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Legge

L.R. Emilia-Romagna 11/2017

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 11/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina contributi, incentivi occupazionali e misure di sostegno per le imprese dell’informazione operanti in Emilia-Romagna, con requisiti stringenti su struttura redazionale, regolarità contributiva e diffusione locale. Prevede inoltre comunicazione istituzionale regionale, controlli, revoca, norme sugli aiuti di Stato e l’abrogazione della previgente legge regionale n. 39/1992.

Sostegno all’editoria locale e alla comunicazione istituzionale in Emilia-Romagna

Sostegno all’editoria locale in Emilia-Romagna

La legge regionale disciplina un sistema di interventi a favore delle imprese dell’informazione operanti in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di tutelare il pluralismo informativo, sostenere innovazione e occupazione e favorire l’avvio di nuove realtà editoriali, in particolare giovanili. Regola anche la comunicazione istituzionale della Regione e dell’Assemblea legislativa, oltre a controlli, revoche e profili finanziari.

Finalità e ambito soggettivo

La Regione riconosce l’informazione libera e plurale come bene di interesse pubblico e promuove interventi per:

  • evitare l’impoverimento dell’informazione locale e la standardizzazione dei contenuti;
  • contrastare squilibri territoriali;
  • sostenere innovazione organizzativa e tecnologica;
  • salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico e tecnico;
  • favorire l’avvio di imprese fondate o composte da giovani giornalisti.

La disciplina si applica alle imprese dell’informazione che operano in ambito locale e che siano iscritte al ROC, comprendendo televisione digitale terrestre, radio analogiche e digitali, web radio e web TV, stampa quotidiana cartacea, testate online, agenzie di stampa quotidiana e stampa periodica regionale e locale.

Requisiti per accedere a contributi e incentivi

Possono accedere agli interventi le imprese dell’informazione:

  • iscritte da almeno un anno nel ROC;
  • operanti in Emilia-Romagna;
  • dotate di testata giornalistica registrata e di direttore responsabile iscritto all’Ordine;
  • con redazione composta da giornalisti professionisti o pubblicisti dipendenti;
  • che utilizzano per l’attività giornalistica solo personale iscritto all’Albo dei giornalisti, assunto secondo il contratto collettivo nazionale o retribuito con equo compenso;
  • in regola con i contributi INPGI e con i contributi previdenziali del restante personale;
  • in regola con gli stipendi, con obbligo di regolarizzazione entro tre mesi se la situazione non è conforme, pena decadenza e sospensione dell’erogazione;
  • che destinano all’informazione locale autoprodotta almeno il 60% della propria attività giornalistica;
  • in regola con le norme sul lavoro dei disabili e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • che non abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti economici nelle stesse mansioni né abbiano in atto sospensioni o riduzioni di orario per le medesime mansioni.

Sono previsti requisiti aggiuntivi per tipologia di operatore, tra cui dimensione minima della redazione, copertura territoriale e frequenza di pubblicazione/diffusione. Sono escluse le imprese riconducibili a partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di categoria, nonché quelle sanzionate per specifiche violazioni in materia di tutela dei minori, che promuovono contenuti vietati ai minori, emittenti di televendita, soggetti condannati per determinati reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio mediante frode e imprese che pubblicizzano il gioco d’azzardo.

Elenco di merito e ruolo del CORECOM

La Regione istituisce un elenco di merito degli operatori economici del settore dell’informazione locale. L’iscrizione è volontaria e richiede il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’impegno a consentire i controlli.

La Giunta regionale definisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, requisiti, modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell’elenco. L’iscrizione può essere utilizzata come presupposto per ulteriori misure premiali.

Il CORECOM verifica la sussistenza dei requisiti e tiene l’elenco delle imprese ammissibili agli interventi, indicando anche i punteggi relativi ai requisiti richiesti.

Ambiti finanziabili

Gli interventi possono sostenere:

  • innovazione tecnologica di attrezzature e locali;
  • conversione di strumentazioni per contenuti web;
  • modernizzazione della produzione, distribuzione e vendita della stampa locale;
  • abbonamenti ad agenzie di stampa per radio, TV locali e testate online;
  • notiziari radiotelevisivi locali e programmi dedicati ai giovani;
  • autoproduzione su tradizioni, cultura e storia emiliano-romagnola;
  • progetti di giornalismo partecipativo con ruolo di verifica della redazione;
  • assunzioni e stabilizzazioni di personale giornalistico, tecnico e amministrativo, con attenzione a giovani e donne;
  • formazione e aggiornamento del personale;
  • fusioni, sinergie editoriali e reinternalizzazioni che rafforzino l’impresa e i livelli occupazionali;
  • cofinanziamento della vendita di spazi pubblicitari alle medio-piccole imprese emiliano-romagnole a tariffe agevolate, se finalizzata alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico regionale.

Tipologie di intervento e programmazione annuale

Gli interventi consistono in:

  • contributi in parte corrente o in conto capitale;
  • contributi in conto interessi;
  • garanzie per l’accesso al credito;
  • incentivi occupazionali;
  • contributi per la vendita di spazi pubblicitari;
  • incentivi per l’avvio di imprese di giovani giornalisti.

Gli interventi sono concessi fino a esaurimento delle risorse assegnate dal programma annuale. La Giunta, entro 90 giorni dalla legge di bilancio regionale, approva il programma annuale degli interventi, sentita la commissione assembleare competente e acquisito il parere del CORECOM. Il programma definisce spese ammissibili, intensità massima degli aiuti, modalità e termini, controlli, soggetti gestori e criteri di priorità per gli anni successivi in favore di soggetti esclusi per insufficienza di fondi.

