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Direttiva 2014/81

Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014 , che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/81/UE modifica la disciplina di sicurezza dei giocattoli per introdurre un valore limite specifico per il bisfenolo A. La misura risponde all’esigenza di rafforzare la protezione dei bambini, considerati consumatori vulnerabili, alla luce delle valutazioni scientifiche esistenti e delle incertezze sugli effetti del BPA. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 dicembre 2015 e applicare le disposizioni da tale data.

Modifica dell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE sui giocattoli, introducendo un limite specifico per il bisfenolo A.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli, in particolare ai giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e agli altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. Incide sui prodotti chimici utilizzati nei giocattoli rientranti nell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE. Il contenuto riguarda gli Stati membri quanto alla trasposizione e applicazione delle misure di recepimento; il testo non introduce esclusioni ulteriori rispetto al regime già previsto dalla direttiva quadro sui giocattoli.

Direttiva 2014/81/UE: limite specifico per il bisfenolo A nei giocattoli

La direttiva interviene sulla disciplina europea della sicurezza dei giocattoli per rafforzare la tutela dei bambini rispetto all’esposizione al bisfenolo A (BPA). La Commissione richiama il quadro generale della direttiva 2009/48/CE sulle sostanze CMR, le evidenze scientifiche disponibili e la necessità di un livello elevato di protezione per i minori, considerati consumatori particolarmente vulnerabili.

Finalità e contesto della modifica

Nei considerando si evidenzia che il BPA è una sostanza ampiamente impiegata, anche nella produzione di policarbonato usato nei giocattoli, ed è stato rilevato in alcuni prodotti. La direttiva sottolinea che, in assenza di una regola specifica, la mera applicazione delle concentrazioni generali previste per le sostanze CMR potrebbe consentire un’esposizione non sufficientemente protettiva per i bambini.

La Commissione fa inoltre riferimento alle valutazioni del rischio svolte in ambito UE, che hanno rilevato il BPA come modulatore endocrino in diversi test e hanno segnalato la necessità di ulteriori ricerche sugli effetti avversi a basse dosi. Alla luce di tali elementi, viene ritenuto opportuno inserire nella direttiva 2009/48/CE un limite di migrazione specifico per il BPA.

Ambito di applicazione materiale

La modifica riguarda l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, ossia l’elenco dei valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o negli altri giocattoli destinati a essere messi in bocca.

La disciplina non opera in via generale per tutti i prodotti di consumo, ma solo per i giocattoli rientranti nell’ambito della direttiva 2009/48/CE e, all’interno di essa, per le categorie di giocattoli maggiormente esposte al rischio di esposizione orale o di contatto prolungato.

Contenuto normativo: il nuovo limite per il bisfenolo A

L’articolo 1 sostituisce l’appendice C con una nuova tabella di valori limite specifici. In tale tabella restano confermati i limiti già previsti per:

  • TCEP, numero CAS 115-96-8, 5 mg/kg (tenore limite);
  • TCPP, numero CAS 13674-84-5, 5 mg/kg (tenore limite);
  • TDCP, numero CAS 13674-87-8, 5 mg/kg (tenore limite).

Per il bisfenolo A, numero CAS 80-05-7, viene introdotto un limite di migrazione pari a 0,1 mg/l, da applicare in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.

Ratio di tutela e rapporto con gli standard tecnici

I considerando spiegano che, prima della modifica, il BPA poteva rientrare nel regime generale delle sostanze CMR senza un limite specifico di migrazione. Tuttavia, le norme tecniche europee EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 già contemplavano, come riferimento industriale, un limite di migrazione di 0,1 mg/l e i relativi metodi di prova.

La direttiva recepisce sostanzialmente tale riferimento tecnico nel diritto vincolante dell’Unione, elevandolo a requisito giuridico per i giocattoli interessati, con finalità preventiva e protettiva nei confronti dei bambini.

Obblighi per gli Stati membri: trasposizione e applicazione

L’articolo 2 prevede il termine di recepimento al 21 dicembre 2015. Entro tale data gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2015;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
  • assicurare che le misure nazionali rechino un riferimento alla direttiva oppure siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore giocattoli, la modifica comporta l’adeguamento delle verifiche di conformità sui prodotti destinati ai bambini sotto i 36 mesi e sui giocattoli da mettere in bocca. Per i consulenti legali e fiscali che assistono imprese del settore, il punto centrale è la necessità di monitorare il rispetto del limite di migrazione di 0,1 mg/l per il BPA e di verificare che i controlli tecnici e documentali richiamino i metodi EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.

Margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri

La direttiva fissa un risultato vincolante, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento. Il margine nazionale riguarda quindi le modalità legislative, regolamentari e amministrative, non il contenuto sostanziale dell’obbligo, che consiste nell’introdurre e rendere applicabile il limite specifico per il bisfenolo A entro il termine stabilito.

Disposizioni principali

Introduzione del limite specifico per il bisfenolo A

L’articolo 1 sostituisce l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE inserendo, tra i valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca, un limite per il bisfenolo A (numero CAS 80-05-7) pari a 0,1 mg/l come limite di migrazione, in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.

Contesto scientifico e ratio della modifica

I considerando evidenziano che il bisfenolo A è una sostanza ampiamente usata, presente anche in alcuni giocattoli, e che la sua classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 2 comporterebbe, in assenza di regole specifiche, la sola applicazione delle concentrazioni generali previste per le sostanze CMR. La Commissione ritiene necessario un limite più protettivo per prevenire un’esposizione potenzialmente superiore a quella ammessa dagli standard tecnici esistenti e per rispondere alle esigenze di tutela dei bambini.

Ambito del limite e sostanze già elencate nell’appendice C

L’appendice C dell’allegato II continua a elencare valori limite specifici per TCEP, TCPP e TDCP (5 mg/kg come tenore limite), oltre al nuovo limite per il bisfenolo A. La disposizione riguarda i prodotti chimici impiegati nei giocattoli destinati ai bambini sotto i 36 mesi o nei giocattoli da mettere in bocca.

Obblighi di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 dicembre 2015 e di applicarle a decorrere dalla stessa data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, incluse quelle essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattoliprotezione dei consumatorisalute pubblicasostanze chimiche

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