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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 2051 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 75/2020 - TRIBUTI LOCALI - RISCOSSIONE -- Obbligo di Iscrizione all'albo Dei Soggetti Abilitati all'attivita' di Liquidazione e Accertamento Dei Tributi - Raggruppamenti Temporanei Di Impresa A Natura Mista - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARSU anno 2013 per € 23.534,00. La ricorrente deduceva: (i) nullità per carenza di iscrizione all'albo ex art.53 D.Lgs.446/97 del RTI e illegittimità dell'affidamento senza gara; (ii) mancata sottoscrizione; (iii) carenza di motivazione; (iv) accertamento "a tavolino" senza identificazione dell'immobile; (v) assenza di contraddittorio preventivo; (vi) vizi relativi a criteri di determinazione delle superfici; (vii) illegittimità della TARSU per presunta abrogazione normativa; (viii) mancata applicazione delle riduzioni obbligatorie; (ix) illegittimità dell'irrogazione di sanzioni da parte di soggetto privato; (x) decadenza/abuso dell'azione amministrativa e violazione dei termini.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto: (a) che l'obbligo di iscrizione all'albo ex art.53 D.Lgs.446/97 grava solo sulle imprese del RTI che svolgono le attività principali di gestione, liquidazione e accertamento e non sull'intero RTI; nel caso l'atto è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (capogruppo) risultante aggiudicataria di procedura di evidenza pubblica, con dirigente indicato nell'atto e determina di conferimento del potere di sottoscrizione; (b) la sottoscrizione automatica/informatica e l'indicazione del funzionario sono legittime; (c) la motivazione dell'avviso è adeguata poiché indica categoria, periodo, superficie e tariffa consentendo di valutare l'impugnazione; (d) per i tributi non armonizzati (tra cui la tassa sui rifiuti) non opera un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti "a tavolino"; (e) l'onere di provare il diritto alle riduzioni ex art.59 d.lgs.507/93 grava sul contribuente e non è stato assolto; (f) la TARSU è stata ritenuta applicabile nei periodi considerati (in particolare fino al 2012 e, con specifici interventi normativi, la disciplina consente la sua applicazione ove il comune non abbia adottato la TIA2); (g) il richiamo alla decadenza/termine triennale è inidoneo, essendo nel caso in esame una richiesta di esazione tramite avviso di pagamento e sussistendo, per dichiarazione infedele o incompleta, il termine quinquennale.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'iscrizione all'albo è obbligatoria per i soggetti che svolgono attività principali di liquidazione e accertamento; nei RTI a natura mista non è richiesto l'albo per tutte le imprese partecipanti, ma solo per quelle che svolgono le attività principali.

  • art. 71 D.Lgs. 507/1993

    Riferito nell'ambito delle censure relative ad accertamenti 'a tavolino'; la pronuncia valuta i limiti dell'accertamento sulla base degli elementi indicati nell'avviso.

  • art. 73 D.Lgs. 507/1993

    Richiamato in relazione al contraddittorio; usato per distinguere i casi in cui il contraddittorio è obbligatorio (es. accertamenti presso sede) rispetto agli accertamenti a tavolino per tributi locali non armonizzati.

  • artt. 10 e 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamati in tema di comunicazione di avvio del procedimento e contraddittorio; la Corte territoriale conferma che per tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non è generalizzato salvo casi espressamente previsti.

  • art. 62 D.Lgs. 507/1993

    Richiamato in tema di presupposto soggettivo/oggettivo e determinazione del tributo; la Commissione ritiene l'avviso sufficientemente specifico sui criteri applicati (categoria, superficie, tariffa).

  • art. 1 co. 87 L. 549/1995; art. 3 co. 1 e 2 D.Lgs. 39/1993

    Fondamenti normativi che legittimano l'adozione di atti con sistemi automatici/informatizzati e la sottoscrizione elettronica/automatica degli atti, ritenuta valida dalla commissione.

  • art. 59 co. 2 e 4 D.Lgs. 507/1993

    Previsione delle riduzioni obbligatorie: la Commissione ricorda che l'onere di prova della sussistenza delle condizioni per la riduzione grava sul contribuente.

  • art. 1 co. 184 L. n. 296/2006; D.Lgs. 152/2006 (art. 238, art. 264 lett. i)

    "A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ... i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"

    La complessiva ricostruzione normativa porta a ritenere che la TARSU non sia automaticamente decaduta per gli anni successivi e che, in assenza dell'adozione dei provvedimenti attuativi della TIA2, i regolamenti preesistenti potessero continuare ad operare; in sostanza la TARSU è stata ritenuta applicabile per il periodo contestato.

  • D.L. 194/2009 art. 8; L. 13/2009 (convertimento) art. 5 commi

    Norme che hanno consentito ai comuni, in mancanza dell'adozione della disciplina attuativa della TIA2, di continuare ad applicare la TARSU o la TIA precedente; usate per argomentare la validità della TARSU fino al 2012.

  • art. 14 comma 7 D.Lgs. 23/2011 e art. 14 comma 35 D.L. 201/2011

    Disposizioni interpretative e successive modifiche che confermano, fino a determinati termini, la possibilità per i comuni di mantenere i regolamenti basati sulla TARSU; la Commissione le usa per escludere la tesi dell'immediata abrogazione della TARSU.

  • art. 119 Cost.

    Richiamato per sottolineare la tutela dell'autonomia finanziaria degli enti locali e per argomentare contro la tesi che la TARSU fosse cessata senza adeguata disciplina sostitutiva.

  • art. 1 co. 161 e 163 L. n. 296/2006

    Richiamati in tema di termini di accertamento/decadenza: per dichiarazione infedele o incompleta opera il termine quinquennale; il comma 163 (termine triennale) presuppone la definitività dell'accertamento e non si applica alla fattispecie come prospettata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese a natura mista l'obbligo di iscrizione all'albo ex art.53 D.Lgs. 446/97 grava solo sulle imprese che svolgono materialmente le attività principali di liquidazione e accertamento, non sull'intero RTI.
  • Un avviso emesso dal concessionario risultante da procedura di evidenza pubblica e sottoscritto (anche con sistemi informatici/automatici) dal responsabile indicato è legittimo.
  • Per i tributi locali non armonizzati (es. tassa sui rifiuti) non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti 'a tavolino'; il contraddittorio è richiesto principalmente per accertamenti presso la sede o quando la legge lo prevede espressamente.
  • La motivazione dell'avviso impositivo è adeguata se consente al contribuente di conoscere l'an e il quantum mediante indicazione di elementi essenziali (categoria dell'immobile, periodo, superficie, tariffa).
  • L'onere della prova per fruire di riduzioni o agevolazioni grava sul contribuente: mere allegazioni apodittiche sono insufficienti.
  • La disciplina della TARSU/TIA è complessa e temporaneamente frammentata: in assenza di piena operatività della TIA2 i comuni, entro i termini normativi, potevano continuare ad applicare la TARSU o regolamenti previgenti; quindi l'eccezione di automatica abrogazione della TARSU non è pacifica.
  • In tema di decadenze e prescrizioni, per dichiarazioni infedeli o incomplete opera il termine quinquennale previsto dalla normativa fiscale; non ogni avviso tardivo è automatica violazione del termine triennale richiamato dalla parte ricorrente.

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