Sentenza del 09/05/2018 n. 11053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania deducendo la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 394 del 1992, art. 1, comma 3-ter, e del D.M. 7 gennaio 1993, art. 3. La controversia riguardava il rimborso di un credito di 23.309,76 euro derivante dall’eccedenza dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese versata da Banca XX s.p.a. per l’anno d’imposta 1997. Secondo la società, il credito era un diritto perfetto verso l’Erario, trasferito alla società incorporante per effetto della fusione, e non poteva essere negato o limitato sul presupposto che avrebbe concorso alla determinazione dell’imposta dovuta per il 1998, poiché tale imposta era stata abolita dal 1998.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione. Ha stabilito che la società incorporante subentra universalmente nei rapporti, anche fiscali, della società incorporata e che il credito d’imposta resta un credito esigibile e rimborsabile. Non è corretto negare il rimborso considerando che il credito avrebbe potuto incidere sull’imposta patrimoniale dell’anno 1998, poiché tale imposta era stata abolita a partire da quell’anno. Il giudice del rinvio dovrà verificare che il credito non sia già stato incassato e determinare l’importo effettivamente spettante, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla L. 26 novembre 1992, n. 461
Ha istituito l’imposta sul patrimonio netto delle imprese e costituisce la fonte del credito derivante dall’eccedenza d’imposta versata.
D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1, comma 3-ter
La norma è stata invocata in relazione al diritto al rimborso dell’imposta versata in eccedenza.
D.M. 7 gennaio 1993, art. 3
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo che non prevedesse limitazioni al rimborso del credito fiscale in caso di fusione o di successiva abolizione dell’imposta.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36, comma 1, lett. e)
a partire dall'anno d'imposta 1998 "l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461"
L’abolizione dell’imposta dal 1998 impedisce di negare il rimborso del credito del 1997 sostenendo che esso avrebbe dovuto essere utilizzato o compensato con l’imposta patrimoniale dell’anno successivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha consentito di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
Disciplina la partecipazione al giudizio di legittimità della parte resistente non costituita tempestivamente.
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 27
È richiamata quale espressione del principio di neutralità fiscale delle operazioni di fusione.
Massime di principio
- In caso di fusione, la società incorporante subentra universalmente nei rapporti fiscali della società incorporata, compresi i crediti d’imposta già maturati.
- Un credito fiscale documentato e non contestato non può essere negato solo perché, in astratto, avrebbe potuto incidere sulla base imponibile di un periodo successivo.
- Se l’imposta alla quale il credito avrebbe dovuto riferirsi viene abolita per l’anno successivo, il credito relativo all’anno precedente conserva la propria natura di credito esigibile e può essere chiesto a rimborso.
- Il principio di neutralità fiscale della fusione impedisce che l’operazione societaria determini una perdita o una limitazione di diritti fiscali che sarebbero rimasti integri in assenza della fusione.
- Il riconoscimento definitivo del rimborso richiede comunque la verifica dell’esistenza del credito, della sua misura e dell’eventuale mancato pagamento o utilizzo precedente.
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