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Circolare

Circolare numero 187 del 7-7-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la possibilità per i lavoratori iscritti al Fondo Volo di regolarizzare, a proprie spese, i periodi scoperti da contribuzione non recuperata a causa di fallimenti o altre procedure concorsuali. Definisce i presupposti, le competenze delle sedi, i criteri di calcolo della contribuzione dovuta e degli interessi, le modalità di versamento entro 60 giorni, nonché le istruzioni contabili per l’imputazione delle somme e l’aggiornamento della posizione assicurativa. Prevede inoltre regole specifiche per i periodi fino al 31.12.1991 e per quelli successivi, oltre a precisazioni sulla ripartizione di alcune contribuzioni tra gestione tubercolosi e Servizio Sanitario Nazionale.

Regolarizzazione dei periodi scoperti da contribuzione non recuperata per procedure concorsuali del Fondo Volo

Regolarizzazione dei periodi scoperti da contribuzione non recuperata per procedure concorsuali nel Fondo Volo

La circolare disciplina la regolarizzazione dei periodi assicurativi rimasti scoperti per effetto dell’omesso versamento contributivo da parte di aziende del settore assoggettate a procedure concorsuali. L’intervento è finalizzato a evitare che l’assenza di contribuzione, dovuta all’insolvenza datoriale, produca una penalizzazione previdenziale per il lavoratore iscritto al Fondo Volo, nel quale non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni.

Finalità e quadro normativo

Ai sensi dell’art. 23 della legge 13 luglio 1965, n. 859, i periodi utili ai fini del diritto e della misura della pensione sono solo quelli coperti da contributi effettivamente versati. Ne consegue che i periodi in cui il datore di lavoro non ha versato i contributi, perché coinvolto in una procedura concorsuale, non possono essere riconosciuti utili. Per superare tale effetto, l’Istituto, con l’assenso del Comitato di vigilanza del Fondo, consente al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento della contribuzione, anche limitatamente alla propria quota, purché ricorrano specifiche condizioni.

La regolarizzazione è ammessa nei casi di fallimento o di procedure concorsuali in atto e richiede che:

  • i contributi siano inseriti nello stato passivo;
  • il pagamento copra l’intero periodo privo di contribuzione;
  • i contributi da versare, comprensivi di quelli non di pertinenza del Fondo, siano commisurati alla retribuzione denunciata per il periodo interessato;
  • siano aggiunti gli interessi compensativi, pari al tasso legale, calcolati dalle singole scadenze contributive fino alla data fissata per il pagamento.

Nei fallimenti chiusi con impossibilità di recupero della contribuzione omessa, questa è considerata come prescritta e la regolarizzazione del periodo scoperto può avvenire, su richiesta degli interessati, soltanto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Competenza delle sedi e presentazione delle domande

Le domande per ottenere l’autorizzazione al versamento devono essere presentate secondo la delimitazione temporale indicata dalla circolare:

  • alla Sede di Roma-EUR, Fondo Volo, per periodi assicurativi fino a tutto il 31 dicembre 1991;
  • alla Sede territorialmente competente dove l’azienda ha operato, per periodi successivi al 31 dicembre 1991.

Se la domanda riguarda sia periodi anteriori sia posteriori al 31 dicembre 1991, la trattazione è affidata alla Sede competente per i periodi successivi; in tale ipotesi la Sede di Roma-EUR fornisce, su richiesta, i dati necessari.

Istruttoria e criteri di calcolo della contribuzione omessa

Ricevuta la domanda, le sedi devono procedere all’istruttoria determinando la retribuzione imponibile e la contribuzione omessa secondo la fattispecie concreta.

Omissione riferita all’intero anno

Se l’omissione riguarda l’intero anno, occorre determinare l’ammontare delle retribuzioni su cui sono stati calcolati i contributi non versati sia per il Fondo - gestione IVS - sia per le altre gestioni. Le contribuzioni e gli asili nido devono comunque essere determinati sull’imponibile Fondo. La retribuzione può essere desunta:

  • dai modelli Vol/9 per gli anni fino al 1991;
  • dai modelli 01/M, quadro C, per gli anni dal 1992 in poi.

Per la contribuzione minore, il riferimento è sempre ai dati del mod. 01/M, quadro B.

Omissione limitata a singoli trimestri con omissione totale

Quando l’omissione non riguarda l’intero anno ma singoli trimestri ed è totale, la retribuzione su cui il lavoratore deve versare i contributi si ricava come segue:

  • si prende la retribuzione denunciata nell’anno solare contenente il DM/10 trimestrale insoluto, rilevata dal mod. Vol/9 o dal mod. 01/M;
  • la si divide per i giorni cui si riferisce, al netto delle giornate non retribuite;
  • si considera che a un mese corrispondono 30 giorni lavorativi;
  • il risultato si moltiplica per i giorni retribuiti compresi nel trimestre insoluto.

