Cassazione Civile, Ordinanza n. 22514/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato nella procedura di amministrazione straordinaria di una compagnia aerea, dell’insinuazione al passivo di alcuni crediti professionali vantati da un avvocato: un importo per assistenza resa in una controversia di lavoro, un importo a forfait per consulenza stragiudiziale in un primo periodo e un ulteriore importo fisso per il periodo successivo fino al recesso del commissario straordinario. Il Tribunale di Roma, investito dell’opposizione allo stato passivo, ha escluso: (a) la rilevanza della dedotta nullità del provvedimento del giudice delegato per asserita lesione del contraddittorio, ritenendola sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione; (b) la prova dell’incarico professionale relativo all’assistenza giudiziale, osservando che la mera menzione del difensore nel verbale di conciliazione non bastava; (c) la tesi secondo cui il contratto di consulenza remunerasse la mera disponibilità del professionista, ritenendo invece necessario provare le concrete prestazioni rese; (d) l’ammissibilità del credito prededucibile in mancanza di una preventiva richiesta formale al commissario straordinario. Il ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per omessa comunicazione dell’udienza e del progetto di stato passivo; errata esclusione del credito per assistenza giudiziale nonostante il verbale conciliativo; falsa applicazione delle regole ermeneutiche del contratto per il credito da consulenza a forfait, sostenendo che il compenso era dovuto per la disponibilità continuativa e non per singole prestazioni; violazione delle norme sulla prededuzione e sull’insinuazione al passivo, assumendo che il credito fosse stato già richiesto stragiudizialmente e contestato dalla procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, anche ove si fosse verificata una nullità del procedimento di verifica o dell’opposizione per lesione del contraddittorio, il tribunale era comunque tenuto a decidere nel merito e la parte non aveva interesse a dolersi della mancata declaratoria di nullità, mancando un concreto pregiudizio. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la valutazione circa l’esistenza del contratto di patrocinio e della prova dell’incarico professionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la sola menzione del legale nel verbale di conciliazione non basta, di per sé, a dimostrare lo specifico mandato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo della clausola contrattuale rilevante, violando l’onere di autosufficienza, e perché la censura si risolveva in una mera contrapposizione di lettura del contratto rispetto a quella accolta dal tribunale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, chiarendo che l’art. 111-bis l. fall. non impone una preventiva formalizzazione del diniego per poter insinuare un credito prededucibile; tuttavia la censura era comunque non decisiva, perché il credito dipendeva dalla dimostrazione delle prestazioni effettivamente rese, non allegata in modo sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 347/2003
richiamato quale base normativa della procedura di amministrazione straordinaria e della verifica dei crediti
d.lgs. 270/1999
richiamato per la disciplina della procedura di amministrazione straordinaria e della formazione dello stato passivo
art. 93 l. fall.
richiamato per la domanda di insinuazione al passivo
art. 95 l. fall.
richiamato per la verifica del passivo
art. 101 l. fall.
richiamato nel motivo sul contraddittorio nella verifica del passivo
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo sul contraddittorio
art. 136 c.p.c.
richiamato nel motivo sul contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sul giusto processo
art. 354 c.p.c.
richiamato per escludere la rimessione al primo giudice in caso di nullità processuali diverse da quelle tipiche
art. 161 c.p.c.
richiamato per affermare la conversione della nullità della sentenza nel mezzo di gravame
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo sul credito giudiziale per contestare la ripartizione dell’onere della prova
art. 2699 c.c.
richiamato nel motivo sul credito giudiziale, in relazione alla prova documentale
art. 2700 c.c.
richiamato nel motivo sul credito giudiziale, in relazione all’efficacia probatoria del verbale
art. 83 c.p.c.
richiamato nel motivo sul patrocinio e sulla prova del mandato difensivo
art. 130 c.p.c.
richiamato nel motivo sul patrocinio e sul contenuto del verbale di conciliazione
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio letterale di interpretazione del contratto
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio sistematico di interpretazione del contratto
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio di buona fede nell’interpretazione del contratto
art. 1367 c.c.
richiamato come criterio di conservazione degli effetti del contratto
art. 1372 c.c.
richiamato per la vincolatività del contratto e del suo contenuto
art. 2237, comma 1, c.c.
richiamato per il recesso dal contratto d’opera professionale
art. 88, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il contenuto e la sottoscrizione del verbale di conciliazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per affermare che la mancata proposta del relatore non preclude al collegio di rilevare l’inammissibilità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale adottato e per la memoria delle parti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l’onere di indicare e trascrivere il contenuto del contratto oggetto di censura
art. 111-bis, comma 1, l. fall.
interpretato nel senso che non introduce una formalità preliminare di preventiva richiesta, ma esenta dall’accertamento i crediti prededucibili espressamente o implicitamente riconosciuti dagli organi della procedura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, d.l. 201/2011
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La dedotta nullità del procedimento di verifica o della decisione di primo grado per lesione del contraddittorio non è, di per sé, sufficiente a fondare l’impugnazione se il giudice dell’opposizione o del gravame era comunque tenuto a decidere nel merito e non poteva rimettere la causa al primo giudice, mancando un concreto pregiudizio processuale per la parte.
- Nel ricorso per cassazione che censura l’interpretazione di un contratto è necessario riportare o indicare specificamente il testo delle clausole rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell’onere di autosufficienza.
- L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire una lettura alternativa del negozio se non si denuncia un effettivo scostamento dai canoni legali di ermeneutica o una motivazione illogica o insufficiente.
- La mera menzione di un avvocato in un verbale di conciliazione non prova, da sola, l’esistenza di uno specifico contratto di patrocinio o di un incarico professionale retribuito, occorrendo un accertamento positivo della fonte del rapporto e della prestazione richiesta.
- Per i crediti prededucibili, l’art. 111-bis l. fall. non impone una previa istanza formale di pagamento come condizione di ammissibilità dell’insinuazione; è invece rilevante verificare se il credito sia stato espressamente o implicitamente riconosciuto dalla procedura.
- Quando il compenso professionale è pattuito in modo forfettario, il credito non può essere riconosciuto solo sulla base della clausola astratta, se dall’interpretazione del contratto emerge che il pagamento presuppone comunque la prova delle prestazioni concretamente eseguite.
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