Ordinanza n. 3089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro il meccanismo di formazione delle graduatorie previsto dal d.m. n. 1115/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma nella controversia relativa alla disciplina delle graduatorie universitarie introdotta dal d.m. n. 1115/2025. La doglianza concerneva, in particolare, l'esclusione dalla graduatoria di candidati che non avevano conseguito alcuna valutazione positiva negli esami di profitto. Secondo la prospettazione accolta nella ricostruzione dell'ordinanza impugnata, il decreto ministeriale avrebbe ampliato la platea dei candidati ammissibili consentendo l'inserimento anche di chi non avesse conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti; gli appellanti sostenevano tuttavia che tale disciplina dovesse operare anche a loro favore, nonostante l'assenza di qualsiasi sufficienza. Il TAR ha ritenuto che il conseguimento di almeno una valutazione positiva costituisse requisito minimo indefettibile e che la deroga non fosse applicabile a chi non avesse ottenuto alcuna sufficienza. Ha inoltre ritenuto necessario bilanciare l'obiettivo della copertura dei posti disponibili con la garanzia di un livello minimo di preparazione accademica e ha escluso, in sede cautelare, la manifesta irragionevolezza o sproporzione delle scelte amministrative.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo infondate le censure anche perché l'ordinanza del TAR era congruamente motivata. Ha condiviso, in particolare, la lettura secondo cui il d.m. n. 1115/2025 amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, ma mantiene quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto. I candidati privi di qualsiasi sufficienza restano quindi al di fuori dell'ambito applicativo della deroga. Il Collegio ha ritenuto che la scelta amministrativa rientri nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non appaia, allo stato degli atti, manifestamente irragionevole o sproporzionata. Sono state fatte salve le valutazioni proprie del merito da parte del TAR. È stata confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare disposta in primo grado, mentre le spese dell'appello cautelare sono state integralmente compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata esaminata l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
d.m. n. 1115/2025
È stato interpretato nel senso di consentire l'inserimento in graduatoria anche dei candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma di richiedere comunque almeno una valutazione positiva quale requisito minimo indefettibile.
Massime di principio
- Una disciplina derogatoria che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria non può essere interpretata nel senso di eliminare ogni requisito minimo di preparazione, quando il suo contenuto prevede comunque il conseguimento di almeno una valutazione positiva.
- La finalità di tendere alla copertura dei posti disponibili deve essere bilanciata con l'esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica; tale bilanciamento non impone l'ammissione indiscriminata di candidati privi di qualsiasi valutazione positiva.
- In sede cautelare, la scelta dell'amministrazione fondata su valutazioni tecniche non può essere sospesa quando non emergano profili di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- Nel giudizio cautelare d'appello, la conferma dell'ordinanza del TAR è giustificata quando la motivazione del primo giudice risulti congrua e la relativa valutazione non sia manifestamente illogica o sproporzionata.
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