Saldi DM10/M parzialmente insoluti

Se l’omissione oggetto di insinuazione nello stato passivo deriva da saldi di mod. DM10/M parzialmente insoluti, si procede in due fasi:

  • si determina il periodo contributivo scoperto rapportando la contribuzione denunciata complessiva a quella insoluta;
  • si individua poi il periodo scoperto per ciascun lavoratore, prendendo la retribuzione denunciata dai modelli Vol/9 o 01/M dell’anno di riferimento, dividendola per i giorni retribuiti e moltiplicandola per i giorni lavorati nel trimestre parzialmente insoluto; sul risultato si applica la percentuale determinata in precedenza.

Per le “gestioni minori” fino a tutto il 1991, gli importi relativi allo stesso periodo dell’omissione del Fondo devono essere richiesti dalla Sede di Roma-EUR alla competente Sede territoriale presso cui l’azienda assolveva gli obblighi assicurativi.

Verifiche documentali

I dati ricavati con i criteri di calcolo possono essere verificati o integrati sulla base di eventuale documentazione probante in possesso dell’interessato o rilasciata dagli organi della procedura concorsuale.

Determinazione dell’onere e versamento

Completata l’istruttoria, devono essere determinati:

  • l’ammontare dei contributi da pagare;
  • i relativi interessi legali, calcolati fino al 60° giorno successivo alla richiesta di pagamento.

Per il calcolo devono essere applicate le aliquote vigenti nei vari periodi interessati. L’interessato deve essere invitato a effettuare il versamento entro 60 giorni, utilizzando il bollettino di conto corrente postale previsto per le “riscossioni varie”. Sul retro del bollettino deve essere riportata la causale esatta: "Ctr. non recup. per proced. concors. F. Volo".

La circolare sottolinea che la causale deve essere sempre indicata con tale dicitura, al fine di consentire la corretta imputazione contabile delle somme incassate. Se il pagamento non avviene entro il termine, la domanda deve essere archiviata; una nuova istanza impone una nuova istruttoria con aggiornamento degli interessi dovuti.

Istruzioni contabili

Le riscossioni effettuate con il bollettino sopra indicato devono essere imputate al conto di transito di nuova istituzione VLR 52/35.

Sulla base della documentazione di versamento e degli atti in possesso, l’ufficio amministrativo competente deve:

  • ripartire le somme per tipo di contributo e per gestione di pertinenza;
  • tener conto delle aliquote vigenti nel periodo cui si riferiscono i contributi;
  • considerare le retribuzioni imponibili;
  • annotare i dati sul registro mod. VL 3, predisposto secondo il fac-simile allegato.

Alla chiusura di ciascun esercizio, l’ufficio deve totalizzare le colonne del mod. VL 3 e, verificata la concordanza tra il saldo del conto VLR 52/35 e il totale della colonna 12, predisporre un biglietto contabile mod. SC 3 in triplice copia con la seguente imputazione in partita doppia:

  • VLR 52/35 a VLR 21/01 (Contributi ordinari Fondo Volo)
  • a GTT 21/01 (Addizionale 0,10% asili nido)
  • a PTD 21/01 (Contributi assegno nucleo familiare - ANF)
  • a PTN 21/01 (Contributi ordinari DS)
  • a GTU 21/01 (Contributo addiz. DS 0,30% L. 845/78)
  • a PTO 21/01 (Contributi TFR)
  • a PTZ 21/01 (Contributi Tbc)
  • a GMR 21/35 (Contributi SSN art. 27 L. 88/1989)
  • a GTR 21/06 (Contributi ex ENAOLI)
  • a GPA 23/99 (Interessi compensativi)

Due copie del mod. SC 3 devono essere trasmesse all’ufficio competente per la contabilità, che provvede alla registrazione sul sistema contabile e restituisce una copia con gli estremi della registrazione a giornale. Tali estremi vanno poi riportati sul mod. VL 3.

La circolare richiama inoltre l’esigenza di verificare che, dopo la registrazione contabile, il conto VLR 52/35 risulti chiuso a pareggio, poiché esso è escluso dalle operazioni automatizzate di ripresa in carico dei saldi. Gli interessi dovuti devono essere evidenziati nel prospetto di analisi del conto GPA 23/99 da trasmettere alla Direzione generale al termine di ogni esercizio.

Aggiornamento della posizione contributiva

Una volta pervenuto il versamento, composto da contributi del Fondo, contributi minori e interessi legali, occorre aggiornare la posizione contributiva dell’interessato. La circolare richiama infatti quanto già chiarito con la circolare n. 290 del 27 dicembre 1991: i periodi non coperti da contribuzione al Fondo non sono utili ai fini pensionistici e, pertanto, non possono essere accreditati sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Precisazione sulla contribuzione per la tubercolosi

La circolare contiene una nota specifica per la contribuzione relativa all’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Per i periodi contributivi a partire dal 1° gennaio 1990, ai sensi dell’art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

  • la quota dello 0,35% è attribuita all’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
  • la quota eccedente, pari all’1,66%, è devoluta al Servizio Sanitario Nazionale.

