Direttiva 2014/78
Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014 , che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo esteso gli allegati I-V della direttiva 2000/29/CE, ricalibrando elenchi di organismi nocivi, prescrizioni fitosanitarie, requisiti per il legname e per il materiale da imballaggio in legno, nonché il regime delle zone protette. Introduce nuovi organismi nocivi negli allegati pertinenti, sposta o sopprime talune voci non più giustificate dal rischio fitosanitario e allinea varie prescrizioni agli sviluppi scientifici, alla norma internazionale ISPM n. 15 e ad altri atti UE. Gli Stati membri devono recepire entro il 30 settembre 2014 e applicare dal 1° ottobre 2014.
Direttiva di esecuzione 2014/78/UE: aggiornamento degli allegati della direttiva 2000/29/CE sulle misure fitosanitarie contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e incide sul regime fitosanitario per l’introduzione nell’Unione e gli spostamenti all’interno dell’Unione di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla direttiva 2000/29/CE. Riguarda in particolare organismi nocivi, legname e materiale da imballaggio in legno, talune specie vegetali ornamentali e da impianto, frutti e sementi, nonché le zone protette riconosciute nell’Unione. Alcune misure sono differenziate per specifici territori o zone protette di Stati membri e di paesi terzi, con esclusioni territoriali puntuali.
Direttiva di esecuzione 2014/78/UE – aggiornamento delle misure fitosanitarie UE
La direttiva interviene sulla direttiva 2000/29/CE, che costituisce il quadro base dell’Unione per la protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti. Il provvedimento recepisce sviluppi scientifici, aggiornamenti tassonomici, nuovi rischi fitosanitari e l’evoluzione della disciplina sulle zone protette e sul materiale da imballaggio in legno.
Obiettivo e razionale della modifica
La Commissione ritiene necessario adeguare gli elenchi e i requisiti fitosanitari perché:
- alcuni organismi nocivi risultano più rischiosi di quanto originariamente valutato e vanno inseriti in allegati più restrittivi;
- altri organismi sono ormai diffusi o insediati nell’Unione e non giustificano più il precedente regime;
- le prescrizioni tecniche su legname e imballaggi in legno devono essere allineate alla norma internazionale FAO ISPM n. 15 e alle conoscenze tecniche più recenti;
- il sistema delle zone protette deve riflettere la presenza o l’assenza effettiva dei parassiti nei diversi territori.
Ambito di applicazione materiale e territoriale
La direttiva incide sugli allegati della direttiva 2000/29/CE relativi a organismi nocivi, vegetali ospiti, prodotti vegetali, legname, corteccia, materiale da imballaggio in legno e zone protette. Le modifiche riguardano sia l’importazione nell’Unione sia gli spostamenti interni di determinati beni.
Le previsioni sono differenziate per:
- Stati membri;
- alcune regioni e province specifiche di Stati membri;
- territori ultraperiferici o insulari;
- paesi terzi o aree di paesi terzi riconosciuti indenni o infestati.
Aggiornamento degli organismi nocivi elencati negli allegati
La direttiva inserisce nei relativi allegati nuovi organismi nocivi e modifica la collocazione di altri. In particolare:
- vengono aggiunti all’allegato I, parte A, sezione I: Agrilus anxius, Agrilus planipennis e Anthonomus eugenii;
- viene aggiunto Candidatus Liberibacter spp. come agente del Huanglongbing/inverdimento degli agrumi;
- vengono ricollocati in allegato I, parte A, sezione II: Bursaphelenchus xylophilus e Trioza erytreae;
- Ralstonia solanacearum sostituisce Pseudomonas solanacearum nella nomenclatura normativa;
- vengono soppressi o depennati organismi non più giustificati dal rischio, come Monilinia fructicola, Ciborinia camelliae e Citrus vein enation woody gall.
La logica è quella di adattare il grado di protezione al rischio fitosanitario attuale, distinguendo tra organismi da contenere con misure più severe e organismi ormai troppo diffusi per giustificare quel livello di restrizione.
Requisiti fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti
L’allegato IV viene ampiamente riscritto per rafforzare o specificare i requisiti relativi ai vegetali ospiti di organismi nocivi elencati negli allegati I e II. Le misure comprendono, a seconda dei casi:
- provenienza da zone indenni;
- assenza di sintomi su piante madri o nel luogo di produzione;
- ispezioni ufficiali periodiche;
- trattamenti termici a temperatura e durata determinate;
- fumigazione o impregnazione chimica secondo procedure approvate;
- coltura in vitro in condizioni sterili;
- spedizione in contenitori sterili o sigillati;
- prove di laboratorio su campioni rappresentativi.
Tra i casi più rilevanti figurano:
- Citrus, Fortunella e Poncirus, con regole differenziate rispetto a Citrus tristeza virus, Spiroplasma citri, Phoma tracheiphila, Trioza erytreae e Candidatus Liberibacter spp.;
- Solanum lycopersicum, Capsicum annuum, Musa, Nicotiana e Solanum melongena, soprattutto con riferimento a Ralstonia solanacearum;
- Vitis L., con requisiti specifici contro Grapevine flavescence dorée MLO;
- Castanea Mill., con misure specifiche contro Dryocosmus kuriphilus;
- Dendranthema, Dianthus e Pelargonium, per gli organismi Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera eridania, Spodoptera frugiperda e Spodoptera litura;
- tuberi di Solanum tuberosum L. e vegetali con radici, con disposizioni coordinate con la direttiva 2007/33/CE sui nematodi a cisti della patata.
