Circolare numero 193 del 7-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quale sia il limite di età applicabile ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro per fruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 22 della legge n. 56/1987. A fronte del quesito, viene richiamato il parere del Ministero del Lavoro, secondo cui prevale il più attuale limite di 32 anni di età introdotto dall'art. 16 della legge n. 451/1994. Il beneficio consiste nella possibilità, per i datori di lavoro che assumono giovani in possesso dei requisiti richiesti, di versare i contributi secondo la disciplina dell'apprendistato per sei mesi dalla data di assunzione.
Contratti di formazione e lavoro: limite di età per l'assunzione dei lavoratori
Contratti di formazione e lavoro: limite di età per l'assunzione dei lavoratori
La circolare affronta un quesito relativo all'ambito applicativo delle agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro. In particolare, viene chiarito quale sia il limite di età dei lavoratori assunti ai fini del beneficio previsto dall'art. 22 della legge n. 56/1987.
Agevolazione contributiva prevista dalla normativa
La disposizione richiamata consente ai datori di lavoro che assumono giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale oppure di attestato di qualifica ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 di versare i contributi secondo le norme previste per l'apprendistato e successive modificazioni e integrazioni. Tale regime agevolato opera per la durata di sei mesi dalla data di assunzione.
Quesito interpretativo sul limite di età
La questione posta riguarda la fascia di età dei lavoratori per i quali il beneficio può essere riconosciuto. Il dubbio nasce dal coordinamento tra la disciplina originaria dell'art. 22 della legge n. 56/1987 e la normativa successiva che ha rivisitato il contratto di formazione e lavoro.
Parere del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 19 maggio 1995 richiamata in circolare, ha espresso l'avviso che debba essere considerato prevalente il più attuale limite legislativamente stabilito, pari a 32 anni di età, come previsto dall'art. 16 della legge n. 451/1994. Tale norma ha modificato il contratto di formazione e lavoro con l'obiettivo di agevolare ulteriormente l'inserimento lavorativo dei giovani.
Indicazione conclusiva
Ne consegue che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive in questione, il riferimento operativo è il limite di 32 anni di età.
Punti principali
Quesito sulle agevolazioni contributive
Viene posto il problema di individuare la fascia di età dei lavoratori per i quali operano le agevolazioni contributive previste dall'art. 22 della legge n. 56/1987 per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro. Il beneficio riguarda i datori di lavoro che assumono giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, consentendo l'applicazione della contribuzione prevista per l'apprendistato per sei mesi dalla data di assunzione.
Chiarimento del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 19 maggio 1995, ha ritenuto che debba considerarsi prevalente il limite più recente e specificamente previsto dalla legislazione vigente, cioè quello dei 32 anni di età introdotto dall'art. 16 della legge n. 451/1994.
Limite di età applicabile
Per l'accesso al beneficio contributivo connesso ai contratti di formazione e lavoro, la fascia di età rilevante è quindi quella fino a 32 anni, in coerenza con la revisione normativa del contratto di formazione e lavoro operata dalla legge n. 451/1994 per favorire ulteriormente l'occupazione giovanile.
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