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Legge

L.R. Emilia-Romagna 16/2017

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna varie discipline dell’Emilia-Romagna in materia ambientale, forestale, VIA, rifiuti, demanio idrico, pianificazione e collaborazione istituzionale. Introduce anche misure per i territori colpiti dai sismi del 2012 e 2016, con alcune disposizioni transitorie e finanziarie riferite soprattutto al periodo 2017-2019 o fino all’adozione di nuovi atti attuativi.

Adeguamento della normativa ambientale regionale e misure per i territori colpiti dai sismi 2012 e 2016

Adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e misure per i territori colpiti da eventi sismici

La legge interviene sull’ordinamento dell’Emilia-Romagna per recepire norme statali, aggiornare diversi settori ambientali e introdurre misure specifiche per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 e del 2016. La disciplina risultante riguarda in particolare foreste, VIA, rifiuti, demanio idrico, pianificazione ambientale e forme di collaborazione istituzionale.

Finalità generali

Il provvedimento persegue tre obiettivi principali: l’adeguamento della normativa regionale in materia di ambiente e difesa del suolo e della costa; l’aggiornamento di varie discipline settoriali, tra cui piani, contratti di fiume, reticolo idrografico, rifiuti e qualità dell’aria; l’introduzione o conferma di misure a favore dei territori colpiti dai sismi del 2012 e del 2016.

Forestazione e regolamento forestale regionale

La legge riforma la disciplina forestale regionale sostituendo le disposizioni dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981. Vengono richiamate le definizioni statali di bosco e arboricoltura da legno e si prevede un regolamento forestale con prescrizioni di massima e polizia forestale valido sull’intero territorio regionale.

Il regolamento disciplina la gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale, con regole specifiche per:

  • territori soggetti a vincolo idrogeologico;
  • aree a rischio di incendio boschivo;
  • aree protette e siti della Rete Natura 2000, per i quali le prescrizioni regolamentari hanno valore di misure di conservazione generali.

Sono individuate come materie del regolamento le norme tecniche su gestione dei boschi, castagneti da frutto, arboricoltura da legno e altre piantagioni legnose, tartufaie coltivate, imboschimenti finanziati con risorse pubbliche, siepi e formazioni lineari, terreni saldi e pascolivi in aree vincolate, comportamenti a rischio incendio, uso dei mezzi motorizzati fuori strada, produzione di legno anche in aree che non rientrano nella nozione giuridica di bosco.

Il regolamento individua inoltre quali interventi siano soggetti ad autorizzazione e quali a comunicazione. Le procedure autorizzative sono gestite tramite un sistema telematico regionale disciplinato dalla Giunta, con obbligo per gli enti competenti di fornire supporto tecnico a cittadini e imprese.

Gli interventi selvicolturali conformi al regolamento sono ricondotti ai tagli colturali rilevanti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti Natura 2000 possono integrare le prescrizioni regolamentari tramite propri atti, se ciò sia necessario per una tutela più efficace.

La legge chiarisce anche che la disciplina regionale e il regolamento forestale costituiscono il riferimento normativo regionale per l’applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 sulla commercializzazione del legno, anche per i profili di tracciabilità e dovuta diligenza.

Vigilanza, controlli e sanzioni in materia forestale

Le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni spettano agli enti territorialmente competenti. La Regione promuove forme di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con altri soggetti preposti, nel quadro della normativa regionale sulle sanzioni amministrative e della legalità.

Le sanzioni amministrative previste per violazioni del regolamento forestale sono graduate in base alla gravità e alla reiterazione e comprendono, tra l’altro:

  • sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni su allestimento e sgombero delle tagliate;
  • sanzioni più rilevanti per interventi selvicolturali privi di autorizzazione o difformi;
  • sanzioni per aperture di vie di esbosco non conformi o mancato ripristino della viabilità;
  • sanzioni per transito non autorizzato o difforme in boschi e altri ambiti forestali;
  • una clausola residuale per le altre violazioni del regolamento.

Il pagamento della sanzione non esonera dall’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o, se possibile, dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria. In caso di inadempimento, il ripristino può essere eseguito dall’ente competente con oneri a carico del trasgressore. Restano ferme le regole statali sul danno ambientale.

Regime transitorio forestale e abrogazioni

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Regione deve approvare il nuovo regolamento forestale. Le nuove sanzioni si applicano solo alle violazioni accertate dopo l’entrata in vigore del regolamento; fino ad allora continuano ad applicarsi le sanzioni della legge regionale n. 6 del 2005.

I terreni che alla data di entrata in vigore risultino rimboschiti da almeno cinque anni per occupazioni temporanee o sottomissioni ai sensi della normativa del 1923 devono essere riconsegnati ai legittimi proprietari. Sono abrogati alcuni articoli della legge regionale n. 30 del 1981.

Sacca di Goro: gestione, finanziamenti e organizzazione

La legge aggiorna la disciplina degli interventi a sostegno della gestione della Sacca di Goro. Le funzioni e i finanziamenti vengono riallocati in favore del Comune di Goro, mentre le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio sono attribuite ad ARPAE nell’ambito del proprio programma annuale.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione da parte del Comune di un programma triennale delle attività, con indicazione delle azioni previste per ciascun anno. La Giunta regionale definisce modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.

