Sentenza del 22/01/2020 n. 1286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava il recupero di compensazioni IVA di gruppo operate dalla controllante S. relative a un credito riferibile alla controllata F. s.r.l., ritenuto derivante da operazioni inesistenti. La controversia verteva in particolare sulla legittimità dell'atto di recupero quando l'ufficio non aveva notificato un avviso di accertamento alla controllata e sulla eventuale necessità di tale notifica anche nei confronti della controllante coobbligata; inoltre la società ha impugnato il diniego di rimborso dopo che l'Agenzia aveva escusso la polizza fideiussoria.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo all'ampiezza della domanda in appello, ma ha accolto il secondo motivo principale dell'Agenzia: ha affermato che, nel regime dell'IVA di gruppo (art.73 D.P.R. n.633/1972 nella disciplina ratione temporis), la controllante è il soggetto che presenta le dichiarazioni e assume i contenuti delle dichiarazioni delle controllate, per cui l'attività di controllo e di accertamento è legittimamente esercitata nei confronti della sola controllante senza necessità di preventiva rettifica o notifica alle controllate. Ne è conseguito che la sentenza di merito impugnata è cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti, il giudizio è deciso nel merito con il rigetto dell'impugnazione proposta dalla società. Quanto al secondo giudizio collegato (sul rimborso dopo escussione della polizza), la Corte ha respinto il ricorso della società e ritenuto corretto il comportamento dell'ufficio (sospensione della disponibilità della somma fino a definizione del rapporto). Tutte le spese sono compensate; la Corte ha altresì dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (contributo unificato), se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nell'ambito della censura procedurale sull'ampiezza delle questioni introdotte in appello; la Corte ricorda che il sindacato sulla interpretazione delle domande in appello in Cassazione è limitato alla verifica di logicità e congruità della motivazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte interpreta la disciplina dell'IVA di gruppo nel senso che la controllante presenta la dichiarazione di gruppo e ne assume i contenuti per le controllate; pertanto l'accertamento e il recupero relativi alla liquidazione IVA di gruppo possono essere esercitati legittimamente nei confronti della sola controllante.
D.M. 13 dicembre 1979
Citato in relazione alla normativa attuativa dell'IVA di gruppo; la sentenza valuta la nullità dell'atto di recupero denunciata in base a tale disciplina, confermando che la mancata notificazione alle controllate non impedisce l'azione nei confronti della controllante.
D.P.R. n. 115 del 2002
Riferimento alle disposizioni sul contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma in relazione al ricorso iscritto al n. 17544/16, se dovuto.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme processuali richiamate per le censure di legittimità (violazione di norme e vizio di motivazione / falsa applicazione di legge). La Corte ha valutato tali motivi applicando i limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nell'ipotesi di IVA di gruppo, la controllante è il soggetto che fa proprie le dichiarazioni delle controllate e assume la posizione fiscale: gli accertamenti relativi alla liquidazione e al recupero dell'IVA di gruppo possono essere diretti legittimamente contro la sola controllante senza necessità di previa notifica o rettifica alle controllate.
- La mancanza di notifica di un avviso di accertamento alla controllata non determina automaticamente la nullità dell'atto di recupero emesso nei confronti della controllante quando il sistema normativo attribuisce alla controllante la titolarità della dichiarazione e del credito/obbligazione di gruppo.
- L'escussione di una polizza fideiussoria da parte dell'amministrazione e la successiva richiesta di rimborso da parte del beneficiario possono comportare cautele procedurali (es. sospensione della disponibilità della somma) fino alla definizione definitiva del rapporto fiscale; la compensazione o il rimborso può essere condizionato all'esito definitivo del contenzioso.
- In Cassazione il sindacato sull'interpretazione fatta dal giudice di appello rispetto al contenuto della domanda è limitato: la Corte valuta la logicità e la congruità della motivazione dell'appello ma non riformula liberamente l'oggetto del contendere.
- Se la giurisprudenza di legittimità si forma dopo il deposito di un ricorso, può essere disposta la compensazione delle spese tra le parti quando l'esito di tale orientamento influisce sul giudizio successivo.
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