Per l’emergenza Covid-19 la Giunta può concedere contributi straordinari, anche fuori programmazione, per sostenere gli ambiti dell’articolo 5. Sono previsti anche contributi per campagne di comunicazione istituzionale con messa a disposizione gratuita di spazi sui media. In tale caso possono accedere anche cooperative di giornalisti ed enti senza fini di lucro operanti in Emilia-Romagna, se in possesso di parte dei requisiti dell’articolo 3.

La Regione promuove inoltre protocolli con il sistema bancario e il Fondo nazionale per l’editoria per favorire l’accesso tempestivo ai contributi del Fondo.

Incentivi per l’occupazione

Sono previsti incentivi per assunzioni e reinserimenti di personale giornalistico iscritto all’Albo:

  • 50% della retribuzione annua lorda imponibile per reinserimenti a tempo indeterminato;
  • 75% in caso di lavoratori disabili;
  • 50% per nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • 30% per assunzioni a tempo determinato.

Il contratto deve essere stipulato entro un anno dall’assegnazione del contributo e la durata del contratto deve superare quella del contributo. L’agevolazione spetta dall’anno di conclusione del contratto fino al secondo anno compiuto, nei limiti delle risorse disponibili. L’incentivo non può superare 20.000 euro per contratto, ovvero 30.000 euro per lavoratori disabili. La misura è aumentata di 30 punti percentuali per assunzioni di giornalisti under 35, svantaggiati o disabili. Non è normalmente cumulabile con altri aiuti analoghi, salvo i contributi ex legge n. 68/1999, e non può essere riconosciuta se viola il diritto di precedenza di altri lavoratori.

Sostegno all’avvio di imprese di giovani giornalisti

La Regione favorisce la nascita di imprese, di qualsiasi forma giuridica, partecipate da giornalisti iscritti all’Albo con meno di 35 anni al momento della costituzione.

Le imprese devono operare in Emilia-Romagna e svolgere attività di:

  • produzione di contenuti e prodotti giornalistici e informativi;
  • ufficio stampa;
  • campagne di comunicazione;
  • consulenza editoriale.

Devono inoltre gestire un portale dedicato all’informazione regionale e locale per almeno il 70% dei contenuti.

Comunicazione istituzionale regionale

La Regione disciplina la propria comunicazione istituzionale per informare cittadini, enti e società regionale sull’attività dell’ente e per promuovere campagne di pubblica utilità. Le iniziative riguardano, tra l’altro, attività legislativa e amministrativa, promozione dell’immagine regionale, conoscenza dei servizi pubblici, comunicazione sociale e educazione alla tutela di salute, ambiente, patrimonio culturale e beni pubblici.

Se l’attività ha carattere pubblicitario, la Regione si attiene alla normativa di settore e a criteri di correttezza e trasparenza. Può avvalersi di strutture specializzate secondo criteri tecnico-professionali.

Per informare i cittadini, la Regione realizza trasmissioni televisive e radiofoniche diffuse tramite emittenti operanti in Emilia-Romagna e iscritte al ROC. I contenuti sono curati dalle strutture competenti di Giunta e Assemblea, con obbligo di obiettività ed equilibrio tra posizioni politiche. I direttori delle strutture stipulano accordi con le emittenti entro i limiti di bilancio, garantendo copertura dell’intero territorio regionale. La Regione realizza anche campagne istituzionali mediante acquisto di spazi su media iscritti al ROC.

Controlli, revoca, decadenza

Le strutture individuate dal programma annuale controllano la corretta gestione degli interventi. La perdita dei requisiti tra riconoscimento e completa erogazione comporta decadenza, con recupero delle somme già erogate. L’inadempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti comporta revoca.

In caso di revoca o decadenza, il beneficiario deve restituire entro 15 giorni dalla comunicazione dell’atto le somme percepite, maggiorate degli interessi legali dal pagamento all’adozione dell’atto. Il CORECOM rileva e rende disponibili i dati necessari per verificare la permanenza dei requisiti.

Aiuti di Stato

Gli interventi, se qualificabili come aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto dei regolamenti UE n. 651/2014 e n. 1407/2013 e delle relative deliberazioni regionali attuative, anche per gli incentivi di politica attiva del lavoro.

Clausola valutativa e monitoraggio

L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati. La Giunta presenta ogni tre anni una relazione con:

  • somme stanziate e finanziamenti concessi;
  • numero di domande presentate, accolte e finanziate;
  • controlli svolti ed esiti;
  • numero di imprese avviate grazie alle misure per giovani giornalisti.

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta presenta una relazione sullo stato di attuazione. Ogni tre anni l’Assemblea, d’intesa con il CORECOM, realizza un rapporto sullo stato delle imprese d’informazione emiliano-romagnole, con dati su numero di imprese, tipologia di servizio, nuove costituzioni e cessazioni, addetti, contratti e fatturato, in particolare da pubblicità.

Abrogazione e disposizioni transitorie

È abrogata la legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39. Restano però applicabili, ai procedimenti e alle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della legge abrogata.

Norma finanziaria

Per il triennio 2017-2019 e per l’esercizio 2017 sono individuate specifiche coperture di bilancio per la comunicazione istituzionale e per gli interventi in favore dell’editoria locale, con possibilità per la Giunta di apportare variazioni di bilancio. Per gli esercizi successivi il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati.

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