Direttiva 2014/84
Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014 , che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina europea della sicurezza dei giocattoli per inserire un'autorizzazione specifica all'uso del nickel in talune applicazioni limitate. La modifica si fonda sulla valutazione scientifica del rischio e conclude che, per gli impieghi autorizzati, non emerge un rischio sanitario tale da giustificare un divieto generale. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º luglio 2015 e applicare le misure dalla stessa data.
Modifica l'appendice A dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE per autorizzare specifici impieghi del nickel nei giocattoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e, in particolare, alle sostanze CMR di categoria 2 presenti nei giocattoli, nelle loro componenti o nelle parti distinte a livello microstrutturale. La modifica riguarda specificamente il nickel (CAS n. 7440-02-0) e consente il suo impiego solo in due casi: nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile, e nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica. Resta impregiudicata l'applicazione dell'allegato XVII, voce 27, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai giocattoli che siano anche articoli destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Modifica della disciplina sui giocattoli per l'uso del nickel
La direttiva 2014/84/UE della Commissione modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, intervenendo sull'appendice A dell'allegato II relativa alle sostanze CMR e ai loro impieghi consentiti. L'intervento è motivato da una valutazione scientifica del rischio relativa al nickel e mira a chiarire in quali usi limitati il metallo possa essere ammesso nei giocattoli senza compromettere la tutela della salute.
Finalità e base scientifica
I considerando ricordano che le sostanze CMR di categoria 2, in linea generale, non possono essere utilizzate nei giocattoli, salvo specifiche eccezioni autorizzate dalla Commissione quando l'uso è stato valutato dal comitato scientifico competente e risulti sicuro. Nel caso del nickel, la Commissione richiama la sua classificazione come CMR di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e le valutazioni scientifiche effettuate a livello unionale.
Viene valorizzato, in particolare, il parere del CSRSA del 12 settembre 2012, secondo cui:
- non risulta un rischio di tumore dovuto all'esposizione al nickel mediante manipolazione dei giocattoli;
- è estremamente improbabile l'inalazione di nickel metallico dai giocattoli;
- l'uso del nickel nelle parti che consentono il funzionamento elettrico dei giocattoli comporta una probabilità infima di esposizione orale e cutanea.
Ambito di applicazione della modifica
La direttiva non riscrive l'intera disciplina dei giocattoli, ma interviene in modo mirato sull'elenco delle sostanze CMR e degli impieghi consentiti. La modifica riguarda esclusivamente il nickel (CAS n. 7440-02-0) nei giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE.
Sono autorizzati soltanto i seguenti impieghi:
- nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile;
- nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica.
I considerando precisano inoltre che la direttiva lascia impregiudicata l'applicazione dell'allegato XVII, voce 27, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai giocattoli che siano anche articoli destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Contenuto normativo della modifica
L'articolo 1 sostituisce l'appendice A dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE. Nell'elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti, il nickel è inserito come sostanza CMR di categoria 2 con gli impieghi autorizzati sopra indicati.
La scelta tecnica della direttiva è quindi quella di operare una deroga puntuale al divieto generale per le sostanze CMR di categoria 2, limitando l'autorizzazione a usi ritenuti sicuri sulla base della valutazione scientifica disponibile.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
L'articolo 2 contiene la disciplina di recepimento tipica di una direttiva. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare, entro il 1º luglio 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2015;
- inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure accompagnarle con un siffatto riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
La direttiva lascia quindi agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, ma vincola tutti al risultato finale: consentire, nel quadro della normativa sui giocattoli, i soli usi del nickel espressamente autorizzati e aggiornare coerentemente il diritto nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per i produttori e gli operatori del settore giocattoli, la direttiva assume rilievo soprattutto in relazione alla conformità dei materiali contenenti nickel. L'uso del metallo resta ammesso solo nei casi tassativamente indicati dalla modifica dell'appendice A, mentre per le altre applicazioni continua a operare il regime restrittivo della direttiva 2009/48/CE e, ove pertinente, del regolamento REACH.
Disposizioni principali
Modifica dell'elenco delle sostanze CMR autorizzate nei giocattoli
L'articolo 1 sostituisce l'appendice A dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE. Nell'elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti, il nickel è indicato come sostanza CMR di categoria 2 e il suo uso è autorizzato solo nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile e nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica.
Motivazione scientifica e coordinamento con REACH
I considerando richiamano la classificazione del nickel come CMR di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, la valutazione dei rischi effettuata a livello UE e il parere del CSRSA del 12 settembre 2012, secondo cui non vi sarebbe rischio di tumore o di esposizione significativa mediante manipolazione dei giocattoli. È precisato che la direttiva non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, voce 27, ai giocattoli che sono anche articoli destinati al contatto diretto e prolungato con la pelle.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1º luglio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione delle stesse a decorrere dal 1º luglio 2015. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Sempre l'articolo 2 richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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