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Legge

L.R. Emilia-Romagna 8/2017

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 8/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la promozione dello sport e dell’attività motoria in Emilia-Romagna: programmazione triennale, contributi, impiantistica, formazione, controlli, sanzioni e lotta al doping. Prevede il coordinamento con enti locali, CONI/CIP e scuola, con alcune norme transitorie nel 2017 e abrogazione della previgente legge regionale sullo sport.

Promozione e sviluppo delle attività motorie e sportive in Emilia-Romagna

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive

La legge definisce la politica sportiva della Regione Emilia-Romagna, orientata alla diffusione della pratica motoria e sportiva come strumento di salute, inclusione sociale, pari opportunità, crescita educativa e valorizzazione territoriale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si applica alle attività non professionistiche.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce il valore sociale dello sport in ogni sua forma e ne promuove l’integrazione con le politiche sanitarie, educative, culturali, turistiche, ambientali e di benessere. L’obiettivo è garantire a tutti l’accesso alla pratica sportiva, favorire la diffusione di impianti e spazi adeguati, contrastare discriminazioni, stereotipi di genere e abbandono sportivo, sostenere le persone con disabilità e valorizzare eventi e territori anche in chiave economica e turistica.

Sono escluse dai benefici della legge le attività svolte in ambito professionistico. Ai fini della legge, per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica, organizzata o meno, finalizzata al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche e delle relazioni sociali, nonché le attività svolte in modo sistematico e continuativo secondo specifiche discipline.

Funzioni regionali e strumenti di programmazione

La Regione esercita funzioni di promozione dell’avviamento allo sport, con particolare attenzione a bambini, giovani e soggetti svantaggiati, di diffusione della cultura sportiva e della legalità, di tutela della salute dei praticanti e di prevenzione di violenza, discriminazione, sfruttamento e gioco d’azzardo patologico. Sostiene inoltre l’attività motoria come mezzo di prevenzione e recupero della salute fisica e psichica, la formazione degli operatori, l’accessibilità delle strutture per le persone con disabilità, il credito per gli impianti sportivi e il monitoraggio del sistema sportivo regionale.

Lo strumento centrale di programmazione è il Piano triennale dello sport, approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, che individua gli indirizzi regionali e le sinergie con salute, benessere, inclusione sociale, sviluppo economico, turismo, urbanistica e ambiente. La Giunta dà attuazione al Piano mediante interventi specifici e misure di sostegno. È prevista anche una Carta etica approvata dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, previo parere della Conferenza sullo sport.

Funzioni di comuni ed enti locali

I comuni e le unioni di comuni partecipano alla definizione del Piano triennale tramite il Consiglio delle autonomie locali. Gli enti locali orientano la propria programmazione alla presenza di impianti, aree urbane e spazi naturali idonei alle attività motorie e sportive. Ai comuni sono affidate la vigilanza sull’applicazione delle regole relative ai requisiti degli operatori e l’irrogazione delle sanzioni previste.

Contributi regionali e soggetti beneficiari

La Regione concede contributi mediante avvisi pubblici che definiscono soggetti ammissibili, interventi finanziabili, criteri di attribuzione, rendicontazione e controlli. Possono beneficiare dei contributi:

  • enti locali e altri soggetti pubblici;
  • istituzioni scolastiche riconosciute;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS, con sede o operatività in Emilia-Romagna e finalità statutarie di promozione sportiva;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP;
  • soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

Sono ammessi anche soggetti privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, che costruiscono, gestiscono o manutenengono impianti sportivi o spazi sportivi su aree pubbliche, per gli interventi relativi all’impiantistica. La Giunta definisce criteri e modalità di concessione nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Per interventi urgenti o eventi sportivi sopravvenuti di particolare rilievo, la Giunta può concedere contributi specifici. È inoltre prevista la possibilità di contributi per il ripristino di impianti danneggiati da eventi eccezionali con stato di emergenza nazionale.

Interventi prioritari e sostegni programmati

Le misure di sostegno regionali riguardano, in particolare, l’avviamento alla pratica sportiva, la formazione degli operatori, la diffusione dell’attività motoria come prevenzione sanitaria, lo sviluppo e la qualificazione degli impianti e degli spazi sportivi, la promozione dello sport per le persone con disabilità, i progetti e le manifestazioni di rilievo territoriale e le azioni contro l’abbandono sportivo, anche attraverso formule organizzative innovative e iniziative contro disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ritiro sociale, bullismo, cyberbullismo, stereotipi e discriminazioni di genere. Possono essere previste anche azioni di assistenza tecnica a supporto di tali interventi.

