Cassazione Penale, Ordinanza n. 19555/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati con sentenze definitive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Vicenza con cui era stata respinta la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra reati già definiti da due sentenze esecutive. Deduceva la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che i fatti dovevano essere unificati sotto un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che le censure sono formulate in fatto e sono manifestamente infondate, oltre a riprodurre argomenti già esaminati e respinti dal giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata aveva valorizzato: la notevole distanza temporale tra i fatti (oltre un anno), la diversa collocazione territoriale (province di Vicenza e Verona), la rudimentalità e scarsa accortezza delle modalità esecutive, l'occasionalità delle condotte e l'assenza di elementi significativi da cui desumere una preventiva programmazione unitaria; era inoltre ribadito che la sola finalità di lucro non basta a fondare il vincolo della continuazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato con riferimento al vincolo della continuazione; la Corte non ne applica il principio perché non risultano elementi idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso.
art. 671 c.p.p.
Norma invocata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte conferma il diniego per mancanza dei presupposti fattuali.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o nella contestazione del compendio valutativo già svolto dal giudice di merito/esecuzione, quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente adeguata.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. non è sufficiente la mera finalità di lucro: occorrono elementi concreti da cui desumere una preventiva programmazione unitaria dei reati.
- La notevole distanza temporale tra i fatti, la diversa collocazione territoriale e la rudimentalità delle condotte possono essere indici ostativi al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, specie quando emergano occasionalità ed estemporaneità dell'azione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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