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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17163 - Corte di Cassazione

REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Sentenza della Corte di cassazione - Omesso esame del motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata valutazione della violazione del diritto di difesa - Errore revocatorio - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente deduceva diversi errori di fatto revocatori nella precedente sentenza della Corte di cassazione, tra cui l'errata individuazione della parte che aveva proposto l'appello, l'omesso esame di censure relative alla lesione del diritto di difesa, la mancata valutazione della documentazione attestante il deposito della ricevuta di spedizione dell'appello e l'errata liquidazione delle spese. In particolare, denunciava l'omessa lettura del motivo con cui aveva contestato il ritardo della Commissione tributaria regionale nel deliberare la decisione oltre trenta giorni dall'udienza pubblica.

La decisione

La Corte ha riconosciuto fondato soltanto il motivo relativo all'omesso esame della doglianza sul ritardo nella deliberazione della sentenza della CTR, qualificandolo come errore revocatorio. Tuttavia, decidendo nel merito, ha rigettato anche tale censura: il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 è ordinatorio e il suo mancato rispetto non determina la nullità della sentenza, né aveva concretamente leso il diritto di difesa, poiché i termini per impugnare erano rimasti integri. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano errori materiali irrilevanti, valutazioni giuridiche o probatorie e non veri errori revocatori. Il ricorso per revocazione è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle entrate Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.

    La revocazione è ammessa quando la Corte sia incorsa in un errore percettivo o materiale su un fatto processuale decisivo, immediatamente rilevabile dagli atti e non oggetto di valutazione giuridica.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà processuale, non una diversa interpretazione delle norme o una diversa valutazione delle prove.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 2

    La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla discussione.

    Il termine per la deliberazione della decisione tributaria è ordinatorio, salvo espressa previsione legislativa di perentorietà; il suo superamento non comporta automaticamente la nullità della sentenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 37, comma 1

    Disciplina il deposito della sentenza, distinto dalla precedente fase di deliberazione; la data del deposito non rileva per verificare il rispetto del termine previsto dall'art. 35.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Impone alla parte l'onere di documentare ritualmente la proposizione del ricorso o dell'appello; la costituzione della controparte e l'assenza di eccezioni non sostituiscono necessariamente la prova documentale richiesta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 27

    L'esame preliminare consente la dichiarazione di inammissibilità manifesta, ma non costituisce una dichiarazione positiva e definitiva di ammissibilità dell'impugnazione.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    A decorrere dall'operatività dell'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze e i suoi uffici locali hanno perso la legittimazione processuale nelle funzioni trasferite all'Agenzia.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto contro una sentenza della Cassazione è uno strumento eccezionale: non consente di rimettere in discussione l'interpretazione della legge, la valutazione delle prove o la motivazione giuridica della decisione.
  • L'omessa lettura e il mancato esame di un autonomo motivo di ricorso, quando risultino dagli atti interni del giudizio e siano decisivi, possono integrare errore revocatorio.
  • La violazione di un termine processuale determina la nullità soltanto se il termine è perentorio o se la violazione ha prodotto una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
  • Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per deliberare la sentenza dopo l'udienza pubblica è ordinatorio: il suo superamento, da solo, non invalida la decisione.
  • La data della deliberazione deve essere distinta dalla data del deposito della sentenza; per verificare il rispetto del termine di deliberazione rileva la prima.
  • Gli oneri di produzione documentale relativi alla regolare proposizione dell'impugnazione restano a carico della parte interessata; la costituzione della controparte o il suo silenzio non garantiscono automaticamente la sanatoria della mancanza.
  • Un errore materiale nella sentenza non giustifica la revocazione se non è decisivo e non avrebbe condotto a un esito diverso del giudizio.
  • Per ottenere la revocazione occorre dimostrare che, senza l'errore denunciato, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa; in mancanza di tale decisività il ricorso è inammissibile.

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