Direttiva 2014/80
Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014 , che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/80/UE della Commissione modifica in modo puntuale l'allegato II della direttiva 2006/118/CE, per migliorare la comparabilità dei valori soglia e la trasparenza della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Introduce principi più dettagliati per la determinazione dei livelli di fondo, aggiunge nitriti e fosforo/fosfati tra le sostanze da considerare e rafforza gli obblighi informativi nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva.
Modifica tecnica dell'allegato II della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee, con integrazione dei criteri per i livelli di fondo, nuovi inquinanti da considerare e maggiori obblighi informativi nei piani di gestione dei bacini idrografici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del recepimento e dell'applicazione delle modifiche alla direttiva 2006/118/CE in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Incide sulla determinazione dei valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori nelle acque sotterranee, sulla raccolta/valutazione dei dati di monitoraggio e sul contenuto dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Non introduce un regime autonomo per i privati, ma obblighi di recepimento e di pianificazione in capo agli Stati membri.
Direttiva 2014/80/UE della Commissione: modifica tecnica dell'allegato II della direttiva 2006/118/CE
La direttiva interviene in un settore specialistico della tutela ambientale, quello delle acque sotterranee, con un aggiornamento tecnico della direttiva 2006/118/CE. Dai considerando emerge l'esigenza di colmare alcune lacune informative emerse dalla prima revisione prevista dall'articolo 10 della direttiva di base, migliorare la comparabilità dei valori soglia tra Stati membri e rafforzare la trasparenza delle valutazioni sullo stato chimico dei corpi idrici sotterranei.
Obiettivi e contesto normativo
La Commissione osserva che non sono ancora disponibili informazioni sufficienti per stabilire nuove norme di qualità per le acque sotterranee nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE; per questo motivo interviene sull'allegato II, in base all'articolo 8 della medesima direttiva, per introdurre adeguamenti tecnici. L'intervento si inserisce nel quadro della direttiva 2000/60/CE, richiamata sia per la strategia comune di attuazione sia per i piani di gestione dei bacini idrografici.
Ambito materiale delle modifiche
La direttiva non riscrive l'intero regime delle acque sotterranee, ma modifica puntualmente le modalità di determinazione dei valori soglia e il contenuto informativo dei piani di gestione. Le modifiche riguardano in particolare:
- la presa in considerazione dei livelli di fondo naturali;
- l'inserimento di nuovi inquinanti/indicatori da valutare, in particolare nitriti e fosforo/fosfati;
- l'integrazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire nei piani di gestione dei bacini idrografici.
Principi per i livelli di fondo e valori soglia
La parte A, punto 3, dell'allegato II viene sostituita per precisare che, quando elevati livelli di fondo di sostanze, ioni o indicatori derivano da cause idrogeologiche naturali, tali livelli devono essere considerati nella determinazione dei valori soglia. La nuova formulazione richiede agli Stati membri di basarsi sulla caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, ai sensi degli allegati II e V della direttiva 2000/60/CE.
In caso di dati di monitoraggio limitati, gli Stati membri devono raccogliere ulteriori dati, pur potendo nel frattempo procedere a una determinazione dei livelli di fondo con un approccio semplificato, se del caso basato su un sottoinsieme di campioni privi di influenza antropica. Se i dati sono insufficienti e le informazioni sui trasferimenti e sui processi geochimici sono scarse, occorre raccogliere altri dati e può essere effettuata una stima dei livelli di fondo basata su risultati statistici di riferimento relativi a falde analoghe in altri settori con dati adeguati. La direttiva sottolinea inoltre che la strategia di monitoraggio e l'interpretazione dei dati devono tenere conto delle variazioni laterali e verticali del flusso e della chimica delle acque sotterranee.
Nuovi inquinanti e considerazione di nitriti e fosforo
Nella parte B dell'allegato II sono aggiunte le voci "Nitriti" e "Fosforo (totale)/fosfati". La nota a piè di pagina precisa che gli Stati membri possono scegliere se fissare valori soglia per il fosforo totale oppure per i fosfati. La scelta risponde alla necessità di tenere conto del rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri dipendenti direttamente dalle acque sotterranee. I considerando evidenziano che, oltre ai nitrati e all'ammonio, anche i nitriti contribuiscono al carico complessivo di azoto e fosforo.
