Sentenza n. 598/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento in parte qua della Delibera del Direttore Generale della ASL5 Spezzina n. 854 del 29 settembre 2022, avente ad oggetto “Indennità residenza farmacie rurali ex legge 221/1968 – Liquidazione a seguito istruttoria collegio tecnico per il biennio 2022-2023”, pubblicata sul sito istituzionale aziendale, non notificata, con la quale è stato negato alla ricorrente il riconoscimento dello status di farmacia rurale sussidiata per il biennio 2022-2023 e della relativa indennità ex lege n. 221/1968; nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto consequenziale e/o connesso, allegato, e segnatamente, a titolo non esaustivo, dei seguenti atti: - verbale del collegio tecnico della seduta del 21 settembre 2022 recante parere non favorevole al riconoscimento del suddetto beneficio alla Farmacia Gemignani; - nota ASL5 della Spezia, prot. n. 23419 del 08/06/2022 (prot. del Comune di Santo Stefano di Magra n. 8696 del 08/06/2022), recante richiesta di integrazione alla certificazione rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Magra alla Farmacia Gemignani in data 27/02/2022; - nota del Comune di Santo Stefano di Magra prot. n. 9779 del 28/06/2022; - occorrendo, delle determinazioni ISTAT, sconosciute negli estremi, se e nella sola parte in cui ricomprendono il nucleo abitato di Ponzano Magra-Belaso nella base territoriale relativa al capoluogo del Comune di Santo Stefano di Magra individuata dal Codice Istat 011026-10002; nonché per l’accertamento dello status di farmacia rurale sussidiata per il biennio 2022-2023 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente al riconoscimento dell’indennità di residenza ai sensi della Legge dell’8/03/1968 n. 221 e di tutte le provvidenze previste per le farmacie rurali c.d. sussidiate per il medesimo biennio, con condanna dell’ASL5 della Spezia all’attribuzione delle previste indennità a favore della Farmacia Gemignani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera dell’ASL5 Spezzina che aveva negato alla farmacia il riconoscimento dello status di farmacia rurale sussidiata e la relativa indennità di residenza per il biennio 2022-2023, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’ASL5 aveva negato l’indennità di residenza prevista per le farmacie rurali sussidiate. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 221/1968 e dell’art. 1 della legge n. 40/1973; difetto o falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà con precedenti atti, irragionevolezza, lesione del legittimo affidamento e invalidità derivata dalle determinazioni ISTAT. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del buon andamento ex art. 97 Cost. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento dello status di farmacia rurale sussidiata e la condanna dell’ASL all’attribuzione delle indennità e delle ulteriori provvidenze previste dalla legge. Nel corso del giudizio, tuttavia, con memoria del 16 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte. Il Collegio ha ritenuto vincolante l’univoca dichiarazione della ricorrente di avere perso interesse alla decisione, rilevando che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse a ricorrere. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta prima della decisione, preclude quindi la pronuncia sul merito e impone la declaratoria di improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
artt. 1, 2 e 5 l. n. 221/1968
Norme invocate dalla ricorrente a fondamento del riconoscimento dello status di farmacia rurale sussidiata e della relativa indennità; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 1 l. n. 40/1973
Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai presupposti del beneficio; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Norma invocata per contestare la violazione del contraddittorio procedimentale; il giudice non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte che ha promosso il giudizio conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la sopravvenuta perdita dell’interesse alla pronuncia.
- L’univoca dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce al giudice amministrativo di procedere d’ufficio all’esame del merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In presenza di una definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti quando ricorrono i presupposti di legge.
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