Direttiva 2014/79
Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014 , che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina UE della sicurezza dei giocattoli per rafforzare la tutela della salute dei bambini rispetto a tre ritardanti di fiamma fosforici: TCEP, TCPP e TDCP. Sulla base delle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando, fissa per tali sostanze un valore limite specifico di 5 mg/kg nei giocattoli destinati ai bambini sotto i 36 mesi o destinati a essere messi in bocca. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 21 dicembre 2015 e applicarle dalla stessa data.
Modifica dell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, introducendo un valore limite specifico di 5 mg/kg per TCEP, TCPP e TDCP nei giocattoli destinati ai bambini sotto i 36 mesi o destinati a essere messi in bocca.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai giocattoli, ai loro componenti e alle parti distinte a livello microstrutturale, con riguardo in particolare ai prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. Incide sugli Stati membri quanto al recepimento e all’attuazione delle nuove prescrizioni di sicurezza, senza introdurre esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla direttiva 2009/48/CE.
Direttiva 2014/79/UE: limiti specifici per TCEP, TCPP e TDCP nei giocattoli
La direttiva 2014/79/UE della Commissione modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli per rafforzare la protezione della salute dei bambini rispetto a tre sostanze ritardanti di fiamma: TCEP, TCPP e TDCP. Il provvedimento si fonda su valutazioni tossicologiche e sul parere del comitato scientifico richiamato nei considerando, che evidenziano profili di rischio non compatibili con i limiti generici previsti per le sostanze CMR.
Finalità e contesto scientifico
I considerando spiegano che il TCEP è classificato come cancerogeno di categoria 2 e tossico per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. La direttiva 2009/48/CE consente, in via generale, la presenza di sostanze CMR solo entro i limiti applicabili alle miscele, ma tale disciplina è stata ritenuta insufficiente per il TCEP. La Commissione richiama inoltre la relazione di valutazione del rischio del 2009 e il parere del CSRSA del 22 marzo 2012, secondo cui l’esposizione ai livelli osservati nei giocattoli può rappresentare un rischio per i bambini e l’esposizione aggiuntiva tramite i giocattoli non può essere considerata sicura.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, cioè la parte dedicata ai valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. La direttiva incide dunque sulla disciplina dei giocattoli con maggiore rischio di esposizione orale e su sostanze chimiche ritenute particolarmente critiche per la salute infantile.
Sostanze interessate e valore limite fissato
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE e stabilisce, per ciascuna delle tre sostanze, un tenore limite di 5 mg/kg:
- TCEP, numero CAS 115-96-8, 5 mg/kg;
- TCPP, numero CAS 13674-84-5, 5 mg/kg;
- TDCP, numero CAS 13674-87-8, 5 mg/kg.
I considerando chiariscono che il limite di rilevazione di 5 mg/kg è stato fissato a seguito di consultazione delle parti interessate e corrisponde a un livello analitico, non a una soglia derivata da un approccio tossicologico. Per TCPP e TDCP la Commissione recepisce il ragionamento scientifico del read-across con il TCEP, ritenendo opportuno applicare anche a tali sostanze lo stesso valore limite.
Obblighi degli Stati membri: recepimento e applicazione
La direttiva, in quanto atto di armonizzazione secondaria, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi. L’articolo 2 impone di adottare e pubblicare, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le stesse disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 21 dicembre 2015.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per gli operatori del settore giocattoli, la modifica comporta l’esigenza di verificare la conformità dei prodotti destinati ai bambini sotto i 36 mesi o destinati a essere messi in bocca rispetto al nuovo limite di 5 mg/kg per TCEP, TCPP e TDCP. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese importatrici o distributrici, la disciplina segnala un rafforzamento degli obblighi di controllo della conformità chimica lungo la catena di approvvigionamento, con particolare rilevanza per i giocattoli fabbricati fuori dall’Unione europea.
Disposizioni principali
Valori limite specifici per TCEP, TCPP e TDCP
L’articolo 1 sostituisce l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, introducendo valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca. Per TCEP (CAS 115-96-8), TCPP (CAS 13674-84-5) e TDCP (CAS 13674-87-8) è fissato un tenore limite pari a 5 mg/kg.
Obblighi di recepimento e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle a decorrere dal 21 dicembre 2015. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, richiede inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 dispone che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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