Sentenza n. 15801/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento provvedimento prot. U.0061226 del 21/01/2026 , comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui la Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti ha comunicato il diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata da AMA S.p.A. in data 15/12/2025 (prot. reg. n. 1229764), relativa alla documentazione istruttoria sottesa alla Determinazione Dirigenziale n. G16139 del 28 novembre 2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante estrazione di copia, a tutta la documentazione istruttoria sottesa alla Determinazione Dirigenziale G16139 del 28 novembre 2025 richiesta con la predetta istanza del 15 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione istruttoria sottesa alla determinazione regionale di approvazione delle tariffe 2024 e 2025 per un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti gestito da una società controinteressata
Esito
La controversia
AMA S.p.A. ha impugnato il diniego regionale del 21 gennaio 2026, adottato in risposta all’istanza del 15 dicembre 2025, con cui aveva chiesto copia di tutta la documentazione istruttoria (tra cui report, tabelle, relazioni, dati contabili e bilanci) sottesa alla determinazione dirigenziale del 28 novembre 2025 sulle tariffe 2024 e 2025 dell’impianto di trattamento meccanico sito a Cisterna di Latina e gestito da Refecta S.r.l. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto di accesso. Il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione preliminare della propria incompetenza territoriale, rilevando che gli effetti dell’atto e l’interesse dedotto risultavano circoscritti al territorio ricadente nella competenza del TAR Lazio, sede di Latina.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito il diniego né il diritto di accesso: ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Latina, individuato come giudice inderogabilmente competente. Ha ritenuto che il giudice di primo grado della sede centrale possa rilevare d’ufficio la questione di competenza interna, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; l’art. 47, comma 2, c.p.a. limita invece la rilevabilità d’ufficio in appello. Ha inoltre stabilito che, fuori dalle ipotesi di decisione cautelare o di camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla competenza, la declaratoria resa all’esito del giudizio di merito deve assumere la forma della sentenza. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio, sede di Latina, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, secondo l’art. 15, comma 4, c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
ai sensi di quest’ultima norma, avente carattere aperto e generale, il giudice di primo grado è invero libero di sollevare qualsiasi questione (strettamente) processuale purché sulla stessa si instauri il contraddittorio con le parti
Il giudice di primo grado può sollevare d’ufficio questioni processuali, compresa quella relativa alla competenza territoriale, a condizione di sottoporle al contraddittorio delle parti.
art. 47, comma 2, c.p.a.
l’art. 47, comma 2, c.p.a. deve essere letteralmente interpretato, infatti, nel solo senso che l’eccezione di parte ivi prevista non può essere proposta direttamente in appello o sollevata d’ufficio dal giudice dell’appello se non eccepita anche in primo grado
Il limite alla rilevabilità d’ufficio della competenza territoriale riguarda il giudice d’appello e non impedisce al giudice di primo grado di rilevare la questione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
in seguito all'art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ex comma 2 del medesimo articolo, o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3, deducendo da ciò che, negli altri casi, ovverosia quando deve essere dichiarata, come nell'ipotesi di specie, all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia di incompetenza territoriale deve essere adottata con sentenza
La declaratoria di incompetenza è resa con ordinanza nelle ipotesi specificamente previste dai commi 2 e 3; negli altri casi, inclusa la decisione all’esito del giudizio di merito, deve essere adottata con sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di primo grado, il TAR della sede centrale può rilevare d’ufficio la propria incompetenza territoriale a favore della sede staccata, purché la questione sia previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; il limite previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a. attiene alla rilevazione d’ufficio in appello.
- La declaratoria di incompetenza territoriale resa all’esito del giudizio di merito deve assumere la forma della sentenza; l’ordinanza è prevista per la decisione sulla domanda cautelare e per la camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla competenza.
- Dichiarata l’incompetenza territoriale, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, secondo l’art. 15, comma 4, c.p.a.
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