione
La gestione delle liste di mobilità è affidata all’Ufficio Regionale del Lavoro, che predispone le liste poi approvate dalla Commissione Regionale per l’Impiego, la quale svolge anche i compiti previsti dall’art. 6 della legge n. 223/1991. La circolare precisa che i tempi di permanenza e di cancellazione sono fissati dalla normativa e che non vi è alcuno spazio di discrezionalità amministrativa. Il comma 2 dell’art. 4 della legge n. 236/1993 stabilisce inoltre che i lavoratori ivi iscritti vengono cancellati alle medesime scadenze previste dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, in relazione all’età e all’ubicazione dell’unità produttiva di provenienza.
Proroghe di iscrizione considerate non legittime
La circolare censura espressamente alcune prassi che prevedono proroghe dell’iscrizione non supportate da una base normativa specifica. In particolare, non sono ritenute ammissibili le proroghe nei casi di:
- malattia o infortunio di almeno trenta giorni, con richiesta di prosecuzione del periodo di iscrizione oltre la scadenza dell’inserimento;
- utilizzazione in lavori di pubblica utilità, con proroga pari al periodo di svolgimento di tali lavori;
- servizio di leva, con proroga per l’intero periodo del servizio militare;
- frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati o predisposti dalla Regione, con proroga pari alla durata del corso;
- riduzione del trattamento economico di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 56 del 26 gennaio 1994, con permanenza nella lista per l’intero periodo originariamente previsto.
La circolare precisa che la normativa non consente proroghe in tali fattispecie e richiama l’art. 9, comma 6, lettera c), della legge n. 223/1991, nonché le disposizioni già contenute nell’art. 1, comma 7, del DL 8 febbraio 1995, n. 31, e poi reiterate, secondo cui i casi di proroga devono essere di volta in volta previsti espressamente dalla legge.
Effetti sulle agevolazioni e rischio di indebiti benefici
Le proroghe non consentite possono comportare l’indebita attribuzione alle aziende delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, poiché il datore di lavoro assume soggetti che risultano formalmente iscritti nelle liste di mobilità e presume, per tale ragione, di aver titolo agli sgravi. La circolare sottolinea che il rischio è accentuato dalle procedure di assunzione introdotte dai decreti-legge del 31 maggio 1994, n. 331 e successivi.
Controlli, certificazione e istruzioni operative
Per evitare applicazioni disomogenee e abusi, l’Istituto richiama la necessità che le Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego svolgano un indispensabile ruolo di verifica e certificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per le agevolazioni in materia di assunzioni. Il riferimento è anche alle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, dall’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 e dalle norme della legge n. 223/1991. In attesa del decreto ministeriale attuativo previsto dal DL n. 232/1995 e delle relative istruzioni, continua ad applicarsi la circolare n. 68 del 7 marzo 1995.
Adempimenti richiesti alle sedi INPS
Le sedi INPS territorialmente competenti devono attivarsi in presenza di iscrizioni indebite nelle liste di mobilità. In particolare, devono richiedere agli Uffici Regionali del Lavoro i nominativi dei lavoratori e delle aziende che abbiano fruito di benefici non dovuti e procedere autonomamente al recupero dei contributi e agli adempimenti conseguenti ogni volta che vengano a conoscenza di proroghe non previste dalla normativa. Il messaggio finale è quello di un controllo rigoroso e uniforme, fondato esclusivamente su disposizioni di legge espressamente previste.
Punti principali
Quadro normativo delle liste di mobilità
La legge n. 223/1991 prevede agevolazioni per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L’iscrizione è disciplinata dalla legge e riguarda i lavoratori posti in mobilità, nonché alcune ulteriori categorie estese dall’art. 4, comma 1, della legge n. 236/1993 fino al 31 dicembre 1994, con successive proroghe previste da decreti-legge. La gestione delle liste è affidata all’Ufficio Regionale del Lavoro, con approvazione della Commissione Regionale per l’Impiego.
Casi di iscrizione e cancellazione previsti dalla legge
La circolare ricorda che i casi e i tempi di iscrizione nelle liste di mobilità sono stabiliti dalla legge senza margini di discrezionalità. Sono richiamati, tra gli altri, i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività, e i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non percepiscano l’indennità di mobilità. Per tali soggetti la cancellazione avviene alle scadenze previste dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, in base all’età e all’ubicazione dell’unità produttiva di provenienza.
Proroghe non ammesse delle iscrizioni
Vengono espressamente considerate non condivisibili e non consentite alcune delibere o prassi che prevedono proroghe dell’iscrizione in mobilità in casi non previsti dalla legge: malattia o infortunio, impiego in lavori di pubblica utilità, servizio di leva, frequenza di corsi di formazione professionale e mantenimento dell’iscrizione per l’intero periodo originario a fronte di riduzioni del trattamento economico di mobilità. La circolare richiama l’art. 9, comma 6, lettera c), della legge n. 223/1991 e afferma che le proroghe sono ammesse solo quando espressamente previste dalla legge.
Rischio di indebite agevolazioni per le aziende
Le proroghe non consentite possono determinare l’indebita concessione alle aziende delle agevolazioni contributive previste dagli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, poiché i lavoratori risultano formalmente iscritti nelle liste di mobilità. Il problema è aggravato dalle procedure di assunzione introdotte dai decreti-legge del 1994 e dalla necessità di uniformare i comportamenti degli uffici territoriali.
Ruolo di verifica e certificazione degli uffici
La circolare richiama l’esigenza che le Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego svolgano un ruolo di verifica e certificazione dei requisiti dei lavoratori e delle aziende ai fini delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di collocamento e assunzioni agevolate, incluse quelle dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, degli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993. In attesa del decreto ministeriale previsto dal D.L. n. 232/1995, restano applicabili le istruzioni della circolare n. 68 del 7 marzo 1995.
Adempimenti delle sedi INPS in caso di iscrizioni indebite
Le sedi INPS competenti per territorio devono chiedere agli Uffici Regionali del Lavoro i nominativi dei lavoratori e delle aziende che abbiano beneficiato indebitamente delle agevolazioni a seguito di proroghe non legittime. Devono inoltre procedere autonomamente al recupero dei contributi e ai conseguenti adempimenti ogni volta che vengano a conoscenza di iscrizioni o proroghe nelle liste di mobilità non previste dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 187 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 188 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 190 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 191 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 192 del 7-7-1995
- Circolare · 7 lug 1995Circolare numero 193 del 7-7-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →