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Legge

L.R. Emilia-Romagna 10/2017

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 10/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana in Emilia-Romagna, istituendo il Sistema regionale della ciclabilità e la Rete delle ciclovie regionali (RCR). Disciplina pianificazione, interventi infrastrutturali e servizi, contributi regionali, accordi con enti e associazioni, monitoraggio e clausola valutativa. Le norme finanziarie richiamano inizialmente gli esercizi 2017-2019, ma la disciplina generale resta vigente.

Promozione e sviluppo della ciclabilità regionale in Emilia-Romagna

Promozione e sviluppo del sistema regionale della ciclabilità

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, la promozione della mobilità ciclabile urbana ed extraurbana e la realizzazione di una rete regionale integrata di infrastrutture e servizi. L’obiettivo è favorire spostamenti a basso impatto ambientale, migliorare qualità della vita, salute, sicurezza e fruizione del territorio.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione considera la ciclabilità come componente delle politiche per la mobilità sostenibile e la collega a tutela ambientale, salvaguardia del territorio e del paesaggio. Le finalità della legge orientano la programmazione dei settori regionali sanitario, territoriale, trasportistico, ambientale, rurale, sociale, turistico e sportivo, in coordinamento con enti locali e altre istituzioni.

La nozione di ciclabilità riguarda la mobilità svolta con velocipedi ai sensi del codice della strada. La Giunta regionale può inoltre fissare criteri per valorizzare e coordinare i diversi settori interessati, anche sulla base delle tematiche emerse nel Tavolo regionale per la ciclabilità.

Sistema regionale della ciclabilità e RCR

Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il quadro previsionale di riferimento per il Sistema regionale della ciclabilità e per la Rete delle ciclovie regionali (RCR), definendo indirizzi, obiettivi di sviluppo, priorità, azioni e modalità di approvazione di eventuali varianti della rete.

La RCR è composta da corridoi entro i quali si collocano percorsi e itinerari ciclabili realizzati o da realizzare. Essa comprende anche le reti e i progetti cicloturistici europei e nazionali, si coordina con le reti locali e può valorizzare tracciati ferroviari dismessi e argini fluviali per itinerari ciclabili turistici. Se la rete attraversa aree protette nazionali, pianificazione e interventi devono rispettare la disciplina sulle aree protette.

Pianificazione locale e raccordo territoriale

Città metropolitana di Bologna, province, comuni e unioni devono individuare nei propri strumenti di pianificazione la rete ciclopedonale locale, in raccordo con i livelli pianificatori superiori, e programmare gli interventi di valorizzazione. Province e aree vaste, se costituite, collaborano con i comuni rispetto alle infrastrutture stradali gestite.

Quando si realizzano nuove strade o si interviene con manutenzione straordinaria, le piste ciclabili non collocabili in adiacenza alla strada devono essere localizzate in modo da garantire fruibilità, connessione con poli attrattori, nodi di interscambio del trasporto pubblico, luoghi di interesse e collegamento con RCR e reti urbane ed extraurbane. I comuni devono inoltre prevedere spazi per il deposito biciclette negli edifici residenziali, terziari, produttivi, nei poli attrattori e nelle strutture pubbliche; negli edifici ERP è previsto il ricovero bici per residenti e, per brevi soste, anche per visitatori.

Gli itinerari della RCR che attraversano più enti devono essere pianificati d’intesa tra gli enti interessati, garantendo continuità dei collegamenti.

Programmazione della mobilità ciclopedonale

Gli enti locali programmano azioni e interventi coerenti con i propri piani, puntando su accessibilità e intermodalità con il trasporto pubblico, cicloturismo, collegamenti tra comuni limitrofi e continuità degli spostamenti di breve raggio. La programmazione ciclopedonale è parte integrante di PUMS e PUT e deve perseguire sicurezza stradale, sostenibilità ambientale e riduzione di emissioni, consumi energetici e inquinamento acustico.

I PUMS devono inoltre organizzare internamente la mobilità ciclabile per garantire presidio tecnico e coordinamento. Gli enti possono avvalersi di consulte composte da associazioni e soggetti del volontariato attivi sul tema.

Tipologie di azioni, interventi e servizi finanziabili

La legge elenca una gamma ampia di interventi infrastrutturali e di servizio: reti ciclabili urbane ed extraurbane, ciclovie, recupero di strade arginali, tratti dismessi o declassati, sedimi ferroviari, manufatti e altre opere riutilizzabili per la ciclabilità; recupero di stazioni, caselli e case cantoniere a fini ricettivi o di ristoro; ricucitura di tratti frammentati; moderazione del traffico; poli di interscambio; sottopassi e sovrappassi; dispositivi per la sicurezza; parcheggi attrezzati e custoditi; segnaletica omogenea; velostazioni e soluzioni per l’intermodalità; tecnologie di monitoraggio; piattaforme digitali.

Sono previsti anche servizi e azioni come bike sharing e noleggio, punti di manutenzione, registri sperimentali delle biciclette, “zone 30”, trasporto bici sui mezzi pubblici, mappatura e cartografia specializzata della RCR, servizi informativi per cicloturisti, iniziative educative e culturali, promozione di bici e cargo bike anche a pedalata assistita, e studi sull’incidentalità ciclabile per individuare criticità e soluzioni.

