Circolare numero 190 del 7-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge 8 agosto 1991, n. 274 sull'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, estesa ad alcune categorie di personale di enti obbligati o facoltati all'iscrizione. Vengono indicati i termini per le deliberazioni degli enti, le modalità di approvazione ministeriale e gli effetti dell'iscrizione sull'esonero dall'assicurazione IVS. La circolare precisa inoltre che i lavoratori iscritti restano soggetti alle assicurazioni TBC, DS e al contributo ex ENAOLI, salvo specifiche esclusioni, e richiama la disciplina per il personale non docente delle università non statali legalmente riconosciute. In allegato è riportato l'elenco degli enti per i quali risulta adottata e approvata la deliberazione di iscrizione.
Iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, assicurazioni "minori" e contributi ex ENAOLI
Iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e assicurazioni connesse
La circolare ricostruisce la disciplina introdotta dalla legge 8 agosto 1991, n. 274 in tema di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, soffermandosi sugli effetti per il personale degli enti interessati e sui riflessi in materia di assicurazioni "minori". Viene inoltre richiamata la posizione del personale non docente delle università non statali legalmente riconosciute.
Ambito di applicazione della legge n. 274/1991
L'art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991 estende, con decorrenza 1 ottobre 1991, l'iscrizione alle Casse pensioni ai dipendenti comunque assunti dagli enti tenuti all'iscrizione, anche se impiegati in servizi eccezionali o straordinari. L'art. 5, comma 6, amplia la facoltà di iscrizione anche all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e ai consorzi regionali degli IACP. Per gli enti parastatali, gli enti di diritto pubblico e gli enti morali, il comma 7 dell'art. 5 riconosce la facoltà di iscrivere il personale alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo le modalità previste dall'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
Deliberazione degli enti e approvazione ministeriale
Per esercitare la facoltà di iscrizione, gli enti dovevano adottare una deliberazione di massima entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, termine indicato come 26 febbraio 1992. Tale deliberazione doveva prevedere:
- l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto dopo la data del decreto ministeriale di approvazione;
- per il personale già in servizio a quella data, la possibilità di iscrizione facoltativa entro cinque anni dal decreto ministeriale.
La deliberazione è soggetta all'approvazione con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Entro tre mesi dal decreto di approvazione, gli enti devono trasmettere alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza la deliberazione e l'elenco nominativo del personale in servizio a quella data, pena la decadenza.
Decorrenza dell'iscrizione e rapporto con l'assicurazione IVS
La circolare precisa che l'iscrizione alle Casse pensioni comporta l'esonero dall'assicurazione IVS. La decorrenza varia in base alla posizione del dipendente:
- per i dipendenti assunti dopo il decreto ministeriale di approvazione della delibera, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione;
- per i dipendenti già in servizio alla data del decreto, l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché l'istanza sia presentata entro cinque anni dal decreto di approvazione.
Assicurazioni TBC, DS e contributo ex ENAOLI
La circolare chiarisce che i lavoratori iscritti alle Casse pensioni, pur essendo esclusi dall'IVS, restano soggetti alle assicurazioni DS e TBC, al contributo ex ENAOLI e alle altre contribuzioni previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente. È però richiamata una possibile esenzione dall'assicurazione DS a favore degli enti datori di lavoro quando ai dipendenti sia garantita la stabilità d'impiego, nei limiti dell'art. 40, n. 2, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 36 del DPR 26 aprile 1957, n. 818.
Personale non docente delle università non statali legalmente riconosciute
Per il personale non docente delle università non statali legalmente riconosciute, iscritto alle Casse pensioni in base all'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, la circolare afferma che la posizione rispetto alle assicurazioni TBC, DS e al contributo ex ENAOLI è la stessa del personale docente. Pertanto, anche per tale personale, escluso dall'IVS per effetto dell'iscrizione, occorre fare riferimento alle precisazioni contenute nella circolare 16 ottobre 1992, n. 241.
Elenco degli enti che hanno deliberato l'iscrizione
In allegato è riportato un ampio elenco di enti per i quali è stata notificata all'Istituto l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione della delibera di iscrizione alle Casse pensioni. L'elenco comprende, tra gli altri, università, ordini professionali, casse di previdenza, enti pubblici e privati, istituti di ricerca, associazioni e organismi nazionali, con indicazione della data del relativo decreto ministeriale.
Punti principali
Estensione dell'iscrizione alle Casse pensioni
L'art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991 estende dal 1 ottobre 1991 l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza ai dipendenti comunque assunti dagli enti tenuti all'iscrizione, anche se addetti a servizi eccezionali o straordinari. L'art. 5, comma 6, estende la facoltà di iscrizione all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e ai consorzi regionali degli IACP. Per enti parastatali, enti di diritto pubblico ed enti morali, l'art. 5, comma 7, riconosce la facoltà di iscrizione del personale secondo l'art. 39 della legge n. 379/1955.
Deliberazione degli enti, approvazione e termini
Per esercitare la facoltà di iscrizione, gli enti dovevano adottare una deliberazione di massima entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, termine poi richiamato come 26 febbraio 1992. La deliberazione deve prevedere l'iscrizione obbligatoria per il personale assunto dopo il decreto ministeriale di approvazione e l'iscrizione facoltativa per il personale già in servizio, da esercitarsi entro cinque anni dal medesimo decreto. La deliberazione è soggetta ad approvazione con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del Tesoro e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Entro tre mesi dal decreto di approvazione gli enti devono trasmettere alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza la deliberazione e l'elenco nominativo del personale in servizio, a pena di decadenza.
Effetti sull'assicurazione IVS
L'iscrizione alle Casse pensioni comporta l'esonero dall'assicurazione IVS. Per i dipendenti assunti dopo il decreto ministeriale di approvazione della delibera, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione. Per i dipendenti già in servizio alla data del decreto, l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché l'istanza sia proposta entro cinque anni dal decreto di approvazione.
Assicurazioni TBC, DS e contributo ex ENAOLI
I lavoratori iscritti alle Casse pensioni restano soggetti alle assicurazioni DS e TBC, al contributo ex ENAOLI e alle altre contribuzioni previdenziali e assistenziali vigenti. Se è garantita la stabilità d'impiego, agli enti datori di lavoro può essere riconosciuto l'esonero dall'assicurazione DS ai sensi dell'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/1935 e dell'art. 36 del DPR n. 818/1957.
Personale non docente delle università non statali legalmente riconosciute
Per il personale non docente delle università non statali legalmente riconosciute, iscritto alle Casse pensioni ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991, la posizione rispetto alle assicurazioni TBC, DS e al contributo ex ENAOLI è la stessa del personale docente. La circolare rinvia quindi alle precisazioni già fornite con la circolare 16 ottobre 1992, n. 241.
Elenco degli enti interessati
È allegato l'elenco degli enti per i quali è stata notificata l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione della delibera di iscrizione alle Casse pensioni. L'elenco comprende numerosi enti, università, ordini professionali, casse previdenziali, associazioni, istituti di ricerca e altri soggetti, con indicazione della data del decreto ministeriale di approvazione.
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