Direttiva 2014/83
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014 , che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2014/83/UE modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE per aggiornare l’elenco delle zone protette e le prescrizioni fitosanitarie alla luce di nuovi dati scientifici e di nuove evidenze di insediamento di organismi nocivi. In particolare ridefinisce le zone protette per Bemisia tabaci ed Erwinia amylovora e introduce/aggiorna misure specifiche per Ceratocystis platani e per il materiale vegetale di Platanus L. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 30 settembre 2014 e l’applicazione delle misure dal 1º ottobre 2014.
Modifica gli allegati della direttiva 2000/29/CE aggiornando le misure fitosanitarie contro organismi nocivi, in particolare per zone protette e prescrizioni su Platanus L. e Ceratocystis platani.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sulle discipline nazionali di recepimento delle misure fitosanitarie relative all’introduzione e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Incide in particolare sulle zone protette riconosciute per Bemisia tabaci e Erwinia amylovora, nonché sulle prescrizioni d’importazione e circolazione di vegetali, legname e prodotti di Platanus L., incluse le misure relative a Ceratocystis platani. Sono coinvolti i territori e le aree specificamente elencati negli allegati modificati; la direttiva richiama inoltre Armenia, Svizzera, USA e, per alcune misure, il Regno Unito e sue componenti territoriali.
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE: aggiornamento delle misure fitosanitarie della direttiva 2000/29/CE
La direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione aggiorna il quadro fitosanitario europeo modificando gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. L’intervento si fonda su nuovi dati forniti dagli Stati membri e su evoluzioni della conoscenza scientifica, con l’obiettivo di adeguare le zone protette e le prescrizioni per l’introduzione e la circolazione di vegetali, prodotti vegetali e legname.
Finalità e ratio dell’intervento
La direttiva mira a preservare la protezione fitosanitaria nel mercato interno, tenendo conto del fatto che alcune misure di eradicazione non hanno dato risultati efficaci in specifiche aree. Il legislatore europeo interviene quindi per riallineare gli allegati della direttiva 2000/29/CE alla situazione reale di diffusione di determinati organismi nocivi e alla classificazione scientifica aggiornata di uno di essi.
Zone protette: Bemisia tabaci ed Erwinia amylovora
Per quanto riguarda Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), la direttiva prende atto che Madera è ormai insediata e che le misure di eradicazione adottate nel 2013 si sono rivelate inefficaci; di conseguenza Madera non è più considerata parte della zona protetta portoghese. L’allegato I, parte B, viene aggiornato in tal senso.
Per Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., la direttiva registra l’insediamento dell’organismo in varie aree che in precedenza beneficiavano dello status di zona protetta. Le aree escluse vengono aggiornate negli allegati II, III e IV e comprendono:
- in Spagna: la comunità autonoma di Aragona, le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia;
- in Irlanda: la città di Galway;
- in Lituania: i comuni di Kėdainiai e Babtai nella regione di Kaunas;
- in Slovenia: i comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell’autostrada H4) e Lendava;
- in Slovacchia: il comune di Čenkovce nella contea di Dunajská Streda.
Le zone protette restano per il resto confermate secondo gli elenchi dettagliati riportati negli allegati, che mantengono le esclusioni territoriali già previste per altri Stati membri o regioni.
Ceratocystis platani: aggiornamento scientifico e nuova disciplina
La direttiva sostituisce la denominazione scientifica Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter con Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., allineando gli allegati II e IV alla nomenclatura aggiornata. La Commissione rileva inoltre che l’organismo è ora notoriamente presente in Svizzera.
In ragione del rischio fitosanitario, l’organismo viene inserito tra quelli rilevanti ai fini delle misure di protezione e vengono aggiornate le prescrizioni per il materiale di Platanus L.. La direttiva afferma espressamente che la sola scortecciatura del legname di Platanus non elimina il rischio associato a Ceratocystis platani.
Prescrizioni per il legname di Platanus L.
Per il legname di Platanus L. vengono introdotti requisiti differenziati a seconda dell’origine e della destinazione. In sintesi, la disciplina richiede, a seconda dei casi:
- origine da zone indenni da Ceratocystis platani;
- essiccazione in forno fino a un tenore di umidità inferiore al 20 % della materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, con prova tramite marchio "Kiln-Dried" o "K.D." o marchio internazionalmente riconosciuto;
- fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura dell’articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 2000/29/CE, con indicazione sui certificati del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio in g/m³ e del tempo di esposizione in ore;
- trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti nell’intero profilo del legname, inclusa la parte più interna.
