Cassazione Penale, Ordinanza n. 05289/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva dichiarato tardivo l'appello. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudice di merito aveva rilevato la presentazione dell'appello oltre il termine di 45 giorni, scaduto il 10/11/2024. Il ricorso censurava tale conclusione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, nel calcolo del termine per impugnare, non opera la sospensione feriale con riferimento al termine per il deposito della sentenza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p.
Il termine per proporre appello è stato ricostruito in 45 giorni; la Corte ha ritenuto che esso fosse già spirato alla data indicata dall'ordinanza impugnata.
art. 175 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel tema della sospensione feriale dei termini, la Corte esclude che tale sospensione operi nel computo del termine per il deposito della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione.
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586-01
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che, nel conteggio del termine in questione, non opera la sospensione feriale del termine per il deposito della sentenza.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di tardività dell'appello quando il termine di impugnazione risulti effettivamente decorso secondo il computo corretto del termine.
- Ai fini del decorso del termine per impugnare non opera la sospensione feriale con riguardo al termine per il deposito della sentenza, sicché tale sospensione non può essere invocata per sostenere la tempestività dell'appello.
- La manifesta infondatezza del motivo di ricorso legittima la declaratoria di inammissibilità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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