Sentenza n. 5641/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'Ottemperanza alla sentenza n. 4729/2025 pubbl. il 12/06/2025 resa dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice del Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 4729/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.000
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, chiedendo l'attuazione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n. 4729/2025, pubblicata il 12 giugno 2025. La pronuncia, non impugnata e passata in giudicato, aveva accertato il diritto al beneficio annuo di € 500 della Carta elettronica del docente per due anni scolastici, per un totale di € 1.000. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notifica del titolo il 13 giugno 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; ha inoltre domandato le astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha rilevato che il titolo del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato il 13 giugno 2025, erano decorsi i 120 giorni previsti per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni e non era stata provata l'avvenuta esecuzione. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il periodo di due anni previsto per fruire del beneficio potrebbe essere decorso, l'amministrazione dovrà corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa e non può essere opposto alla ricorrente. Il TAR ha nominato sin da ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo, in caso di inadempimento, anche degli stanziamenti e delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; la carenza di fondi o di cassa non giustifica la mancata esecuzione. Ha respinto la domanda di astreintes, non ritenendone equa l'applicazione, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Spese a carico della parte resistente, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L'ottemperanza è esperibile per ottenere che l'amministrazione si conformi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per proporre l'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale richiamato per il rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il termine dilatorio di 120 giorni per procedere esecutivamente contro la pubblica amministrazione era decorso senza adempimento, consentendo di rilevare l'inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso notificato in data 24.2.2026 e depositato in data 25.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 2 anni scolastici, (anni 2019/2020 e 2020/2021) per un totale di € 1.000,00.
La disposizione è individuata come fondamento del beneficio economico annuo di € 500 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto per i due anni scolastici oggetto del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione.
- Quando un titolo giudiziale riconosce un beneficio pecuniario la cui fruizione in natura è divenuta impossibile per il decorso del periodo temporale previsto, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore monetario, con gli interessi legali fino al pagamento, se il mancato rispetto del periodo è imputabile alla sua inerzia.
- La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve attivare le misure necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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