Per i legnami e i prodotti derivati di Platanus L. originari di Armenia, Svizzera e USA sono inserite regole specifiche nell’allegato IV, parte A, sezione I, e parte A, sezione II, nonché nell’allegato IV, parte B.
Prescrizioni per vegetali di Platanus L. destinati alla piantagione
La direttiva aggiorna anche i requisiti per i vegetali di Platanus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Le condizioni principali prevedono che:
- non siano stati osservati sintomi di Ceratocystis platani nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; oppure
- i vegetali siano stati coltivati per l’intero ciclo vitale in una zona esente da Ceratocystis platani o in una zona protetta elencata nella colonna di destra, secondo i casi applicabili.
Sono inoltre adeguati gli elenchi delle zone protette e le condizioni di introduzione nelle zone protette per alcune voci relative a Platanus L.
Riconoscimento del Regno Unito come zona protetta fino al 30 aprile 2016
La Commissione riconosce il Regno Unito come zona protetta per Ceratocystis platani solo fino al 30 aprile 2016, sulla base di indagini svolte tra il 2010 e il 2013 che non hanno rilevato la presenza dell’organismo, pur in presenza di condizioni favorevoli al suo insediamento. È però richiesto lo svolgimento di ulteriori indagini, monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione.
Questo riconoscimento temporaneo comporta l’adeguamento degli allegati II, IV e V, inclusa l’introduzione di prescrizioni per l’introduzione di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nelle zone protette.
Obblighi di recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2014;
- applicare tali misure dal 1º ottobre 2014;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali.
Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Valutazione operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare, forestale e del commercio internazionale, la direttiva rileva soprattutto per:
- aggiornamento delle verifiche su origine e documentazione fitosanitaria di legname e vegetali di Platanus L.;
- controllo delle aree geografiche escluse o incluse nelle zone protette;
- verifica della corretta nomenclatura e delle condizioni di trattamento/attestazione nei certificati fitosanitari;
- adeguamento delle procedure di importazione, circolazione e compliance aziendale alle modifiche degli allegati della direttiva 2000/29/CE.
La direttiva, essendo di esecuzione, vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta di forma e mezzi per la trasposizione entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva di esecuzione. L’intervento aggiorna elenchi di organismi nocivi, zone protette e requisiti per l’introduzione di vegetali e prodotti vegetali.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le nuove disposizioni si applicano dal 1º ottobre 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Zone protette per Bemisia tabaci
L’allegato modifica l’allegato I, parte B, aggiornando le zone protette per Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee): Madera non è più considerata parte della zona protetta portoghese; resta la lista aggiornata di aree protette per Portogallo, Regno Unito, Svezia, Finlandia e altre aree indicate.
Zone protette e aree escluse per Erwinia amylovora
L’allegato modifica gli allegati II, III e IV per aggiornare le zone protette relative a Erwinia amylovora: vengono escluse dalla protezione varie aree in Spagna (Aragona, alcune comarche e comuni), Irlanda (città di Galway), Lituania (comuni di Kėdainiai e Babtai), Slovenia (Renče-Vogrsko e Lendava) e Slovacchia (comune di Čenkovce), con corrispondenti aggiornamenti negli elenchi delle zone protette e delle prescrizioni.
Ceratocystis platani: aggiornamento nomenclatura e misure
La direttiva sostituisce la vecchia denominazione Ceratocystis fimbriata f. spp. platani con Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. e aggiorna gli allegati II e IV. Inserisce l’organismo in nuove prescrizioni e riconosce la sua presenza in Svizzera, con misure più stringenti sul legname e sui vegetali di Platanus L.
Prescrizioni per legname e vegetali di Platanus L.
Vengono introdotti o riformulati requisiti di trattamento e certificazione per legname e vegetali di Platanus L. originari di Armenia, Svizzera e USA, inclusi essiccazione in forno fino a umidità inferiore al 20 %, fumigazione approvata, trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti, nonché attestazioni ufficiali di assenza di sintomi o origine da zone indenni o protette.
Riconoscimento temporaneo del Regno Unito come zona protetta
Il Regno Unito è riconosciuto come zona protetta per Ceratocystis platani solo fino al 30 aprile 2016. La direttiva prevede inoltre ulteriori indagini monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione e aggiorna di conseguenza le prescrizioni per l’introduzione di alcuni vegetali, prodotti vegetali e altre voci nelle zone protette.
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