Cassazione Civile, Ordinanza n. 22379/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di leasing per il pagamento del saldo dovuto per il riscatto di un'autovettura oggetto di locazione finanziaria, nel cui rapporto era subentrato il debitore a seguito di cessione del contratto. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del debitore e revocato il decreto, ritenendo non provato il credito perché la parte opposta non aveva depositato tempestivamente il proprio fascicolo di parte dopo averlo ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, entro il termine di cui all'art. 169 c.p.c. La società ha proposto appello sostenendo che il fascicolo potesse essere riesaminato in virtù dell'effetto devolutivo del gravame e che i documenti ivi contenuti dovessero essere considerati valutabili; la corte d'appello le ha dato ragione, ritenendo che la mancata restituzione del fascicolo fosse frutto di mera dimenticanza e che non si trattasse di nuove prove documentali, ma del materiale già presente nel processo e non disponibile al primo giudice. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo molto generico, vizi di motivazione, violazione di legge e delle spese, nonché violazione degli artt. 112, 91 e 169 c.p.c., dell'art. 111 disp. att. c.p.c. e del D.M. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'esposizione dei fatti fosse inidonea a soddisfare l'art. 366, n. 3, c.p.c., perché non consentiva una chiara e completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale; inoltre, i motivi erano carenti di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c., essendo formulati in modo generico e non confrontandosi in modo analitico con la decisione impugnata e con la giurisprudenza richiamata dalla corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del procedimento monitorio da cui era nato il decreto ingiuntivo
art. 169 c.p.c.
richiamato in relazione al termine per il deposito/restituzione del fascicolo di parte
art. 366, n. 3, c.p.c.
la sua violazione comporta inammissibilità se l'esposizione sommaria dei fatti non consente una comprensione chiara e completa della controversia
art. 366, n. 4, c.p.c.
i motivi devono essere specifici e confrontarsi analiticamente con la sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica censura accolta dalla Corte
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite
art. 111 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
D.M. 55/2014
richiamato dal ricorrente con riferimento alla liquidazione delle spese professionali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione sommaria dei fatti non consente al giudice di legittimità di comprendere chiaramente la vicenda sostanziale e processuale senza accedere ad altre fonti o atti del processo.
- Il requisito di specificità dei motivi impone di indicare in modo analitico gli errori di diritto o le carenze motivazionali della sentenza impugnata; doglianze generiche, meramente valutative o assertive non sono sufficienti.
- Quando la sentenza impugnata richiama una consolidata giurisprudenza sul punto controverso, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale orientamento, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
- La mancata restituzione tempestiva del fascicolo di parte non esclude di per sé la valutazione dei documenti già acquisiti o comunque presenti nel processo, se il giudice d'appello ritiene correttamente che non si tratti di nuova produzione ma di materiale processuale già disponibile secondo la ricostruzione accolta nel merito.
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