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Sentenza

Sentenza del 04/01/2024 n. 10 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Imposta comunale sulla pubblicità - modalità di calcolo del tributo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo all'anno 2016: contestazione del calcolo del tributo con riferimento a più insegne riportanti la dicitura "P" (oltre a segnaletica tipo "Bancomat/Postamat") poste all'esterno dell'ufficio postale. Questioni principali: (i) se le insegne plurime debbano essere considerate connesse e pertanto cumulate entro il limite esentativo di 5 mq; (ii) se le iscrizioni "P" o "Postamat/Bancomat" costituiscano messaggi pubblicitari o semplici indicazioni/direzionali esenti.

La decisione

La Corte regionale ha respinto l'appello dell'ente impositore. Ha confermato che le insegne esterne di un unico locale devono essere considerate connesse e, ai fini del calcolo della superficie esente, vanno trattate come un unico mezzo pubblicitario quando presentano identico contenuto e collegamento inscindibile. Nel caso concreto la superficie complessiva delle insegne "P" è risultata pari a 4,07 mq e l'unico arrotondamento ritenuto corretto è stato a 4,50 mq, quindi sotto il limite di esenzione di 5 mq. Inoltre le iscrizioni tipo "P" o "Postamat/Bancomat" con l'indicazione dell'istituto sono state ritenute informazione direzionale/non pubblicitaria (funzione di segnalazione della fruibilità del servizio), per cui non sussiste obbligo di imposizione. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di secondo grado.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 7, comma 5

    In caso di pluralità di insegne connesse e di identico contenuto tali messaggi sono considerati come un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile; è quindi riconosciuta l'esenzione nei limiti di 5 mq complessivi quando ricorrono tali condizioni.

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 17, comma 1 e comma 1-bis

    Prevede l'esenzione per determinate insegne/avvisi informativi (es. avvisi al pubblico su vetrine/porte d'ingresso) e il limite di 5 mq per le insegne esenti; va interpretata dando rilievo alla funzione informativa/direzionale rispetto alla funzione promozionale.

  • Risoluzione MEF 2/DF del 24.4.2009

    Sostiene che le insegne tipo "Bancomat/Postamat" o la dicitura "P" che servono a segnalare la fruibilità in loco di un servizio non hanno natura pubblicitaria se l'indicazione dell'istituto è necessaria a completare l'informazione per l'utenza.

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. ord. 18 aprile 2018 n. 9492; Cass. ord. 17 gennaio 2019 n. 1169; Cass. nn. 23250/2014 e 26727/2016)

    La Corte di Cassazione ha più volte confermato che: (i) insegne plurime con collegamento inscindibile e identico contenuto si computano come un unico mezzo pubblicitario; (ii) iscrizioni come "Bancomat/Postamat" (anche con logo/denominazione della banca) svolgono funzione informativa/direzionale e non configurano invito pubblicitario, pertanto non sono assoggettabili al tributo nei limiti di superficie previsti.

Massime di principio

  • Quando più insegne esterne di un medesimo locale riportano identico contenuto e sono collegate funzionalmente, vanno considerate come un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile; ciò permette di applicare il limite esentativo complessivo (5 mq).
  • Le iscrizioni/diciture di natura direzionale o segnaletica (es. "P", "Bancomat", "Postamat") che servono esclusivamente a indicare la fruibilità di un servizio e a completare l'informazione per l'utenza non configurano messaggi pubblicitari e sono esenti dall'imposta entro i limiti di superficie previsti.
  • Nel calcolo della superficie esente è necessario applicare criteri di misurazione e arrotondamento coerenti con la giurisprudenza: piccole superfici complessive devono essere valutate con l'arrotondamento adottato dalle corti nella fattispecie (ad es. 4,07 mq -> arrotondamento a 4,50 mq) affinché non venga superato il limite esentativo.
  • Il Comune/ente impositore deve dimostrare la natura promozionale del messaggio per assoggettare l'insegna a tributo; se il segno è meramente informativo/direzionale, prevale l'interpretazione favorevole al contribuente.
  • Per gestire casi simili, procedere con: (1) misurazione puntuale delle superfici; (2) verifica della connessione funzionale e identità di contenuto tra le insegne; (3) analisi della finalità del messaggio (informativa vs promozionale); (4) richiamo a risoluzioni ministeriali e giurisprudenza consolidata prima di emettere avvisi di accertamento.

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