Per i periodi fino al 31 dicembre 1989, invece, l’intero contributo, pari al 2,01%, deve essere attribuito all’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e quindi imputato esclusivamente al conto PTZ 21/01.

Punti principali

Finalità e presupposti della regolarizzazione

Poiché nel Fondo Volo non opera l’automatismo delle prestazioni, i periodi utili ai fini pensionistici sono soltanto quelli coperti da contributi effettivamente versati. La circolare consente quindi al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro insolvente, nei casi di fallimento o di procedure concorsuali in atto, per coprire anche solo la contribuzione riferita alla propria posizione, purché i contributi risultino insinuati nello stato passivo e la copertura riguardi l’intero periodo scoperto. Nei fallimenti chiusi senza recupero della contribuzione omessa, la regolarizzazione del periodo scoperto può avvenire solo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Competenze delle sedi e presentazione delle domande

Le domande vanno presentate alla Sede di Roma-EUR, Fondo Volo, se riguardano periodi assicurativi fino al 31.12.1991; per i periodi successivi è competente la Sede territorialmente competente presso cui ha operato l’azienda. Se la domanda riguarda periodi sia anteriori sia successivi al 31.12.1991, la trattazione spetta alla Sede competente per i periodi successivi, mentre la Sede di Roma-EUR fornisce, su richiesta, i dati necessari.

Criteri di istruttoria e calcolo della contribuzione dovuta

Le sedi devono determinare l’ammontare delle retribuzioni imponibili e dei contributi omessi secondo diverse casistiche: omissione per intero anno, omissione limitata a trimestri insoluti oppure saldi di DM10/M parzialmente insoluti. Il calcolo va effettuato sulla base dei modelli Vol/9 per gli anni fino al 1991 e dei modelli 01/M, quadri C e B, per gli anni dal 1992 in poi. Per i trimestri insoluti si deve ricostruire la retribuzione giornaliera dividendo la retribuzione denunciata per i giorni retribuiti dell’anno di riferimento, considerando 30 giorni per mese, e moltiplicandola per i giorni lavorati nel trimestre scoperto. Le risultanze possono essere verificate o integrate con documentazione probante dell’interessato o della procedura concorsuale.

Interessi, richiesta di pagamento e termini

L’onere complessivo comprende contributi dovuti e interessi compensativi legali, calcolati fino al 60° giorno successivo alla richiesta di pagamento, applicando le aliquote vigenti nei vari periodi interessati. Una volta determinato l’importo, l’interessato deve versare quanto dovuto entro 60 giorni mediante bollettino di c/c postale per le "riscossioni varie", recante sul retro la causale obbligatoria "Ctr. non recup. per proced. concors. F. Volo". In caso di mancato versamento entro il termine, la domanda viene archiviata; una nuova domanda comporta una nuova istruttoria con aggiornamento degli interessi.

Imputazione contabile e ripartizione delle somme

Le somme riscosse devono essere imputate al conto di transito VLR 52/35. L’ufficio amministrativo competente deve poi ripartire gli importi per tipo di contributo e per gestione di pertinenza, tenendo conto delle aliquote vigenti nel periodo e delle retribuzioni imponibili, e annotare i dati sul registro mod. VL 3. A fine esercizio, dopo la quadratura tra il saldo del conto VLR 52/35 e il totale della colonna 12 del VL 3, deve essere predisposto un biglietto contabile mod. SC 3 con la scrittura in partita doppia verso i conti di competenza, inclusi i conti di nuova istituzione VLR 21/01, GMR 21/35, GTU 21/01 e PTO 21/01, oltre ai conti già esistenti relativi alle altre gestioni e agli interessi compensativi.

Aggiornamento della posizione assicurativa e precisazioni sulla tubercolosi

Ricevuto il versamento, comprensivo di contributi del Fondo, contributi minori e interessi legali, la posizione contributiva dell’interessato deve essere aggiornata. La circolare ribadisce infatti che i periodi privi di contribuzione al Fondo non sono utili ai fini pensionistici e non possono essere accreditati sulla posizione assicurativa. In materia di assicurazione contro la tubercolosi, per i periodi dal 1° gennaio 1990 la quota dello 0,35% va attribuita all’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, mentre l’eccedenza dell’1,66% va devoluta al Servizio Sanitario Nazionale; per i periodi fino al 31 dicembre 1989 l’intero contributo del 2,01% va imputato al conto PTZ 21/01.

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