Cassazione Civile, Ordinanza n. 12714/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 34093/2025. Su segnalazione del difensore della parte ricorrente è stata proposta d’ufficio la correzione del dispositivo nella parte in cui aveva liquidato in favore della controparte spese processuali di euro 10.000,00, oltre euro 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l’ulteriore importo di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Si è dedotto che tale liquidazione fosse frutto di un refuso materiale, poiché il valore della causa era di euro 2.108,46 e, in controversie analoghe tra le stesse parti decise nella stessa giornata, erano state liquidate spese di importo molto inferiore. Il ricorso originario in cassazione era stato rigettato; qui si discute solo della rettifica delle statuizioni economiche del dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto la proposta di correzione dell’ordinanza precedente, riconoscendo l’esistenza di un errore materiale nella liquidazione delle spese. Ha quindi disposto che il testo originario del dispositivo fosse sostituito con una nuova formulazione: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, nonché di euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 250,00 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l’invio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
La Corte conferma la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata, ma ne riduce l’importo perché la precedente quantificazione era frutto di errore materiale.
art. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c.
È richiamato come base procedurale per la correzione dell’errore materiale e per i successivi adempimenti di cancelleria.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 288 c.p.c. per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell’ordinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, la Corte può rettificare il dispositivo quando la liquidazione delle spese risulti ictu oculi incompatibile con il valore della controversia o con le altre pronunce rese in cause analoghe tra le stesse parti.
- La correzione dell’errore materiale non incide sul merito della decisione, ma solo sulla sua esatta formulazione testuale, sostituendo l’importo erroneamente indicato con quello corretto.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere oggetto di correzione quanto alla sola quantificazione monetaria, se l’errore risulta meramente materiale e non valutativo.
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