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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 2901 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - società a ristretta base sociale - socio - litisconsorzio necessario - non sussiste. Operazione commerciale - pubblicità - inesistenza oggettiva - dichiarazioni di terzi - abnormità dei corrispettivi - presunzioni - sono tali- onere della prova - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava, da un lato, la mancata partecipazione necessaria al giudizio della società e degli altri soci, sostenendo l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra la società a ristretta base sociale e i suoi soci. Dall'altro lato, contestava la ricostruzione dell'ufficio secondo cui le prestazioni pubblicitarie fatturate erano oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione aveva fondato l'accertamento su dichiarazioni di terzi e sull'abnormità dei corrispettivi richiesti, risultati superiori del 658% rispetto ai normali prezzi di mercato.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. È stato escluso il litisconsorzio necessario tra la società di capitali a ristretta base sociale e i suoi soci, poiché tale obbligo non opera, in via generale, come invece accade nelle società di persone. Inoltre, le dichiarazioni di terzi, corroborate dalla notevole sproporzione dei corrispettivi rispetto ai valori di mercato, sono state considerate presunzioni idonee a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle prestazioni pubblicitarie. Di conseguenza, spettava al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni e della congruità dei costi.

Norme richiamate

  • Principi processuali sul litisconsorzio necessario nel processo tributario

    Non sussiste litisconsorzio necessario tra una società di capitali, anche se caratterizzata da ristretta base sociale, e i suoi soci. La situazione è diversa da quella delle società di persone, nelle quali l'accertamento del reddito sociale può incidere unitariamente sulla posizione dei soci.

  • Disciplina dell'onere della prova e delle presunzioni nel procedimento tributario

    Dichiarazioni di terzi e abnormità dei corrispettivi rispetto ai prezzi di mercato possono costituire presunzioni idonee a sostenere l'accertamento dell'ufficio. Una volta forniti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle prestazioni e la correttezza dei costi dedotti.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, la controversia tributaria della società e quella relativa ai soci non comportano automaticamente un litisconsorzio necessario; la regola propria delle società di persone non si applica in modo automatico.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare l'inesistenza oggettiva di una prestazione anche mediante presunzioni, senza dover necessariamente acquisire una prova diretta dell'operazione fittizia.
  • Dichiarazioni di terzi, se accompagnate da elementi oggettivi quali prezzi manifestamente sproporzionati rispetto al mercato, possono integrare un quadro presuntivo sufficiente a fondare l'accertamento.
  • Quando l'ufficio dimostra una significativa anomalia economica dell'operazione, il contribuente deve fornire documentazione concreta sull'effettività della prestazione, sulla sua utilità e sulla congruità del corrispettivo.
  • La sola esistenza di fatture o contratti non è necessariamente sufficiente a provare che la prestazione pubblicitaria sia stata realmente eseguita e che il relativo costo sia fiscalmente deducibile.

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