Informazioni da includere nei piani di gestione dei bacini idrografici
La parte C dell'allegato II è completamente sostituita e impone agli Stati membri di riassumere nei piani di gestione dei bacini idrografici, da presentare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, le modalità con cui è stata applicata la procedura sui livelli di fondo. Le informazioni da comunicare riguardano:
- i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, con indicazione delle loro dimensioni;
- gli inquinanti o indicatori che determinano la classificazione di rischio;
- gli obiettivi di qualità ambientale cui il rischio si collega, inclusi gli usi legittimi, reali o potenziali del corpo idrico e il rapporto con acque superficiali ed ecosistemi terrestri connessi;
- i livelli di fondo naturali, quando si tratta di sostanze presenti naturalmente;
- le informazioni sui superamenti dei valori soglia;
- i valori soglia fissati a livello nazionale, di distretto idrografico, di parte di distretto internazionale o di singolo corpo idrico/gruppo di corpi idrici;
- il rapporto tra valori soglia e livelli di fondo, acque superficiali connesse, ecosistemi terrestri dipendenti, obiettivi di qualità ambientale e altre norme di protezione, nonché informazioni tossicologiche, ecotossicologiche, di persistenza, bioaccumulo e tendenza alla dispersione;
- la metodologia utilizzata per determinare i livelli di fondo;
- le ragioni per cui non siano stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori elencati nella parte B;
- gli elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, inclusi livello, metodo e periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, definizione dell'entità del superamento accettabile e relativo metodo di calcolo. Se uno dei dati richiesti non è incluso nei piani, gli Stati membri devono motivarne l'omissione.
Obblighi di recepimento, termini e tecnicalità procedurali
L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata. È previsto il consueto obbligo di riferimento alla direttiva negli atti di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e portata giuridica
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo una direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di trasposizione; nel caso concreto, la norma ha contenuto prevalentemente tecnico e di armonizzazione procedurale, con alcuni margini di discrezionalità, come la scelta tra fosforo totale e fosfati per i valori soglia.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato II della direttiva 2006/118/CE
L'articolo 1 dispone che l'allegato II della direttiva 2006/118/CE sia modificato conformemente all'allegato della direttiva 2014/80/UE. La finalità è aggiornare le regole tecniche relative alla determinazione dei valori soglia e alle informazioni da fornire sulla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee.
Principi per la determinazione dei livelli di fondo
La parte A, punto 3, dell'allegato II è sostituita per chiarire che, quando elevati livelli di fondo di sostanze, ioni o indicatori derivano da motivi idrogeologici naturali, tali livelli devono essere considerati nella fissazione dei valori soglia. Sono introdotti principi comuni: uso della caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei e dei risultati del monitoraggio; raccolta di ulteriori dati se il monitoraggio è limitato o insufficiente; possibilità di approcci semplificati e stime basate su dati statistici di riferimento per falde analoghe; considerazione delle variazioni laterali e verticali di flusso e chimica delle acque sotterranee.
Nuove sostanze da considerare nei valori soglia
Nella parte B, punto 1, sono aggiunte le voci "Nitriti" e "Fosforo (totale)/fosfati". È precisato che gli Stati membri possono decidere se determinare valori soglia per il fosforo totale o per i fosfati. La modifica riflette il rischio di eutrofizzazione connesso ad azoto e fosforo nelle acque sotterranee.
Obblighi informativi nei piani di gestione dei bacini idrografici
La parte C dell'allegato II è riscritta per imporre agli Stati membri di riassumere nei piani di gestione dei bacini idrografici, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, le modalità di applicazione della procedura sui livelli di fondo. Devono essere comunicate informazioni sui corpi idrici a rischio, sugli inquinanti e obiettivi di qualità connessi, sui livelli di fondo naturali, sui superamenti dei valori soglia, sui valori soglia stessi, sul rapporto con livelli di fondo e altri standard di protezione, sulla metodologia di determinazione dei livelli di fondo, sulle ragioni dell'eventuale mancata fissazione di valori soglia e sugli elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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