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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45140/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) del 08/07/2021 con due motivi principali: 1) Violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie meno grave prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (in pratica si contestava l'erronea qualificazione del fatto come art. 73, co.4 anziché co.5). 2) Errata applicazione dell'art. 240 c.p. e carenza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro sequestrata, per la quale non veniva dimostrato alcun collegamento con cessioni di stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ricorso generico e aspecifico: l'errore di qualificazione non era dimostrato in modo manifesto nei limiti consentiti dall'art. 448 co. 2-bis c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, ritenendo carente la motivazione sul nesso tra la somma e il reato contestato (si trattava di mera detenzione ai fini di spaccio, non di cessione comprovata). La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale, Ufficio GIP, di Venezia, in diversa composizione, affinché valuti se la somma sia confiscabile alla luce delle norme sulla confisca per equivalente e sulla confisca per sproporzione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), procedura seguita nel caso di specie.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23.6.2017 n.103)

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    Limita la possibilità di cassazione avverso sentenze di patteggiamento a specifici profili: la Corte ha richiamato questi limiti per escludere l'ammissibilità del primo motivo, quando l'errore di qualificazione non sia manifesto e non emergente immediatamente dal capo di imputazione.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; nel testo la Corte distingue tra comma 4 (detenzione ai fini di spaccio) e comma 5 (fattispecie meno grave) e richiama il comma 7-bis relativo alla possibilità di confisca per equivalente in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato (lucro). La Corte ha ritenuto che la confisca della somma non potesse ritenersi giustificata ai sensi dell'art. 240 in assenza di un nesso probatorio tra la somma e cessioni di stupefacenti contestate.

  • art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/90

    "...salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"

    Introduce la confisca per equivalente nell'ambito delle applicazioni della pena su richiesta delle parti; la Corte ha rinviato al giudice di merito la verifica se la somma sequestrata possa essere confiscata in base a questa disposizione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca 'per sproporzione' (allargata) dei beni di cui l'imputato non può giustificare la provenienza in valore sproporzionato rispetto al reddito; richiamata dalla Corte quale possibile base normativa alternativa per la confisca nel caso di condanna o patteggiamento per reati di stupefacenti (richiamata dall'art.85 D.P.R. 309/90).

  • art. 85 D.P.R. 309/90 (introdotto dal D.Lgs. 1/03/2018, n.21)

    Richiama l'applicabilità dell'art. 240-bis ai casi di condanna o patteggiamento per reati di cui all'art.73 (escluso il comma 5), predisponendo l'applicazione della confisca per sproporzione nelle ipotesi previste.

  • Legge 23.6.2017 n.103

    Ha limitato i motivi di cassazione contro le sentenze di patteggiamento (ha introdotto l'art. 448 co.2-bis c.p.p.) e il suo effetto è stato centrale nel rigetto del primo motivo del ricorso.

  • D.Lgs. 29/10/2016, n.202 (attuazione direttiva 2014/42/UE)

    Ha introdotto nel nostro ordinamento disposizioni sulla confisca dei proventi da reato e ha influenzato l'interpretazione della confisca per equivalente richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) il ricorso per Cassazione è ammesso solo nei limiti stabiliti dall'art. 448 co.2-bis: profili limitati e ben circoscritti; le doglianze generiche o che richiedano accertamenti fattuali sono, di regola, inammissibili.
  • La censura di "erronea qualificazione giuridica" è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente riscontrabile dal capo di imputazione e dal testo della sentenza; non sono ammesse rimostranze che richiedano approfondimenti probatori o ricostruzioni fattuali.
  • La confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede il nesso tra la somma/beni e il profitto del reato contestato: per il reato di mera detenzione ai fini di spaccio (art. 73 co.4) la confisca del denaro è lecita solo se emerge il collegamento diretto con cessioni contestate.
  • Quando la confisca ordinaria ex art. 240 non trova applicazione per mancanza del nesso con il reato contestato, il giudice deve valutare l'eventuale applicabilità di strumenti alternativi come la confisca per equivalente (art. 73 co.7-bis DPR 309/90) o la confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), previo adeguato inquadramento e motivazione.
  • Se la confisca non è stata adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato, la Cassazione può annullare la sola parte relativa alla confisca e rinviare al giudice di merito perché valuti nuovamente e motivi secondo i parametri di legge.
  • In fase di patteggiamento le misure accessorie o di sicurezza non concordate tra le parti possono essere impugnate nei termini e con i limiti della disciplina generale (vizio di motivazione), e possono essere esaminate dalla Cassazione anche d'ufficio se si tratta di illegalità manifesta della misura.

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