Sentenza del 04/01/2024 n. 20 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
La normativa tributaria nazionale enucleabile dal combinato disposto degli artt. 26 comma 5 DPR 600/73 e 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e i Paesi Bassi ratificata con L. 305/93 è compatibile coi principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso parziale di € 520.004,00 per ritenute alla fonte operate dalla stabile organizzazione italiana B. su interessi dovuti a seguito di un finanziamento concesso da R. B.V.; le ritenute erano state operate applicando il 10% ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 5 DPR 600/73 e art. 11 della Convenzione Italia-Paesi Bassi (L. 305/93). La ricorrente deduceva violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE), invocando la giurisprudenza CJEU (sent. C-18/15 "Brisal") e denunciando trattamento discriminatorio rispetto a società residenti oltre a contestare il mancato riconoscimento della deducibilità dei costi e vizi nella valutazione dell'onere probatorio.
La decisione
Appello rigettato. La Corte regionale (Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Abruzzo) ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto che la normativa nazionale e convenzionale (art. 26 comma 5 DPR 600/73 e art. 11 Convenzione Italia-Paesi Bassi) non sia incompatibile con gli artt. 49 e 56 TFUE: il caso "Brisal" non è equiparabile per fattispecie e normativa (riguardava il sistema fiscale portoghese e gli istituti di credito), e non emerge una irragionevole differenza di trattamento, essendo la ritenuta convenzionale inferiore all'aliquota applicabile alle società residenti e compensata dalle regole applicative. Inoltre la ricorrente non ha fornito prova sufficiente di ammontare, certezza e inerenza dei costi dedotti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado di appello liquidate in € 10.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 26 comma 5
Disciplina la tassazione (e la ritenuta) sui redditi di fonte italiana percepiti da non residenti; applicata insieme alla convenzione bilaterale per determinare la ritenuta sugli interessi.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Paesi Bassi, art. 11 (ratificata con L. 305/1993)
Stabilisce limiti alle imposizioni sulle remunerazioni di capitali (interessi) tra Stati contraenti; qui utilizzata per giustificare l'applicazione della ritenuta convenzionale del 10%.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 49 e 56 (TFUE)
Il ricorso sosteneva violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi; la Corte regionale ha ritenuto che non sussista incompatibilità con tali principi nella fattispecie concreta.
Sentenza C-18/15 (Corte di Giustizia UE, "Brisal")
Richiamata dalla ricorrente per affermare il principio che una normativa che tassasse non residenti senza riconoscere deduzioni ingenererebbe discriminazione; la Corte regionale ha ritenuto però il caso non comparabile per fattispecie e normativa nazionale differente.
Codice Civile, art. 2967
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito dell'onere della prova; la decisione conferma che l'onere di provare ammontare, certezza e inerenza dei costi grava sul contribuente.
D.Lgs. 546/1992, art. 7 comma 5-bis
Richiamato in relazione al dovere di collaborazione e all'onere probatorio nel processo tributario; la Corte ha ritenuto carente la prova fornita dalla ricorrente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10
Invocata dalla ricorrente sul dovere di collaborazione dell'amministrazione; la Corte non ha ritenuto che tale dovere abbia esonerato la ricorrente dall'onere di prova.
TUIR, art. 109 comma 5
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'inerenza dei costi; la Corte ha ritenuto che la prova dell'inerenza non sia stata fornita in modo idoneo.
Codice di Procedura Civile, art. 116
Richiamato dalla ricorrente per censurare fatti non rilevanti; la Corte ha ritenuto infondate tali censure.
Massime di principio
- La mera applicazione di una ritenuta convenzionale ai redditi di fonte italiana non è automaticamente incompatibile con le libertà comunitarie: i giudici valutano il quadro complessivo e la comparabilità della fattispecie con i precedenti CJEU.
- Per sostenere una discriminazione occorre dimostrare concretamente che il trattamento fiscale complessivo del non residente è peggiorativo e ingiustificato rispetto al residente; la comparazione richiede considerazione di aliquote effettive, base imponibile e possibilità di deduzione dei costi.
- Le sentenze CJEU (es. "Brisal") devono essere applicate con attenzione: la loro portata vincolante non implica automatico trasferimento del principio a fattispecie diverse; è necessario verificare analogia oggettiva e normativa tra i casi.
- L'onere della prova grava sul contribuente che chiede il rimborso: è essenziale fornire documentazione dettagliata su ammontare, certezza e inerenza dei costi e un calcolo comparato che dimostri l'effettivo maggior carico fiscale subito rispetto al residente.
- In contenziosi internazionali/di gruppo riguardanti funzioni di tesoreria intra-gruppo, i giudici possono ritenere non assimilabili tali attività a quelle svolte da istituti di credito o soggetti operanti sul mercato, influenzando la valutazione della discriminazione.
- Sebbene sussista il principio di leale collaborazione amministrazione-contribuente, esso non sostituisce l'onere probatorio del contribuente; utile chiedere prima informazioni all'amministrazione e raccogliere documentazione completa prima di proporre ricorso.
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