Gli enti locali, nella programmazione, devono indicare costi, fonti di finanziamento, soggetti coinvolti, manutenzioni previste, tempi di realizzazione e obiettivi attesi.

Contrasto al furto delle biciclette

Nella progettazione degli interventi possono costituire elementi di premialità le misure anti-furto, tra cui vigilanza e videosorveglianza nei limiti di legge, servizi agli utenti presso le velostazioni, e marchiatura registrata delle biciclette con iscrizione nei registri dedicati. La Regione definisce i requisiti per uniformare marchiatura e registrazione su tutto il territorio regionale.

Finanziamento degli interventi e criteri di accesso

La Regione finanzia azioni e interventi mediante contributi. Possono beneficiarne città metropolitana, province e aree vaste, comuni e unioni, agenzie locali per la mobilità e società di gestione del trasporto pubblico e della mobilità; in presenza di specifiche misure statali e tramite bandi regionali, anche persone fisiche residenti in Emilia-Romagna.

Gli enti con gravi inadempienze nella manutenzione di infrastrutture, segnaletica e arredi funzionali alla ciclabilità non possono accedere ai contributi. La Giunta regionale disciplina criteri e modalità di concessione.

Protocolli, accordi e gestione degli interventi

La Regione promuove protocolli d’intesa e accordi di programma per realizzare gli interventi, anche con contributi o compartecipazione finanziaria diretta. Gli accordi devono definire responsabilità dei soggetti attuatori, tempi di realizzazione e titolarità di proprietà, gestione e manutenzione.

Negli accordi può essere previsto che il proprietario sia tenuto indenne o manlevato dai danni a terzi connessi al passaggio. La gestione e manutenzione possono essere affidate anche tramite strumenti di amministrazione condivisa dei beni comuni, come i patti di collaborazione. Per tracciati che attraversano più comuni, devono essere ripartiti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per sentieri e itinerari in argini, parchi e zone protette va individuato un responsabile della gestione e manutenzione.

Collaborazione con associazionismo e scuola

La Regione promuove attività di informazione e formazione con enti locali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di utenti e consumatori e sistema scolastico, per diffondere l’uso della bicicletta e i temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

Può stipulare convenzioni con soggetti attivi nella promozione della ciclabilità e dell’educazione alla mobilità sostenibile, e concedere contributi per progetti e attività. Le convenzioni devono essere pubblicizzate in modo trasparente sul sito istituzionale. Sono inoltre promossi accordi con enti locali, Ufficio scolastico regionale e altri soggetti, anche con i mobility manager, per pedibus, bicibus, bike sharing, school streets, percorsi protetti casa-scuola, educazione stradale e iniziative di mobilità sostenibile.

Tavolo regionale per la ciclabilità e coordinamento istituzionale

È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive sulla RCR e sul Sistema regionale della ciclabilità. Il Tavolo favorisce il raccordo con enti locali e soggetti del terzo settore, condivisione di dati e informazioni, in particolare su sicurezza e georeferenziazione dei punti critici, e formulazione di strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico.

Il Tavolo è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità, comprende rappresentanti degli enti locali e del terzo settore, e opera senza compensi o rimborsi. La Giunta ne disciplina funzionamento e criteri di individuazione dei componenti.

La struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile cura l’attuazione della legge, la programmazione coordinata degli interventi, la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e il raccordo con i settori tecnici locali. La Regione effettua inoltre il monitoraggio delle reti e dei servizi della ciclabilità mediante dati territoriali e metadati, per valutare flussi, fruizione, stato di realizzazione e gestione/manutenzione del sistema.

Mobility management

La Giunta regionale può attribuire al mobility manager regionale attività di promozione e coordinamento, insieme ai mobility manager d’area, per azioni e progetti di mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche al trasporto disabili, e per il supporto ai piani di spostamento casa-lavoro e alla mobilità del personale. È previsto un monitoraggio annuale delle misure di mobilità sostenibile aziendale attuate nel territorio regionale.

Disposizioni finanziarie e valutazione

Per gli esercizi 2017-2019 gli oneri sono coperti tramite specifici capitoli di bilancio alimentati dal fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di approvazione; per gli esercizi successivi si provvede con le autorizzazioni di spesa previste annualmente dalla legge di bilancio. La Giunta può disporre variazioni di bilancio.

L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge con relazione triennale della Giunta, che deve riferire su interventi finanziati e realizzati, grado di realizzazione della RCR, stato manutentivo, risultati in termini di mobilità ciclabile, riduzione della motorizzazione e dell’inquinamento, integrazione con il trasporto pubblico, impatto ambientale, localizzazione degli interventi, beneficiari, risorse e criticità.

Regime di prima applicazione

In prima applicazione, il quadro previsionale di riferimento per il PRIT è costituito dalla RCR oggetto del protocollo d’intesa Regione-province approvato nel 2014 e dalle reti extraurbane e urbane già pianificate e programmate a livello locale.

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