Monitoraggio, ricerca e dati

La Regione svolge funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, raccogliendo dati e informazioni per conoscere domanda e offerta di sport e per informare enti e operatori. Per queste attività può collaborare con enti locali, CONI, CIP, enti di promozione sportiva e altri soggetti pubblici o privati. Sono promossi studi, ricerche e attività divulgative, anche per valutare l’efficacia degli interventi pubblici. I beneficiari dei finanziamenti e gli enti locali devono fornire i dati richiesti. La Regione può trattare e diffondere i dati, anche in forma disaggregata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Formazione e scuola

La Regione promuove attività educative, formative e di aggiornamento in collaborazione con enti locali, CONI, CIP, enti di promozione sportiva, scuole, enti di formazione accreditati, università e aziende sanitarie. Le iniziative sono finalizzate a diffondere il diritto allo sport, il corretto svolgimento delle attività motorie, il rapporto tra sport, prevenzione e benessere, la sicurezza e la qualificazione professionale degli operatori, con attenzione all’approccio alla disabilità. È prevista anche la formazione all’uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).

La scuola è individuata come sede privilegiata per promuovere i valori educativi dello sport. La Regione favorisce il coinvolgimento di associazioni sportive e società dilettantistiche nel sistema educativo, anche in orario extrascolastico, e sostiene progetti di avviamento, psicomotricità e percorsi motori integrati con allievi con disabilità.

Conferenza sullo sport

È istituita la Conferenza sullo sport come organo consultivo della Regione per programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, degli enti locali, del CONI, del CIP, degli enti di promozione sportiva, delle università e dell’Ufficio scolastico regionale. La durata coincide con la legislatura regionale e la partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi. Possono essere invitati altri soggetti per specifiche esigenze di approfondimento.

Impianti sportivi: pubblica utilità e affidamento

Gli impianti sportivi ammessi a contributo e inseriti in graduatoria, anche se non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale. L’approvazione del progetto definitivo o esecutivo per impianti costruiti da enti pubblici comporta dichiarazione di pubblica utilità, purché l’opera sia conforme alla pianificazione urbanistica o la procedura ne comporti la conformazione. La dichiarazione perde efficacia se i lavori non iniziano entro tre anni.

Per gli affidamenti degli impianti sportivi non gestiti direttamente, gli enti locali devono ricorrere a procedure a evidenza pubblica, nel rispetto di imparzialità, trasparenza e pubblicità. La disciplina locale deve valorizzare la compatibilità delle attività, l’uso da parte dei praticanti del territorio, l’equilibrio tra uso sportivo, pubblico, ricreativo e sociale, la qualificazione e affidabilità dei gestori e il miglior rapporto qualità/prezzo, garantendo l’equilibrio economico. La Regione individua linee guida non vincolanti contenenti buone pratiche e definizioni applicative.

Obblighi di assistenza e tutela del praticante

Le attività sportive e motorie svolte a fronte di corrispettivo devono essere coordinate da un istruttore qualificato o di specifica disciplina. L’istruttore qualificato deve possedere diploma ISEF, laurea in scienze motorie o titolo estero equipollente riconosciuto; l’istruttore di specifica disciplina deve possedere i requisiti previsti dalle federazioni, discipline associate o enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP.

Per le attività svolte in strutture aperte al pubblico e finalizzate al corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico è necessario che sia disponibile almeno un istruttore qualificato che coordini le attività. I nominativi degli istruttori devono essere adeguatamente pubblicizzati. Sono esenti dall’obbligo alcuni casi, tra cui l’educazione fisica scolastica e le attività ludico-ricreative non agonistiche non riconducibili a discipline sportive riconosciute. Sono inoltre esenti dall’obbligo di presenza dell’istruttore qualificato le attività agonistiche disciplinate da federazioni o enti riconosciuti. Nelle strutture sportive devono essere presenti i presidi di primo soccorso previsti dalla normativa vigente. La Regione emana direttive applicative.

Sanzioni e vigilanza

La mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, irrogata dal comune competente; le somme sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico. L’accertamento delle violazioni avviene secondo le direttive regionali.

Lotta al doping

La Regione qualifica il doping come pratica negativa, anche in ambito amatoriale e dilettantistico, e ne contrasta la diffusione anche tramite il Centro regionale antidoping e la Consulta regionale per la lotta al doping. I soggetti riconosciuti definitivamente responsabili di aver indotto o favorito l’assunzione di sostanze dopanti sono destinatari della revoca dei contributi regionali relativi all’evento o all’attività interessata e non possono accedere ad altri contributi per i cinque anni successivi alla condanna.

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e transitorio

Per gli esercizi 2017-2019 gli oneri sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale nell’ambito della Missione 6, Programma 1; per gli esercizi successivi provvede la legge di bilancio annuale. Sono abrogate la legge regionale n. 13 del 2000 e la legge regionale n. 11 del 2007 sulla gestione degli impianti sportivi.

In prima applicazione, per il 2017 la Giunta definisce le modalità di concessione dei contributi per la promozione della pratica sportiva in attesa del Piano triennale e le direttive applicative sugli obblighi di istruttore entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Clausola valutativa ed efficacia temporale

La Giunta deve trasmettere ogni tre anni una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle misure di sostegno, ai progetti finanziati, agli interventi sugli impianti, alle criticità e al contrasto di stereotipi e violenze nello sport. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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