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Sentenza

Sentenza del 04/01/2024 n. 223 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imfine Srl impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 (maggiori imposte IRES e IRAP per oltre 30 milioni di euro) fondato su diversi rilievi emersi da Processi Verbali di Costatazione: contestazione della utilizzabilità e consistenza di perdite fiscali trasferite in seguito a fusione, modifiche arbitrarie dei criteri di valutazione di partecipazioni e immobili (rivalutazioni), deducibilità di svalutazioni di partecipazioni e di perdite su crediti (comprese caparre trattenute dal venditore). La società lamentava, tra l'altro, violazione del principio di legittimo affidamento per omissioni dell'Amministrazione nei controlli precedenti e violazioni delle norme civilistiche e tributarie che regolano la continuità dei criteri di bilancio e i limiti all'utilizzo delle perdite dopo la fusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Imfine Srl. Ha confermato le valutazioni della CTR e della CTP: (1) nessun legittimo affidamento fondato sulla mera mancata contestazione in verifiche precedenti e legittima possibilità per l'Amministrazione di contestare gli effetti perduranti della violazione in periodi successivi; (2) la rettifica dell'entità delle perdite riportabili dopo la fusione era legittima in presenza di arbitrarie rivalutazioni e inesistenza di adeguata motivazione/note integrative che giustificassero il cambio del criterio di valutazione (violazione del principio di continuità e carenza di prova di 'casi eccezionali'); (3) le svalutazioni di partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie) non risultavano deducibili ex art.101/94 TUIR; (4) le perdite su crediti non sono state adeguatamente provate con elementi 'certi e precisi' (pareri di legali non sufficienti se privi di riscontri oggettivi e tentativi di recupero); (5) la perdita derivante da caparra confirmatoria non poteva essere imputata al 2007 quando gli elementi che legittimavano il trattenimento risultavano già conosciuti nel 2004. Spese di lite a carico della ricorrente e conferma dell'obbligo di eventuale doppio contributo.

Norme richiamate

  • legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10

    Non opera per creare legittimo affidamento quando il contribuente si limita a invocare la mancata contestazione in precedenti controlli: l'art.10 tutela il comportamento del contribuente conformemente ad espliciti atti/indicazioni dell'Amministrazione o in conseguenza di errori da essa commessi, non la semplice omessa contestazione.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 172, comma 7

    Limita l'utilizzo delle perdite fiscali delle società partecipanti a una fusione ai limiti della consistenza del patrimonio netto; la rettifica dell'entità delle perdite riportabili è legittima se il patrimonio netto risultante è inesatto.

  • Codice Civile, art. 2423 e art. 2423-bis

    Imposizione del principio di continuità dei criteri di valutazione e obbligo di motivazione nella nota integrativa per ogni deroga: il cambio di criterio richiede giustificazione documentata e, se mancante, può invalidare le valutazioni di bilancio rilevanti ai fini fiscali.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 83, art. 94 e art. 101

    La deducibilità fiscale deriva dal risultato civilistico ma è disciplinata da limiti: le svalutazioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie sono, in linea generale, non deducibili (art.101 richiamando art.94); il principio di derivazione dell'imponibile non annulla le specifiche esclusioni previste dal TUIR.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Norma citata nel quadro degli strumenti di accertamento e controllo (richiamata nei motivi di impugnazione), non impeditiva dell'azione dell'Amministrazione sui periodi successivi quando ricorrono gli estremi.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 2, comma 3

    Richiamato in tema di termini e modalità di accertamento (richiamo processuale), senza impedire la contestazione degli effetti fiscali persistenti in anni successivi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    art. 13, comma 1 quater (richiamato)

    Regola il contributo unificato e le ipotesi di ulteriore versamento; la Corte dà atto dell'integrazione dei presupposti per l'ulteriore contributo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La semplice mancata contestazione di fatti o documenti in ispezioni/controlli precedenti non genera di per sé un legittimo affidamento opponibile all'Amministrazione: è necessaria una indicazione espressa o un comportamento vincolante dell'Amministrazione per fondare il legittimo affidamento.
  • I periodi d'imposta sono autonomi: l'Amministrazione può contestare negli anni successivi gli effetti perduranti di comportamenti irregolari antecedenti, salvo che vi sia un atto formale e definitivo che impedisca la riconsiderazione (es. rettifica definita valida per quel periodo).
  • In caso di fusioni, l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse è limitato dal patrimonio netto risultante alla data della fusione (art.172 TUIR); l'Amministrazione può controllare e rettificare la consistenza del patrimonio netto se emergono valutazioni arbitrarie o non motivate.
  • La modifica dei criteri contabili di valutazione (es. da costo storico a valore corrente) richiede motivazione circostanziata nella nota integrativa e sussistenza di 'casi eccezionali': la mancanza di motivazione valida espone le poste di bilancio (e le deduzioni collegate) al disconoscimento fiscale.
  • Le svalutazioni di partecipazioni classificate come immobilizzazioni finanziarie sono, di regola, non deducibili ai fini fiscali secondo le discipline combinate del TUIR (art.101 e art.94); il principio di derivazione contabile non prevale sulle specifiche esclusioni tributarie.
  • Per dedurre perdite su crediti (fuori dalle ipotesi concorsuali) il contribuente deve provare con elementi 'certi e precisi' l'inesigibilità: pareri legali isolati non bastano senza riscontri documentali e senza adeguati tentativi di recupero o prove oggettive dell'insolvenza del debitore.
  • La rilevazione temporale della perdita (es. perdita su caparra) deve essere coerente con la conoscenza degli eventi che legittimano la perdita: non è ammesso rimandare arbitrariamente l'imputazione temporale per ottenere la deducibilità in un esercizio successivo.

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