Circolare numero 188 del 7-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell'art. 4, comma 11, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, norma interpretativa dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869. Viene stabilito che gli esercenti impianti di trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione della disciplina sull'integrazione salariale degli operai dell'industria. Restano tuttavia validi, fino al 13 giugno 1995, i versamenti contributivi CIG già effettuati, con conseguente salvezza anche ai fini delle prestazioni. Le sedi devono ripristinare il CA 1D per le aziende interessate e, in sede di conversione del decreto, archiviare le interruttive della prescrizione e definire le eventuali note di rettifica. Le domande di autorizzazione ancora pendenti per periodi anteriori all'entrata in vigore della norma vanno respinte se non sono stati versati i contributi CIG.
Esclusione dalla CIG delle imprese esercenti impianti di trasporto a fune
Esclusione dalla CIG per gli esercenti impianti di trasporto a fune
La circolare interviene per dare attuazione alla norma interpretativa contenuta nell'art. 4, comma 11, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, che incide sull'ambito di applicazione dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869. L'effetto è quello di escludere gli esercenti impianti di trasporto a fune dalla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni per gli operai dell'industria, componendo i contrasti interpretativi e applicativi emersi nel settore.
Quadro precedente e chiarimento interpretativo
La circolare richiama la precedente circ. n. 56 del 22 febbraio 1995, con la quale erano stati forniti chiarimenti sull'applicabilità della CIG alle imprese esercenti impianti di trasporto e di risalita a fune con carattere sportivo e ricreativo, come funicolari, funivie e seggiovie. Era stato evidenziato che l'esclusione dalla disciplina CIG operava solo per le imprese assimilabili, per atto di concessione, alle ferrovie e alle linee di navigazione interna, oppure per le imprese municipalizzate; restavano invece soggette alla disciplina le imprese con impianti di risalita a carattere sportivo e ricreativo.
Con la nuova disposizione legislativa, il legislatore interviene espressamente per stabilire che gli esercenti impianti di trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. In tal modo viene estesa l'area dell'esclusione anche agli impianti che, secondo il precedente orientamento, potevano rientrare nella CIG.
Salvezza dei contributi versati anteriormente
La norma contiene anche una clausola di salvaguardia: i versamenti contributivi effettuati in applicazione della disciplina CIG prima dell'entrata in vigore del decreto restano salvi e conservano efficacia, anche ai fini delle prestazioni, fino a tale data. Poiché il D.L. n. 232/1995 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995 ed è entrato in vigore nello stesso giorno, la salvaguardia riguarda i versamenti effettuati fino al 13 giugno 1995.
Conseguenze operative per le Sedi
Le Sedi sono invitate a ripristinare il CA 1D per le aziende interessate, normalmente individuate dal c.s.c. 1.15.01 CA 4N, secondo quanto già richiamato nella circolare n. 56 del 22 febbraio 1995. Inoltre, quando il decreto sarà convertito in legge, salvo eventuali modifiche, dovranno essere archiviate le interruttive della prescrizione già effettuate e dovranno essere definite le eventuali note di rettifica emesse dal programma di controllo, applicando le istruzioni contenute nella circolare.
Effetti sulle prestazioni e sulle istanze pendenti
Sul piano delle prestazioni, restano ferme le autorizzazioni già rilasciate alle imprese che hanno versato i contributi CIG. Diversamente, le domande di autorizzazione ancora pendenti e riferite a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della norma devono essere respinte quando l'impresa non abbia effettuato i versamenti contributivi CIG richiesti.
Punti principali
Intervento normativo e interpretazione dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 869/1947
Il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, art. 4, comma 11, contiene una norma interpretativa che precisa il significato dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869. La disposizione stabilisce che gli esercenti impianti di trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Effetti sui precedenti orientamenti applicativi
La circolare richiama i chiarimenti già forniti con la circ. n. 56 del 22 febbraio 1995 e le precedenti difformità applicative in materia. In passato, le imprese di trasporto e di risalita a fune erano escluse dalla CIG solo se assimilabili, per atto di concessione, alle ferrovie e alle linee di navigazione interna, oppure se imprese municipalizzate; rientravano invece nella disciplina le imprese con impianti di risalita a carattere sportivo e ricreativo. La nuova norma legislativa ricomprende anche queste ultime nell'ambito dell'esclusione.
Salvezza dei versamenti contributivi effettuati in precedenza
La norma fa salvi i versamenti contributivi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto e ne conserva l'efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data. Poiché il D.L. n. 232/1995 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 1995 ed è entrato in vigore nello stesso giorno, restano salvi i versamenti effettuati sino al 13 giugno 1995.
Adempimenti delle Sedi e gestione delle posizioni aziendali
Le Sedi devono provvedere al ripristino del CA 1D per le aziende interessate, individuate in linea generale dal c.s.c. 1.15.01 CA 4N, come richiamato dalla circolare n. 56 del 22 febbraio 1995. All'atto della conversione in legge del decreto, salvo eventuali modifiche normative, dovranno essere archiviate le interruttive della prescrizione effettuate e definite, sulla base delle istruzioni fornite, le eventuali note di rettifica emesse dal programma di controllo.
Effetti sulle prestazioni e sulle domande pendenti
Resta ferma la validità delle autorizzazioni già rilasciate alle imprese che hanno versato i contributi CIG. Le domande di autorizzazione ancora in corso, relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della norma, devono invece essere respinte qualora l'impresa interessata non abbia provveduto a effettuare i versamenti contributivi CIG.
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