Sentenza del 04/01/2024 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aaa impugna avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni per disconoscimento del regime doganale agevolato (origine Turca) su importazioni di e-bike che, secondo la dogana e richiamo a un rapporto OLAF, sarebbero in realtà di origine cinese essendo in Turchia state solo assemblate. L'azienda sostiene che in Turchia la fornitrice bbb ha effettuato un complesso processo produttivo (montaggio, controllo, regolazione, prove) tale da costituire trasformazione sostanziale e giustificare l'origine turca; denuncia inoltre la mancata ostensione integrale del rapporto OLAF, invocando violazione del diritto di difesa, e invoca la buona fede, la presenza di certificati ATR/camera di commercio turchi e la clausola di equità; contesta anche la determinazione dei maggiori diritti non tener conto dei costi di lavorazione.
La decisione
I ricorsi sono stati accolti. La Corte ha ritenuto fondata la connessione dei procedimenti e, nel merito, ha stabilito che: 1) i certificati ATR/EUR-1 non costituiscono prova legale assoluta dell'origine e possono essere disconosciuti dall'Amministrazione in presenza di ragionevoli dubbi; 2) gli accertamenti OLAF hanno valore istruttorio ma, se richiamati dall'Amministrazione, devono essere allegati o richiamati in modo completo per permettere il controllo e garantire il diritto di difesa; non è ammissibile che l'Amministrazione si limiti a richiamare parti riservate del rapporto senza depositarle, poiché ciò inverte l'onere probatorio; 3) la ricorrente ha prodotto una perizia tecnica che dimostra la complessità delle operazioni svolte in Turchia (montaggio, verifiche, attrezzature specializzate) e l'Amministrazione non ha fornito prove contrarie adeguate (il richiamo generico all'OLAF non è sufficiente). Pertanto è stata riconosciuta l'origine preferenziale turca applicando la regola del valore aggiunto del 45% e gli atti di disconoscimento, recupero dazi e sanzioni sono stati annullati. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese (€10.000 oltre accessori).
Norme richiamate
Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale)
art. 26 citato come riferimento per il certificato di origine (FORM-A, EUR-1)
Il certificato di origine rilasciato dallo Stato esportatore è titolo di legittimazione per fruire del regime preferenziale ma non prova iuris et de iure; lo Stato importatore può contestarne l'efficacia se emergono ragionevoli dubbi.
Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (disposizioni di applicazione)
artt. 80 e ss.; art. 97, undicies, par. 5 richiamato
Prevede che, in presenza di controlli che non consentono di accertare l'origine, il trattamento preferenziale può essere negato; il recupero a posteriori è possibile anche senza revoca formale del certificato se la prova dell'origine manca o è insufficiente.
Regolamento (CE) n. 1073/1999 (ora reg. (CE) n. 883/2013) - norme OLAF
art. 9 del reg. 1073/1999 ora sostituito dall'art. 11 del reg. 883/2013
Gli accertamenti e i verbali OLAF hanno valore istruttorio variabile: possono godere di fede privilegiata per fatti percepibili direttamente dall'agente, fare fede fino a prova contraria per dichiarazioni specifiche indicanti le fonti, o costituire elemento di prova da valutare insieme ad altri elementi; tuttavia, se l'Amministrazione li utilizza per fondare atti lesivi, deve riprodurne o allegarne le parti essenziali per consentire il contraddittorio e il controllo giurisdizionale.
Codice civile - art. 2700 c.c.
richiamato il principio di fede privilegiata dei verbali pubblici
Indica la possibilità che alcuni atti pubblici godano di fede privilegiata in relazione a fatti attestati dal pubblico ufficiale; ma la rilevanza dipende dalla natura dei fatti e dalle modalità di acquisizione.
Massime di principio
- I certificati di origine rilasciati dallo Stato esportatore (FORM-A, EUR-1, ATR) sono condicio sine qua non per l'accesso a regimi preferenziali ma non costituiscono prova assoluta; lo Stato importatore può disconoscerne l'efficacia se emergono elementi che mettono in dubbio l'origine.
- I rapporti e i verbali OLAF hanno valore probatorio variabile e, quando sono utilizzati dall'Amministrazione per motivare atti sfavorevoli, devono essere allegati o richiamati in modo completo e identificabile; l'uso generico o parziale di documenti riservati viola il diritto di difesa e può comportare la perdita probatoria da parte dell'Amministrazione.
- Se la lavorazione in un Paese terzo (qui la Turchia) comporta una trasformazione sostanziale — dimostrabile tramite modifica della voce doganale o soddisfacimento della regola del valore aggiunto (es. 45%) — l'origine si può considerare cambiata e il prodotto può beneficiare dell'origine del Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione sostanziale.
- L'onere della prova in procedimenti di disconoscimento dell'origine grava sull'Amministrazione che impugna il regime preferenziale; se l'Amministrazione non produce prove sufficienti, le presunzioni favorevoli al dichiarante (importatore) prevalgono.
- La buona fede dell'importatore e la presenza di certificati ufficiali sono elementi rilevanti ma non automatici per esonerare da responsabilità; il professionista importatore ha un obbligo di diligenza nel verificare la veridicità della documentazione quando vi siano ragionevoli indizi di incertezza.
- In casi analoghi è utile che l'importatore versi in atti prove tecniche e documentali (perizie, dettagli sulle attività produttive e sui costi di lavorazione) per dimostrare che le operazioni nel Paese esportatore costituiscono lavorazione sostanziale.
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