Legname, corteccia e materiale da imballaggio in legno
Una parte centrale della direttiva riguarda il legname e la corteccia, in particolare con riferimento a Bursaphelenchus xylophilus e ad altri organismi xilofagi.
Per vari tipi di legname di conifere, di Thuja, Taxus, Quercus, Betula, Platanus, Populus, Fraxinus, Juglans, Ulmus, Pterocarya e Acer saccharum vengono fissati requisiti diversi a seconda dell’origine e del formato del materiale. Le misure prevedono, tra l’altro:
- scortecciatura;
- rimozione dell’alburno esterno in misura minima;
- trattamento termico con temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti nell’intero profilo del legname;
- essiccazione in forno fino a umidità inferiore al 20 %;
- fumigazione o impregnazione chimica;
- trattamento con radiazioni ionizzanti fino a 1 kGy, in alcuni casi;
- documentazione ufficiale e indicazioni specifiche sui certificati fitosanitari.
Per il materiale da imballaggio in legno la direttiva abbandona il criterio della distinzione fra materiale “effettivamente in uso” e non in uso e si allinea alla ISPM n. 15. Il materiale da imballaggio in legno proveniente da paesi terzi, salvo la Svizzera, deve:
- essere sottoposto a uno dei trattamenti approvati dalla norma internazionale;
- recare il marchio previsto dalla norma stessa.
Aggiornamento delle zone protette
Gli allegati relativi alle zone protette vengono modificati in modo molto articolato. La direttiva:
- aggiunge o conferma zone protette per Dryocosmus kuriphilus e Thaumatopoea processionea in specifici territori di Irlanda, Portogallo e Regno Unito;
- aggiorna il perimetro di zone protette per Cryphonectria parasitica, Grapevine flavescence dorée MLO, Erwinia amylovora e Citrus tristeza virus;
- elimina zone che non soddisfano più i requisiti perché l’organismo nocivo è insediato;
- riconosce o restringe aree di Stati membri in funzione delle informazioni fornite e delle analisi di rischio più recenti.
Dal punto di vista pratico, questo si riflette in prescrizioni territoriali molto dettagliate nei certificati, nei passaporti delle piante e nei movimenti intra-UE.
Recepimento e decorrenza
La direttiva impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2014 le disposizioni di recepimento;
- applicarle dal 1° ottobre 2014;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale.
Si tratta quindi di una classica direttiva di esecuzione con obbligo di risultato: gli Stati mantengono la scelta della forma e dei mezzi, ma devono assicurare entro la scadenza il pieno adeguamento del diritto interno.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Per gli operatori del settore agroalimentare, vivaistico e del legname, l’effetto pratico è l’immediata necessità di verificare certificazioni, origini, trattamenti e requisiti documentali secondo gli allegati aggiornati.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I-V della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE secondo l’allegato della direttiva di esecuzione. Le modifiche riguardano inserimenti, soppressioni, aggiornamenti di nomenclature scientifiche e adattamenti dei requisiti fitosanitari.
Nuovi organismi nocivi e riclassificazioni
Sono aggiunti o ricollocati diversi organismi nocivi: tra gli altri Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Anthonomus eugenii, Diaphorina citri, Bursaphelenchus xylophilus, Trioza erytreae, Dryocosmus kuriphilus e Thaumatopoea processionea. Alcune specie vengono spostate dall’allegato II all’allegato I; altre vengono soppresse perché diffuse o di basso impatto, come Monilinia fructicola, Ciborinia camelliae e Citrus vein enation woody gall.
Aggiornamento delle denominazioni scientifiche
Sono aggiornati vari nomi tassonomici per allineamento scientifico: Pseudomonas solanacearum diventa Ralstonia solanacearum, Lycopersicon lycopersicum diventa Solanum lycopersicum, e Citrus greening bacterium viene indicato come Candidatus Liberibacter spp.
Requisiti fitosanitari per legname e materiale da imballaggio in legno
Sono riscritti numerosi requisiti dell’allegato IV, parte A, per il legname di conifere, Thuja, Taxus, Quercus, Betula, Platanus, Populus, Fraxinus, Juglans, Ulmus, Pterocarya, Acer saccharum e altri. Si chiariscono trattamenti termici, fumigazione, impregnazione chimica, marchi HT/KD, requisiti di corteccia rimossa e condizioni di spedizione. Per il materiale da imballaggio in legno si richiama espressamente la norma internazionale FAO ISPM n. 15 e il relativo marchio.
Prescrizioni per vegetali, frutti e sementi specifici
Vengono introdotte o aggiornate condizioni per vegetali di Citrus, Fortunella, Poncirus, Capsicum, Solanum, Vitis, Castanea, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Betula, Fraxinus e altri generi, spesso basate su zone indenni, ispezioni ufficiali, prove di laboratorio, assenza di sintomi, trattamenti con acqua calda o coltura in vitro in condizioni sterili.
Zone protette
Sono modificate numerose voci degli allegati relativi alle zone protette, con ampliamenti, esclusioni territoriali, aggiustamenti geografici per Stati membri e territori specifici, e allineamento alle informazioni fornite da Stati membri e al regolamento (CE) n. 690/2008. In alcuni casi vengono aggiunte nuove zone protette; in altri vengono soppresse o ristrette perché l’organismo nocivo è ormai insediato.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2014 e applicarle dal 1° ottobre 2014. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 20 giu 2014Direttiva 2014/80
- direttiva · 20 giu 2014Direttiva 2014/79
- direttiva · 23 giu 2014Direttiva 2014/81
- direttiva · 10 giu 2014Direttiva 2014/77
- direttiva · 24 giu 2014Direttiva 2014/82
- direttiva · 25 giu 2014Direttiva 2014/83
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →