Cassazione Civile, Ordinanza n. 28103/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso della maggiore IRPEF versata in relazione agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. Il contribuente aveva chiesto il rimborso come soggetto colpito dal sisma del 13-16 dicembre 1990 che interessò alcune province della Sicilia orientale. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo provata la residenza del contribuente in una delle province interessate, la documentazione dei versamenti e la tempestività dell'istanza. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'omessa pronuncia della CTR sulla contestazione relativa alla mancanza del requisito della residenza in un comune colpito dal sisma; con il secondo ha denunciato violazione di legge sostenendo che il beneficio spettava solo ai soggetti residenti nei comuni del "cratere" individuati dalla disciplina speciale, mentre il contribuente aveva ammesso di risiedere altrove e di lavorare soltanto in Catania; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché prospettato come vizio di motivazione anziché come omessa pronuncia; ha accolto il secondo motivo ritenendo che, sulla base dei fatti non contestati, mancasse uno dei presupposti per il rimborso, poiché la disciplina speciale richiede la residenza in uno dei comuni danneggiati e non nella sola provincia interessata dal sisma; ha assorbito il terzo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non è la corretta via per denunciare l'omessa pronuncia su una questione; la censura deve essere ricondotta all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il corretto parametro per censurare l'omessa pronuncia del giudice di merito su una questione ritualmente devoluta.
art. 112 c.p.c.
La mancata decisione su un'eccezione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, salvo che vi sia rigetto implicito incompatibile con la pretesa accolta.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2000
È una delle norme richiamate nel regime agevolativo relativo al sisma del 1990, applicabile nel sistema del rimborso richiesto.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990 ... hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ..."
Il diritto al rimborso è riconosciuto solo ai soggetti individuati dalla normativa speciale, con i limiti soggettivi e territoriali da essa previsti, e nel rispetto del termine per l'istanza.
art. 3 Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990
La norma rinvia all'individuazione dei soggetti e dei comuni interessati dagli eventi sismici ai fini del beneficio.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
Ha individuato l'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi sismici, che delimita il perimetro territoriale delle provvidenze.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
L'istanza di rimborso deve essere proposta nei termini e secondo le modalità del processo tributario.
art. 2697 c.c.
La censura sull'assenza di prova del credito è stata proposta ma assorbita, non essendo stata necessaria per la decisione finale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il contribuente impugna il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, egli deve provare la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali del rimborso richiesto; l'amministrazione può contestare anche in appello la mancanza di tali presupposti, perché le relative difese attengono al thema decidendum originario.
- La denuncia di omessa pronuncia va veicolata come vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e non come vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; tuttavia non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di accoglimento risulti logicamente incompatibile con l'eccezione non esaminata, realizzando un rigetto implicito.
- Le agevolazioni fiscali collegate a eventi sismici devono essere interpretate e applicate nei limiti soggettivi e territoriali stabiliti dalla disciplina speciale; non basta la mera attività lavorativa nel territorio interessato se la norma richiede la residenza in uno dei comuni specificamente individuati.
- Se dalla disciplina applicabile risulta mancante un presupposto essenziale del beneficio, il giudice deve rigettare la domanda di rimborso senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, quando il fatto decisivo sia già incontroverso.
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