Cassazione Penale, Sentenza n. 3104/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 05/05/2021 per plurimi motivi: nullità della modifica del capo di imputazione e illegittimità delle nuove contestazioni riguardanti il conto monegasco; diniego della rinnovazione dell'istruttoria e mancata ammissione delle testimonianze a discarico (funzionari bancari Bonnet e Cazal); violazione delle garanzie difensive per accertamenti sullo stato psico-fisico della persona offesa (impossibilità di incidente probatorio e mancato avviso relativo all'accertamento disposto dal P.M.); travisamento della prova in relazione alle condizioni della persona offesa e al contenuto della corrispondenza, con relativo sconvolgimento della valutazione sulla responsabilità penale; errore nella ricostruzione contabile (periodo 2014-2015) e nell'individuazione del tempus commissi delicti con conseguente prescrizione di molte condotte; vizio di applicazione dell'art. 51 c.p. e dell'art. 157 c.p. con riguardo ai diari; contestazione della qualificazione e della prova del reato di utilizzo abusivo di carta; eccessiva quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutti i motivi come manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza delle valutazioni dei giudici di merito circa l'ammissibilità delle nuove contestazioni (i documenti del conto erano nel fascicolo e noti all'imputata), la non necessità della rinnovazione istruttoria in appello senza elementi che ne dimostrino l'indispensabilità, la legittimità dell'accertamento disposto dal P.M. ex art. 359 c.p.p. effettuato in assenza di contraddittorio e l'assenza di travisamento della prova idoneo a incidere sulla decisione. Ha altresì ritenuto insussistenti i profili che vorrebbero anticipare il tempus commissi o dimostrare la prescrizione senza indicare atti probatori di riscontro. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile per complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; non inciso sul merito della decisione di inammissibilità
art. 516 c.p.p.
La Corte ricorda che la nuova contestazione proposta in dibattimento ai sensi dell'art. 516 va valutata dal giudice nel merito e non può essere oggetto di sindacato preventivo volto a dichiararne la nullità quando i documenti siano nel fascicolo e conosciuti dall'imputato
art. 517 c.p.p.
Richiamato in relazione alle regole sulle modifiche del capo di imputazione: la modifica introdotta dal P.M. è ammissibile se conforme ai limiti previsti e se non pregiudica i diritti di difesa, fatti salvi i termini concessi
art. 518 c.p.p.
Norma collegata alle nuove contestazioni; la Corte ne utilizza i principi per affermare la legittimità della contestazione suppletiva operata in fase dibattimentale
art. 519 c.p.p.
Richiamato con riguardo al potere del giudice di decidere sull'ammissione delle prove e alla valutazione secondo diritto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello
art. 359 c.p.p.
La Corte afferma che gli accertamenti disposti dal P.M. ai sensi dell'art. 359 non richiedono l'avviso all'indagato, non sono 'perizia' nel senso di momento formativo della prova e possono essere eseguiti in assenza di contraddittorio; la loro rilevanza è valutata dal giudice di merito e la difesa può confutarne i risultati con elementi probatori
art. 360 c.p.p.
Richiamata nell'atto difensivo; la Corte osserva che non sussiste omissione applicativa rilevante e che la disciplina non impone avvisi per gli accertamenti dell'art. 359
art. 362-bis c.p.p.
Riferimento all'istituto dell'incidente probatorio: la Corte nota che non è stata dimostrata l'improrogabilità o l'indispensabilità dell'istrumento in relazione agli accertamenti sulla persona offesa
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per travisamento della prova; la Corte ne precisa l'interpretazione restrittiva richiedendo che il travisamento sia tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio
art. 51 c.p.
Richiamato dalla difesa in ordine alla scriminante; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientri nella scriminante invocata, avendo i giudici di merito motivato l'assenza di giustificazione dei prelievi
art. 157 c.p.
Richiamato in relazione al tempus commissi delicti per i diari; la Corte osserva che la ricorrente non ha fornito elementi probatori in cassazione per anticipare la data di consumazione
art. 493-ter c.p.
Norma contestata in appello per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito: la Corte ha ritenuto le censure generiche e riconducibili a diversa valutazione di merito non sindacabile in cassazione
art. 646 c.p.
Richiamato tra i capi dichiarati estinti per prescrizione in sede di appello (condotte fino all'11/05/2014); la Cassazione non ha rehabilitato tali statuizioni ma ha rigettato il ricorso
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena e l'impossibilità del sindacato in cassazione salvo palese illogicità o arbitrio
art. 616 c.p.p.
Applicato per la conseguenza della declaratoria d'inammissibilità: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo del versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La proposizione in dibattimento di nuove contestazioni da parte del P.M. non può essere facilmente azzerata per nullità se i documenti su cui si fondano erano nel fascicolo e noti all'imputato; il giudice valuta nel merito la responsabilità in relazione al capo così modificato
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va richiesta mostrando l'indispensabilità delle prove nuove rispetto al materiale processuale già acquisito
- Gli accertamenti disposti dal P.M. ex art. 359 c.p.p. possono essere eseguiti senza avviso all'imputato e senza contraddittorio; la difesa deve confutarne i risultati con prove o elementi contrapposti nel processo
- In cassazione il vizio di 'travisamento della prova' ha soglie stringenti: occorre dimostrare che un atto processuale sia stato utilizzato in modo inesistente o che la sua rappresentazione disarticoli il ragionamento probatorio, non è consentito chiedere una rivalutazione ex novo dei fatti
- Le doglianze che mirano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa interpretazione delle prove sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica o contraddittoria
- Per sostenere la prescrizione in cassazione indicando una diversa data di consumazione del reato, il ricorrente deve specificare atti o elementi probatori che supportino tale anticipazione; altrimenti la censura è inammissibile
- La determinazione della pena è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito e la Corte di cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o manifesta illogicità
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