Sentenza n. 1501/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1974 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 aprile 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, mediante messa a disposizione di euro 1.000,00 tramite il sistema della carta elettronica. Nonostante la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza compenso. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in considerazione dell'esiguità dell'importo, con riserva di adottarla su istanza del ricorrente in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La disposizione fonda il potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ove ne ricorrano i presupposti, fissare penalità di mora.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora non è stata applicata allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, restando possibile una successiva determinazione in caso di persistente inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Consente la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
articoli 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è rimasto ineseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, con funzioni sostitutive, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento dedotto, unitamente alla documentazione del titolo giudiziale e della sua esecutività, consente di ritenere provata l'inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla allo stato, anche in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto, riservandone l'applicazione a una successiva fase in caso di ulteriore inadempimento.
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