Sentenza n. 308/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Lecce prot. n. -OMISSIS-del 24.12.2020, notificato in pari data, con il quale è stata adottata interdittiva antimafia a carico della Società -OMISSIS- s.r.l.; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.12.2020 della Prefettura di Lecce di trasmissione del provvedimento interdittivo; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo, di estremi e contenuto sconosciuti e, in particolare delle informative delle Forze dell'Ordine citate nel provvedimento interdittivo (nota prot. n. -OMISSIS- del 21.11.2020 del Comando Provinciale dei Carabinieri, di contenuto sconosciuto; informativa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lecce del 09.10.2015), del verbale della riunione del Gruppo Interforze tenutasi il 18.12.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Lecce, con i relativi atti presupposti e istruttori
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia e gli atti connessi, deducendo vizi non specificati nel testo della sentenza, anche con riferimento alle informative delle Forze dell'Ordine e al verbale del Gruppo Interforze posti a fondamento del provvedimento. La Prefettura si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti contro l'interdittiva. Il giudice ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, affermando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza dà atto dell'applicazione della disposizione nel rito della causa, senza esplicitarne una specifica interpretazione.
Massime di principio
- L'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce al giudice amministrativo di procedere all'esame del merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiari di non avere più interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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