Gli interventi e i progetti devono inserirsi nel quadro delle iniziative dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, se ricadono nel suo territorio, e il Comune deve acquisire i pareri e gli assensi necessari.

Copertura finanziaria per gli interventi sulla Sacca di Goro

Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 la copertura degli oneri è assicurata tramite specifiche missioni e programmi del bilancio regionale 2017-2019, con facoltà della Giunta di apportare le necessarie variazioni di bilancio. Per gli esercizi successivi al 2019 la copertura avviene con le autorizzazioni di spesa previste annualmente dalla legge di bilancio.

Infrastrutture e rete stradale provinciale

La legge modifica alcune disposizioni della legge regionale n. 3 del 1999 in materia di infrastrutture e rete stradale provinciale. Viene ampliata la possibilità di intervento su criticità specifiche della rete provinciale e viene chiarito che alcune opere necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi hanno priorità di spesa per la rete di interesse regionale, così da mantenere standard tecnici e funzionali omogenei.

Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)

Numerose modifiche riguardano la legge regionale n. 9 del 1999 sulla VIA. La disciplina risultante rafforza l’integrazione procedimentale, la digitalizzazione e l’acquisizione contestuale dei titoli necessari.

Tra gli aspetti principali:

  • la VIA riguarda i progetti di nuova realizzazione nei casi indicati dalla legge;
  • la domanda va presentata con modalità informatiche definite dalla Giunta;
  • la documentazione deve comprendere anche osservazioni e controdeduzioni del proponente;
  • il proponente può presentare una sola volta integrazioni volontarie entro i termini previsti;
  • la conferenza di servizi è indetta entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati.

Il provvedimento finale di VIA positivo assorbe tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta e atti di assenso necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto. La procedura acquisisce anche l’autorizzazione unica ambientale, a condizione che gli elaborati progettuali e il SIA contengano la documentazione prescritta dalla disciplina sull’AUA.

La legge chiarisce inoltre il rapporto con le varianti urbanistiche e territoriali, limitandole alle aree interessate dal progetto, e disciplina la partecipazione delle amministrazioni competenti alle conferenze di servizi. Sono previste alcune abrogazioni e una serie di aggiornamenti agli allegati che definiscono le tipologie progettuali sottoposte a VIA o a verifica.

Pianificazione ambientale di settore e VAS

Per gli strumenti di pianificazione regionale in materia ambientale si applica la procedura di valutazione ambientale strategica prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per le modifiche dei piani. La Giunta presenta gli obiettivi strategici all’Assemblea legislativa, che si esprime con ordine del giorno.

Dopo l’adozione della proposta di piano, si apre la fase di consultazione prevista dalla disciplina statale. Dalla data di adozione operano le norme di salvaguardia. Il piano è approvato entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di consultazione e entra in vigore con la pubblicazione sul BURERT dell’avviso di approvazione.

Contratti di fiume

La Regione promuove i contratti di fiume come strumenti di pianificazione di scala di bacino e sottobacino idrografico, finalizzati alla tutela delle risorse idriche, alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali. La disciplina ne riconosce il ruolo anche nell’ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

La Regione, insieme agli enti locali e ad altri soggetti istituzionali, promuove la cultura dell’acqua, la partecipazione dei soggetti pubblici e privati e la diffusione dei risultati dei contratti di fiume. Sono previsti contributi per enti locali, enti di gestione per parchi e biodiversità e consorzi di bonifica per le attività progettuali e partecipative necessarie all’attuazione dei contratti.

Per gli esercizi 2018 e 2019 sono previste specifiche coperture di bilancio; per gli esercizi successivi la spesa è autorizzata annualmente con la legge di bilancio. È inoltre attivato un monitoraggio sperimentale delle esperienze in corso.

Utilizzo del reticolo idrografico e gestione del reticolo minore

La legge consente di utilizzare corsi d’acqua naturali e artificiali del demanio idrico e di bonifica come rete di interconnessione per il vettoriamento della risorsa idrica, al fine di ottimizzare approvvigionamento, trasporto e distribuzione e ridurre la necessità di nuove opere.

Il titolo concessorio per il vettoriamento è rilasciato dall’autorità competente, previo parere dell’ente gestore del corso d’acqua se diverso. Di norma è dovuto un canone. La risorsa vettoriata è riservata all’utente concessionario e i prelievi non sono consentiti se, al netto della risorsa vettoriata, la portata scende sotto il deflusso minimo vitale.

La Regione promuove inoltre convenzioni con i Consorzi di bonifica per la gestione del reticolo idrografico minore demaniale connesso alla rete di bonifica, accompagnate da una fase sperimentale di monitoraggio.

Autorità di bacino e integrazione istituzionale sul mare e sulle coste

La Giunta regionale può concludere intese o accordi con l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per accompagnare il trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, assicurando il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria.

