Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25243/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato responsabile dei reati di truffa e violenza privata nei confronti di Victoria Amalia Ichim e, per effetto dell'impugnazione incidentale del Procuratore generale, aveva aumentato la pena a 1 anno e 3 mesi. Il ricorso di cassazione articolava tre motivi: (1) violazione di legge e omessa motivazione per la mancata ammissione della prova testimoniale di Ademi Hyzri richiesta in primo grado; (2) analoga censura sulla mancata ammissione di altre prove testimoniali dedotte dalla difesa; (3) eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale del Procuratore generale, poiché concerneva l'entità della pena e non sarebbe stato oggetto dell'appello principale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati: non risulta dagli atti il deposito di una lista testimoniale da parte della difesa ex art. 468 c.p.p., né richieste formali di ammissione dei testimoni nelle udienze, e non è stata indicata la specificità e la decisività delle circostanze su cui il testimone avrebbe dovuto deporre. Il terzo motivo è stato anch'esso respinto: la sentenza di primo grado risale al 13/10/2017 (anteriore al d.lgs. n.11/2018), quindi il Procuratore poteva proporre appello incidentale; inoltre l'appello incidentale era attinente ad un punto (entità della pena) con connessione essenziale col punto oggetto dell'appello principale (diniego delle circostanze attenuanti generiche). Conseguentemente è stata confermata la sentenza impugnata (compresa la determinazione della pena a 1 anno e 3 mesi) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Regola il deposito della lista dei testimoni; la Corte ha ritenuto che non risultasse il deposito di una lista testimoniale a difesa, elemento necessario per fondare la censura sulla mancata ammissione di prove testimoniali

  • art. 595 cod. proc. pen. (menzione del d.lgs. n.11/2018)

    Rinvio alla disciplina delle impugnazioni e alla legittimazione del pubblico ministero ad appellare: la Corte ha sottolineato che, poiché la sentenza di primo grado è anteriore al d.lgs. n.11/2018 che ha limitato la legittimazione del PM, l'appello incidentale del Procuratore generale era ammissibile

  • d.lgs. n.11 del 2018

    Ha modificato la disciplina delle impugnazioni (tra cui l'art. 595 c.p.p.) e, per le sentenze pronunciate successivamente alla sua entrata in vigore, ha limitato la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale; non rilevante nel caso concreto perché la sentenza di primo grado è anteriore

  • Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista

    Richiamata per affermare che per stabilire il regime delle impugnazioni conta la data della sentenza impugnata

  • Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006 (Michaeler)

    Principio secondo cui l'appello incidentale è ammissibile solo in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale o a quelli con connessione essenziale con essi; applicato per ritenere legittimo l'appello incidentale sul punto della determinazione della pena

Massime di principio

  • Una censura sulla mancata ammissione di prove testimoniali richiede l'indicazione chiara e specifica del deposito di lista testimoniale o di richieste formali rese in udienza; assenze probatorie nel fascicolo rendono la censura generica e inammissibile
  • Per far valere l'omessa motivazione bisogna dimostrare che la mancata risposta riguarda un punto decisivo della decisione; la generica indicazione di omissione non è sufficiente
  • La data della sentenza impugnata è determinante per valutare la legittimazione del Pubblico Ministero a proporre appello incidentale: se la sentenza di primo grado è anteriore al d.lgs. n.11/2018 il PM conserva quella legittimazione
  • L'appello incidentale del PM è ammissibile solo se concerne punti già oggetto dell'appello principale o punti ad essi essenzialmente connessi (per esempio: il diniego di attenuanti e la quantificazione della pena sono collegati)
  • In fase di impugnazione il difensore deve documentare e specificare le richieste probatorie (deposito liste, richieste in udienza, contenuto certo della prova) e spiegare la decisività delle stesse per evitare rigetti per genericità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.