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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5068/2023 resa inter partes dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro il 15 dicembre 2023 (proc. n. 2486/2023 R.G.L.), notificata all’Amministrazione soccombente il 18 dicembre 2023 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante l’obbligo di attribuire la carta elettronica del docente per € 2.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva eseguito la sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. Ha evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di interessi legali a titolo di astreinte per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’art. 14 d.l. 669/1996, essendo stata documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale: il Ministero non ha contestato il titolo esecutivo, non ne ha messo in dubbio l’idoneità all’esecuzione e non ha dimostrato il pagamento; in applicazione dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo giustificabile il ritardo con l’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e con la conseguente incidenza sulle capacità organizzative del Ministero. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine decennale di proposizione dell’azione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato con riguardo al termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il TAR ha verificato l’avvenuta notificazione all’amministrazione della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, ai fini dell’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto spettava al Ministero dimostrare l’avvenuto pagamento.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    È stato richiamato come parametro per gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama il regime degli accessori previsto dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    Il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la regola sull’assenza di compenso del commissario ad acta anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge Pinto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione soccombente non abbia adempiuto all’obbligo da essa derivante.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento, l’amministrazione debitrice deve provare l’eventuale pagamento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell’obbligo; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La misura coercitiva pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo nell’esecuzione sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idonee a incidere sulle capacità operative dell’amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle soggette alla disciplina originariamente prevista dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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