In materia di ecosistema marino e zone costiere la Regione garantisce l’esercizio integrato delle funzioni tramite il coordinamento dei soggetti del sistema regionale, in particolare ARPAE e la Fondazione Centro Ricerche Marine. A tal fine possono essere stipulati accordi e protocolli.

Sistema informativo regionale sui rifiuti e flussi informativi

I gestori degli impianti che trattano rifiuti devono trasmettere le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti tramite il sistema informativo regionale sui rifiuti secondo le modalità definite dalla Giunta. La mancata trasmissione comporta una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, graduata in base alla gravità dell’inadempienza.

Restano fermi gli altri obblighi informativi previsti per i concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per i gestori degli impianti soggetti alla regolazione pubblica del servizio. Atersir deve inoltre mettere a disposizione della Commissione assembleare competente la rendicontazione dei costi consuntivi e i piani economico-finanziari dei Comuni.

Gestione integrata dei rifiuti urbani e avvio al recupero

La disciplina regionale chiarisce che l’attività di avvio al recupero, compresa tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, è svolta dal concessionario del servizio, che può operare tramite impianti propri, di soggetti collegati o controllati, di imprese in raggruppamento temporaneo oppure attraverso subaffidamento ad operatori selezionati con procedura competitiva.

Per almeno il 30% del quantitativo relativo alle frazioni indicate dalla normativa statale e alla frazione organica raccolte separatamente, l’attività deve essere gestita in subaffidamento tramite soggetto economico selezionato con procedura competitiva, a cui non possono partecipare le società collegate o controllate al concessionario né le imprese associate in raggruppamento temporaneo con esso. Il concessionario resta responsabile verso Atersir.

Il bando di gara deve stabilire la percentuale massima di attività subaffidabile. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono considerati nel piano tariffario del servizio pubblico. Se previsto dal bando, il concessionario può svolgere anche il recupero della frazione organica; in assenza di imprese idonee nel mercato, Atersir pianifica la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.

Fondo per l’economia circolare e il riuso

La disciplina del fondo regionale è rimodulata per destinarlo a tre finalità: riduzione del costo del servizio di igiene urbana per i Comuni più virtuosi nella raccolta e nel riciclaggio; riduzione dei costi di avvio alla trasformazione del servizio per i Comuni che introducono sistemi porta a porta o equivalenti, anche in funzione della tariffazione puntuale; realizzazione di centri comunali per il riuso e di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti.

La quota non destinata ai centri per il riuso è ripartita fino al 31 dicembre 2019 in parti uguali tra le due prime finalità; dal 1° gennaio 2020 il riparto diventa di due terzi e un terzo.

Tariffa puntuale dei rifiuti e sanzioni

La legge introduce una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro per la violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva. L’accertamento e la contestazione spettano ai Comuni, tramite il soggetto gestore del servizio; i dipendenti del gestore possono essere nominati agenti accertatori secondo le modalità stabilite da Atersir.

Qualità dell’aria: divieti e sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro per la violazione dei divieti, imposti con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, relativi:

  • all’installazione o all’uso di impianti di climatizzazione invernale o estiva in spazi condominiali o tecnici;
  • alla mancata chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche.

Nel secondo caso non si applica la sanzione se l’esercizio utilizza dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico.

Partecipazione all’Associazione Sprecozero.net

La Regione è autorizzata a partecipare all’Associazione Sprecozero.net, rete nazionale degli enti territoriali contro lo spreco, per favorire scambio di informazioni e iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi, in particolare alimentari.

La partecipazione è subordinata alla conformità dello statuto e delle iniziative ai principi statutari regionali e all’assenza di fini di lucro. La Regione aderisce come socio ordinario e versa una quota associativa annuale di 250 euro, con copertura a valere sulle autorizzazioni di bilancio. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere gli atti necessari per perfezionare l’adesione.

Misure per i territori colpiti dai sismi del Centro Italia

Per gli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 che hanno colpito Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, la Giunta regionale può autorizzare l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a gestire un conto corrente bancario dedicato alle donazioni pubbliche e private.

Le risorse sono destinate a un programma di attività urgenti di soccorso e a interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture e infrastrutture pubbliche strategiche o di particolare rilevanza sociale. Il programma può essere articolato in stralci successivi e comprendere anche acquisizione di beni e servizi e contributi a soggetti pubblici.

Le somme sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia con appositi capitoli; la Giunta approva i programmi di attività e interventi. L’Agenzia opera nel rispetto della normativa sui contributi pubblici e, per gli interventi realizzati come soggetto attuatore, del codice dei contratti pubblici. Sono previsti obblighi di informazione costante alla Giunta e di rendicontazione finale, con successiva pubblicazione sul sito regionale e su quello dell’Agenzia.

Modifica della disciplina finanziaria per il sisma 2012

La legge estende al 2017 il periodo di riferimento di una disciplina finanziaria collegata agli interventi per il sisma del 2012 e innalza a 18 milioni di euro l’importo indicato per tali interventi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT, salvo l’articolo 44, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge.

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