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direttiva

Direttiva 2014/82

Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014 , che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/82/UE della Commissione modifica la direttiva 2007/59/CE sulla certificazione dei macchinisti per rafforzare la sicurezza ferroviaria e chiarire alcuni requisiti applicabili alle licenze e ai certificati. In particolare, elimina una previsione sulla vista binoculare ritenuta incoerente con gli altri requisiti medici, sostituisce l’allegato IV sulle conoscenze professionali generali e precisa il test linguistico dell’allegato VI. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1º luglio 2015 e applicarla dal 1º gennaio 2016, con una disciplina transitoria per i macchinisti già licenziati prima di tale data.

Modifica gli allegati della direttiva 2007/59/CE sulla certificazione dei macchinisti ferroviari, aggiornando requisiti di conoscenze generali, vista, lingua e contenuti della licenza/certificato.

Ambito di applicazione

Si applica ai macchinisti ferroviari disciplinati dalla direttiva 2007/59/CE e, in particolare, ai requisiti di formazione generale, ai requisiti medici relativi alla vista e ai requisiti linguistici e documentali per la licenza e il certificato. Incide sul sistema di certificazione dei macchinisti nell’Unione; gli obblighi di recepimento e applicazione non si applicano a Cipro e Malta finché non sia istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Modifica dei requisiti per la certificazione dei macchinisti ferroviari

La direttiva 2014/82/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni nel sistema ferroviario dell’Unione. L’obiettivo dichiarato è migliorare la coerenza dei requisiti di sicurezza e rendere più omogenea l’applicazione del sistema di licenze e certificati nei diversi Stati membri, anche alla luce del parere dell’Agenzia ferroviaria europea del 7 maggio 2012 e della consultazione sociale svolta ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2007/59/CE.

Finalità e ratio della modifica

I considerando evidenziano due criticità principali: da un lato, una disposizione dell’allegato II sulla vista binoculare era ritenuta incoerente con gli altri requisiti visivi e potenzialmente idonea a compromettere l’alto livello di sicurezza delle operazioni ferroviarie; dall’altro, alcuni requisiti degli allegati IV e VI risultavano poco chiari, con conseguente applicazione non uniforme tra gli Stati membri. La direttiva interviene quindi per correggere tali profili e per allineare il sistema di formazione e certificazione alle esigenze di sicurezza e armonizzazione del mercato ferroviario.

Modifica dei requisiti medici: vista

L’articolo 1, paragrafo 1, modifica l’allegato II della direttiva 2007/59/CE. Al punto 1.2 «Vista», il settimo trattino è sostituito dalla previsione secondo cui la «vista per entrambi gli occhi» deve essere «efficace». La formulazione sopprime la precedente eccezione legata all’adattamento e all’esperienza di compensazione in caso di perdita della visione binoculare dopo l’entrata in servizio, rafforzando così il livello minimo richiesto sul piano medico.

Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza

L’allegato IV è integralmente sostituito e definisce il contenuto della formazione generale del macchinista. La direttiva precisa che la formazione generale riguarda conoscenze e principi di base validi indipendentemente dal tipo di materiale rotabile o di infrastruttura e può essere organizzata senza esercitazioni pratiche. Le competenze relative a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura non rientrano nella formazione generale e sono invece collegate al certificato del macchinista, disciplinato dagli allegati V e VI.

Il nuovo allegato IV organizza la formazione generale in sette macro-aree:

  • lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità nell’esercizio ferroviario, inclusi i requisiti professionali e personali;
  • tecnologie ferroviarie e principi di sicurezza che sottendono le norme di esercizio;
  • principi di base dell’infrastruttura ferroviaria;
  • principi di base della comunicazione sull’esercizio;
  • treni, loro composizione e requisiti tecnici di motrici, carri, carrozze e altro materiale rotabile;
  • rischi legati all’esercizio ferroviario in generale;
  • principi fondamentali di fisica.

Per ciascuna area sono elencate competenze specifiche, ad esempio: conoscenza della normativa ferroviaria e di sicurezza, capacità di individuare documenti di funzionamento e responsabilità delle persone coinvolte, conoscenza dei sistemi di segnalamento e di sicurezza, comprensione dei sistemi di frenatura e dei calcoli di prestazione, nonché conoscenza delle procedure in caso di incidenti ed elementi base di elettricità e forze agenti sulle ruote.

Test linguistico

L’articolo 1, paragrafo 3, modifica l’allegato VI al punto 8 «Test linguistico». Quando il macchinista deve comunicare con il gestore dell’infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza, deve possedere conoscenze linguistiche nella lingua indicata da quel gestore. Tali conoscenze devono consentire una comunicazione attiva ed efficace in situazioni ordinarie, critiche ed emergenziali.

La direttiva richiede inoltre che il macchinista sia in grado di usare i messaggi e la metodologia di comunicazione previsti dalla STI «Esercizio e gestione del traffico». Sul piano del livello linguistico, viene fissato il riferimento al livello B1 del CEFR per comprendere e comunicare, sia oralmente sia per iscritto.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce una clausola di salvaguardia per i macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione della direttiva 2014/82/UE. Tali macchinisti sono considerati adempienti, evitando così che il nuovo quadro incida retroattivamente su licenze già rilasciate o in corso di rilascio.

Recepimento, applicazione e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1º luglio 2015 e applicarle dal 1º gennaio 2016. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. Il paragrafo 3 esclude dall’obbligo di recepimento e attuazione Cipro e Malta finché non verrà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dei requisiti medici sulla vista

L’allegato II della direttiva 2007/59/CE è modificato sostituendo, al punto 1.2 «Vista», il settimo trattino con la formula: «vista per entrambi gli occhi: efficace». La modifica risponde all’esigenza di evitare un’eccezione sulla visione binoculare considerata incompatibile con gli altri requisiti visivi e potenzialmente pregiudizievole per l’elevato livello di sicurezza ferroviaria.

Nuovo allegato IV sulle conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza

L’allegato IV della direttiva 2007/59/CE è integralmente sostituito. Vengono definite le competenze di base della formazione generale del macchinista, distinguendole da quelle legate a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura, che restano oggetto del certificato. Il nuovo allegato elenca sette aree tematiche: ruolo e responsabilità del macchinista; tecnologie ferroviarie e principi di sicurezza; infrastruttura ferroviaria; comunicazione operativa; treni, composizione e requisiti tecnici del materiale rotabile; rischi dell’esercizio ferroviario; principi fondamentali di fisica.

Chiarimento del test linguistico nell’allegato VI

L’allegato VI è modificato al punto 8 «Test linguistico». Il macchinista che debba comunicare con il gestore dell’infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere competenze linguistiche nella lingua indicata da tale gestore, tali da consentire comunicazione attiva ed efficace in situazioni di routine, critiche ed emergenza. È richiesto l’uso dei messaggi e della metodologia di comunicazione previsti dalla STI «Esercizio e gestione del traffico» e il raggiungimento almeno del livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR) per comprensione orale e scritta e produzione orale e scritta.

Misure transitorie per le licenze già ottenute

I macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione della direttiva 2014/82/UE sono considerati adempienti. La disposizione mira a evitare effetti pregiudizievoli per le licenze già rilasciate o in corso di rilascio prima dell’entrata a regime delle nuove regole.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º luglio 2015 e applicarle dal 1º gennaio 2016. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione sia il testo delle misure di recepimento sia quello delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Deroga per Cipro e Malta

Gli obblighi di recepimento e attuazione non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta finché non sia istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviarisicurezza ferroviariaformazione professionalerequisiti medicilingue

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