Sentenza del 04/01/2024 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Servizi prestati nei porti - non imponibilità - applicabilità ai porti turistici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicabilità della non imponibilità IVA prevista dall'art. 9, comma 1, n. 6) D.P.R. 633/1972 ai lavori di rifacimento eseguiti nel Porto di S: l'Ufficio contestava che, trattandosi di un porto a vocazione turistica, i servizi non rientrerebbero nella non imponibilità e dovevano essere assoggettati a IVA al 22%. La ricorrente sosteneva invece che la norma parla semplicemente di "porti" senza distinzioni e che il porto di S è anche classificato come porto marittimo di 1ª categoria/porto rifugio, richiamando inoltre prova documentale e pareri ministeriali a sostegno della non imponibilità.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Imperia ha accolto il ricorso (n. 128/2023). Ha ritenuto che l'art. 9, comma 1, n. 6) D.P.R. 633/1972 sia chiaro nel riferirsi ai "porti" senza limitazioni e che pertanto la non imponibilità si applica anche ai porti turistici. Ha escluso efficacia vincolante della circolare 66/E/1988 e ha valorizzato la classificazione storica e il parere del Ministero (porto marittimo di 1ª categoria e porto rifugio) come elementi favorevoli alla ricorrente. Di conseguenza l'avviso di accertamento è stato annullato e l'Amministrazione condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente (€ 3.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 9, comma 1, n. 6
6) i servizi prestati nei porti
La Corte ha interpretato la disposizione in senso letterale e inclusivo: la non imponibilità si applica ai servizi resi "nei porti" senza distinzione di tipologia (anche ai porti turistici).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 66/E del 1988
Rilevata dall'Ufficio per escludere i porti turistici dalla non imponibilità, ma la Corte ha ricordato che la circolare ha valore interno e non vincola contribuenti o giudici, non potendo modificare il contenuto normativo della legge.
R.D. 7 agosto 1887, n. 5053
Il Regio Decreto contiene l'elenco di classificazione dei porti; la Corte l'ha utilizzato come elemento probatorio per dimostrare che il Porto di S è classificato come porto marittimo di 1ª categoria/porto rifugio, a sostegno dell'applicabilità della non imponibilità.
Provvedimenti/Pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il parere del Provveditorato (che qualificava i lavori come appaltati e finanziati in ambito classificato "porto rifugio") è stato ritenuto elemento probatorio rilevante a favore della non imponibilità.
Art. 12 disposizioni preliminari codice civile (richiamato dalla ricorrente)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'Amministrazione deve applicare la legge così come scritta e non estenderne o restringerne la portata tramite prassi; la Corte ha condiviso il principio di interpretazione letterale della norma IVA.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (artt. 5 e 6) - sanzioni tributarie
Invocato in via subordinata dalla ricorrente per contestare la legittimità delle sanzioni: essendo annullato l'avviso, le contestazioni sanzionatorie vengono meno; la Corte ha dato seguito all'accoglimento principale, con condanna alle spese.
Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU
Menzionato dalla ricorrente in via di doglianza costituzionale/di compatibilità, ma non è stato necessario per la decisione; la Corte ha deciso sul terreno dell'interpretazione della norma IVA.
Massime di principio
- La non imponibilità prevista dall'art. 9, comma 1, n. 6) DPR 633/1972 va interpretata in senso ampio e letterale: si applica ai servizi prestati "nei porti" senza distinzioni per tipologia (inclusi i porti turistici), salvo che la legge stessa preveda limitazioni esplicite.
- Le circolari e gli atti di prassi dell'Amministrazione finanziaria non hanno valore vincolante nei confronti dei contribuenti o dei giudici e non possono essere usati per restringere il campo di applicazione di una norma chiara.
- La qualificazione amministrativa o storica del porto (es. elenchi regolamentari, Regio Decreto, piani territoriali costieri, pareri ministeriali) costituisce prova rilevante per dimostrare la natura del porto e l'applicabilità o meno della non imponibilità.
- In porti con funzioni miste (turistiche e di rifugio/porto marittimo) la prevalenza della funzione turistica non esclude automaticamente la possibilità che il luogo sia destinato anche ad approdi internazionali o a riparo in caso di necessità; dunque la non imponibilità può comunque trovare applicazione.
- Se l'operatore ha fatturato e prestato servizio ad una pubblica amministrazione che ha finanziato o accettato l'opera, tale circostanza rafforza l'argomento di applicabilità dell'agevolazione, specie se esistono atti ufficiali che classificano il porto.
- In caso di contestazione, conviene documentare: la classificazione del porto, i provvedimenti/finanziamenti pubblici, pareri tecnici e amministrativi, e contestare l'uso di circolari interne come fonte limitativa del diritto tributario.
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