Sentenza n. 1647/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento M_D A76A549 REG2023 0083874 del 14/02/2023 nei confronti del sig. Alessandro Malafronte e del provvedimento del M_D A76A549 REG2023 0083873 del 14/02/2023 nei confronti della sig.ra Stefania Laportella, con condanna dell’Amministrazione convenuta a pagare ai due ricorrenti l’indennità mensile di trasferimento prevista dall’art. 1 della Legge 86/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi del 14 febbraio 2023 della corresponsione dell’indennità di trasferimento, motivati con l’intervenuta prescrizione quinquennale
Esito
Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già in servizio presso il Reparto Comando della Brigata Artiglieria Contraerei con sede a Padova, furono trasferiti nel 2009 a Rimini dopo la soppressione del reparto. Pur avendo espresso il gradimento per Rimini su moduli predisposti dall’Amministrazione e avendo i provvedimenti di trasferimento qualificato il movimento come «a domanda», sostenevano che il trasferimento fosse in realtà d’autorità e che spettasse loro l’indennità prevista dall’art. 1 l. 86/2001. Dopo il diniego iniziale del 2010, lo Stato Maggiore dell’Esercito, con note del 17 novembre 2017 e del 16 ottobre 2018, aveva disposto la conversione ex tunc dei trasferimenti in trasferimenti d’autorità e la corresponsione dell’indennità al personale indicato negli allegati. A fronte del nuovo diniego del 2023, i ricorrenti contestavano l’applicazione della prescrizione quinquennale: sostenevano che il credito avesse prescrizione decennale e che, comunque, il termine decorresse dalla comunicazione della nota del 2017 o fosse stato interrotto dal riconoscimento del debito contenuto nelle note del 2017 e del 2018. Chiedevano l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento.
La decisione
Il TAR ha qualificato la pretesa come diritto soggettivo patrimoniale e la domanda come azione di accertamento, sicché i dinieghi, aventi natura paritetica, non rilevano come esercizio di potere autoritativo e non occorreva impugnare tempestivamente i provvedimenti di trasferimento nella parte in cui li definivano «a domanda». Ha ritenuto che la soppressione del reparto avesse determinato trasferimenti d’autorità: il trasferimento rispondeva in via prioritaria all’interesse pubblico e il gradimento della sede, espresso su moduli predisposti dall’Amministrazione, non ne mutava la causa. Ricorrevano inoltre i presupposti territoriali dell’indennità, poiché la nuova sede era in un Comune non confinante e a distanza superiore a dieci chilometri. Quanto alla prescrizione, il TAR ha richiamato la regola della prescrizione quinquennale dei ratei, decorrente dalla rispettiva scadenza mensile, ma ha ritenuto decisivo che le note dello Stato Maggiore del 2017 e del 2018 avessero convertito ex tunc i trasferimenti in trasferimenti d’autorità e riconosciuto il credito del personale interessato, inclusi i ricorrenti. Ne ha tratto che la pretesa azionata nel 2022 non era prescritta e ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto dei ricorrenti all’indennità e agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Deve, anzitutto, essere rilevata la competenza di questo T.A.R. sull'odierna controversia, tenuto conto che essa rientra nella sfera di giurisdizione esclusiva del g.a. prevista per il pubblico impiego non privatizzato (art. 133, co. 1, lett. i), c.p.a.), con conseguente applicazione del foro speciale di cui all'art. 13, co. 2, del codice di rito amministrativo.
La controversia relativa al trattamento economico di personale militare, appartenente al pubblico impiego non privatizzato, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Deve, anzitutto, essere rilevata la competenza di questo T.A.R. sull'odierna controversia, tenuto conto che essa rientra nella sfera di giurisdizione esclusiva del g.a. prevista per il pubblico impiego non privatizzato (art. 133, co. 1, lett. i), c.p.a.), con conseguente applicazione del foro speciale di cui all'art. 13, co. 2, del codice di rito amministrativo.
Individuata la giurisdizione amministrativa esclusiva per il pubblico impiego non privatizzato, la competenza territoriale è determinata applicando il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a.
art. 1, comma 1, l. 86/2001
Il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell'Amministrazione militare che, per la miglior cura dell'interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio. Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede ovverossia la domanda dell'interessato risulta indotta ed etero determinata, nel senso che la stessa non è volta a perseguire un miglioramento della condizione lavorativa rispetto allo status quo, ma a limitare gli svantaggi derivanti dalla scelta di macro-organizzazione dell'ente datoriale, che resta la causa prima ed assorbente del trasferimento.
L’indennità spetta quando il trasferimento consegue alla soppressione del reparto, scelta organizzativa dell’Amministrazione che costituisce la causa determinante del mutamento di sede. Il gradimento o la domanda dell’interessato non esclude il carattere d’autorità se è indotto dalla soppressione e mira soltanto a limitare gli svantaggi del trasferimento, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti territoriali previsti dalla legge.
art. 2935 c.c.
Quanto alla prescrizione, il Consiglio di Stato (sez. II, 9 agosto 2023, n. 7724) ha chiarito come l’indennità di trasferimento sia assoggettata a prescrizione quinquennale, decorrente non dalle verifiche dell’amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, dal momento in cui il credito può essere fatto valere, ex art. 2935 c.c., vale a dire da ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento.
Per le singole mensilità dell’indennità, il termine prescrizionale decorre dalla rispettiva scadenza, quando il credito può essere fatto valere, e non dal momento in cui l’Amministrazione verifica i presupposti per riconoscerlo.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulla somma spettante devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Sulle somme riconosciute a titolo di indennità spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sulla somma spettante devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
La somma dovuta è maggiorata degli interessi legali, ma non della rivalutazione monetaria in cumulo.
Massime di principio
- L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. 86/2001 spetta al personale militare trasferito in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza quando ricorrono i requisiti territoriali di legge. Il trasferimento conserva natura d’autorità anche se l’interessato esprime il gradimento per una sede o sottoscrive una richiesta predisposta dall’Amministrazione, se la scelta è indotta dalla soppressione e la causa determinante del trasferimento resta la decisione organizzativa dell’Amministrazione.
- La domanda di pagamento dell’indennità di trasferimento tutela un diritto soggettivo patrimoniale ed è qualificabile come azione di accertamento; il diniego dell’Amministrazione ha natura paritetica e non costituisce esercizio di potere autoritativo. Non è quindi necessaria la tempestiva impugnazione del provvedimento di trasferimento per contestarne la qualificazione come «a domanda».
- L’indennità di trasferimento è soggetta a prescrizione quinquennale, che per ciascun rateo decorre dalla relativa scadenza mensile, momento in cui il credito può essere fatto valere. Un successivo atto dell’Amministrazione che converta ex tunc il trasferimento in trasferimento d’autorità e disponga la corresponsione dell’indennità al personale interessato può costituire riconoscimento del debito e incidere sul decorso della prescrizione.
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