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Sentenza

Sentenza n. 15973/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato in data 3 aprile 2023 con il quale il Ministero della Salute comunicava il rigetto delle istanze di accettazione della procedura di equa riparazione ex art. 27-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno -OMISSIS-, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto -OMISSIS-, n. 114, poiché l'accettazione degli istanti è pervenuta oltre il termine legislativamente previsto.

Giustizia amministrativa202308930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di adesione alla procedura di equa riparazione per tardiva presentazione dell’accettazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi avevano promosso il ricorso per ottenere l’annullamento del diniego ministeriale relativo alla procedura di equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del d.l. n. 90/2014, per i danni da trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. Deducevano: difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il ritardo nell’accettazione dipendeva dall’omessa comunicazione della proposta da parte del Ministero; non perentorietà del termine previsto per l’adesione, in assenza di un’espressa previsione legislativa; lesione del legittimo affidamento per l’inerzia ministeriale; illegittima esclusione dal beneficio nonostante il possesso dei requisiti. Il TAR ha precisato che il giudizio riguardava la posizione degli eredi di un solo danneggiato, essendo la diversa posizione indicata nel ricorso oggetto di un distinto giudizio.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il procedimento per ottenere l’equa riparazione deve essere attivato su istanza dell’interessato, sul quale grava l’onere di conoscere la disciplina e i termini; l’invio ministeriale del modulo di accettazione è una mera facoltà e non un elemento necessario della fattispecie. In ogni caso, dagli atti risultava che il Ministero aveva comunicato agli eredi la possibilità di aderire e il termine per farlo, mentre l’accettazione era stata trasmessa oltre il termine legislativo, prorogato dalla legge n. 205/2017. Il termine è perentorio perché funzionale a consentire l’istruttoria, la quantificazione delle somme e la certezza delle risorse necessarie alla liquidazione del beneficio. È quindi infondata la censura di non perentorietà; l’affidamento non è tutelabile, anche perché gli interessati erano stati avvisati con largo anticipo. La tardività costituisce motivazione sufficiente del diniego e non è risultata oltremodo gravosa. È respinta anche la censura relativa al possesso dei requisiti: il diniego dipendeva dalla tardiva accettazione e, comunque, la procedura transattiva presupposta per accedere al beneficio si era conclusa negativamente per decorso del termine di prescrizione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    Pertanto, dalla natura e dalla funzione del termine indicato dal legislatore per aderire all’equo compenso, emerge, all’evidenza, la sua natura perentoria.

    Il termine previsto per aderire alla procedura di equa riparazione è perentorio, in ragione della funzione di consentire la liquidazione degli importi entro il periodo stabilito e di assicurare lo svolgimento dell’istruttoria e la quantificazione delle somme.

  • art. 2, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    L'istituto dell'equa riparazione, quale configurato dal citato art. 27-bis è infatti limitato ai soggetti muniti dei requisiti di accesso alla procedura transattiva prevista dall'art. 2, comma 361, della legge n. -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale legittima il Ministero della Salute a stipulare transazioni con i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti che hanno proposto azione risarcitoria pendente ex artt. 2043 ss. c.c..

    L’accesso all’equa riparazione prevista dall’art. 27-bis è riservato a chi possiede i requisiti per la procedura transattiva disciplinata dall’art. 2, comma 361, e ha un’azione risarcitoria pendente per i danni da sangue o emoderivati infetti.

  • art. 2, commi 361 e 362, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    In sostanza, la natura perentoria del termine indicato dallo stesso art. 27-bis discende dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico sottese alla particolare forma di riconoscimento dell’equa riparazione, come detto, modalità alternativa e temporanea (quanto alla copertura finanziaria e ai termini di liquidazione) per coloro che avevano avviato correttamente la procedura transattiva.

    La procedura transattiva costituisce il presupposto soggettivo per l’accesso al beneficio alternativo dell’equa riparazione; la temporaneità della misura e i limiti della copertura finanziaria concorrono a giustificare la perentorietà del termine.

  • legge 27 dicembre 2017, n. 205

    Tale atto di accettazione è stato inviato dai detti eredi solo il-OMISSIS-, ben oltre il termine indicato dalla p.a. per la presentazione della domanda di accettazione dell’equo indennizzo, originariamente indicato dall’art. 27-bis del d.l. 90/-OMISSIS-, al -OMISSIS-, poi, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, prorogato al -OMISSIS-

    La legge ha prorogato il termine per aderire alla procedura; la proroga non elimina la perentorietà del termine, né consente di accettare il beneficio dopo la scadenza prorogata.

Massime di principio

  • La procedura di equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del d.l. n. 90/2014 si attiva su istanza dell’interessato, cui spetta conoscere la disciplina del beneficio e i termini per presentare l’accettazione; la comunicazione ministeriale del modulo è una facoltà e la sua eventuale mancanza non invalida, di per sé, il diniego.
  • Il termine legislativo per aderire alla procedura di equa riparazione è perentorio quando è funzionale a consentire l’istruttoria, la quantificazione degli importi e la certezza delle risorse pubbliche necessarie alla liquidazione del beneficio.
  • La tardività dell’accettazione costituisce ragione sufficiente per negare l’equa riparazione; il possesso degli altri requisiti sostanziali non supera la decadenza dal termine.
  • L’affidamento del richiedente non esclude gli effetti della tardiva adesione quando l’amministrazione abbia comunicato con anticipo la possibilità di accedere al beneficio e i relativi termini.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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