Sentenza n. 827/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima e irreversibile trasformazione di terreni di proprietà dei ricorrenti, e per la conseguente condanna del Comune di Taormina al pagamento delle relative somme.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento materiale del Comune consistito nell'occupazione illegittima e nell'irreversibile trasformazione di terreni privati, con domanda di risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi del proprietario originario hanno riassunto davanti al TAR, ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009, le domande risarcitorie già proposte davanti al giudice ordinario, dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Essi hanno sostenuto la tempestività della riassunzione, assumendo che il termine di tre mesi decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva e che fosse sufficiente la notificazione del ricorso entro il termine. In subordine hanno chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Il Comune ha eccepito la tardività della riassunzione, rilevando che il ricorso, notificato il 9 ottobre 2025, era stato depositato solo il 22 ottobre 2025, oltre il termine del 10 ottobre 2025 indicato dagli stessi ricorrenti. Ha inoltre dedotto l'estinzione del giudizio, la prescrizione del diritto risarcitorio, il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della CTU, ma il TAR ha esaminato in via assorbente la questione della tardività del deposito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare del Comune. Ha interpretato l'art. 59, comma 2, l. n. 69/2009 nel senso che, quando la domanda è riassunta davanti al giudice amministrativo, la "riproposizione" deve comprendere tutti gli adempimenti necessari alla valida instaurazione del processo secondo il codice del processo amministrativo, inclusi notificazione e deposito dell'atto introduttivo entro il termine perentorio di tre mesi. Poiché i ricorrenti avevano notificato il ricorso il 9 ottobre 2025, ma lo avevano depositato il 22 ottobre 2025, il deposito era tardivo rispetto alla scadenza del 10 ottobre 2025. Il Collegio ha escluso la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., poiché il principio secondo cui il rapporto processuale amministrativo si instaura con il deposito del ricorso è consolidato e l'eventuale mancata specificazione dell'art. 59 l. n. 69/2009 non integrava un'oggettiva situazione di incertezza idonea a configurare errore scusabile. Ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito e il giudizio estinto, con compensazione integrale delle spese. Le questioni di merito sulla responsabilità del Comune, sulla prescrizione, sulla legittimazione passiva e sulla quantificazione del danno non sono state esaminate.
Norme richiamate
art. 59, comma 2, l. n. 69/2009
Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
Nel giudizio amministrativo la riproposizione della domanda mediante translatio iudicii richiede, entro il termine perentorio di tre mesi, non solo la notificazione ma anche il deposito dell'atto introduttivo secondo le regole del processo amministrativo.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
Il deposito del ricorso notificato è un adempimento essenziale per l'instaurazione del rapporto processuale amministrativo ed è soggetto a termine perentorio.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il deposito tardivo del ricorso comporta la dichiarazione di irricevibilità.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è ammessa soltanto quando la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte; non ricorre in presenza di un errore su una regola processuale consolidata, anche se la norma sulla translatio non distingue espressamente tra notificazione e deposito.
Massime di principio
- Quando una domanda viene riassunta davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009, il termine perentorio previsto per la translatio iudicii deve essere rispettato sia per la notificazione sia per il deposito del ricorso; la sola notificazione tempestiva non perfeziona la riassunzione.
- Nel processo amministrativo il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso, non con la sola notificazione, sicché il deposito tardivo dell'atto introduttivo determina l'irricevibilità del ricorso.
- L'espressione "riproposizione della domanda" contenuta nell'art. 59, comma 2, l. n. 69/2009 deve essere coordinata con le regole processuali proprie del giudice ad quem e comprende tutti gli adempimenti necessari alla valida instaurazione del giudizio davanti a quest'ultimo.
- La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile quando la decadenza derivi dall'inosservanza della regola consolidata secondo cui il processo amministrativo si instaura mediante deposito del ricorso; la mancata esplicitazione di tale requisito nella disciplina della translatio non costituisce, di per sé, oggettiva incertezza normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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