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Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento con il quale il Comune di Mottola ha escluso la ricorrente dal concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di “Agente di Polizia Locale”, a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato, contenuto nel verbale n. 2 del 7/9/2021; del bando di concorso del 7 agosto 2021; ove occorra, e nei limiti dell'interesse: del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Mottola, approvato con D.G.C. n° 163/2019 e s.m.i.; del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive e di mobilità interna ed esterna approvato con D.G.C. n° 164/2019 e integrato con D.G.C. n° 53 del 25.05.2020 e D.G.C. n° 70 del 29.06.2020; delle delibere di Giunta n° 136 del 01.10.2019 e n° 15 del 30.01.2020 con le quali, fra l'altro, è stata prevista l'assunzione di n. 4 Agenti di Polizia Locale categoria giuridica C, a tempo indeterminato e part-time (50%) 18 ore settimanali; della Delibera n° 58 del 04.06.2020 avente ad oggetto “Revoca D.G.C. n° 173/2019 – Scioglimento accordo con il Comune di Ginosa per la gestione integrata della procedura del concorso pubblico, cat. C., con profilo professionale di agente di polizia locale” nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laterza Anna Cecilia il 7/1/2022: oltre ai già impugnati: -del provvedimento con il quale il Comune di Mottola ha escluso la ricorrente dal concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di “Agente di Polizia Locale”, a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato, contenuto nel verbale n. 2 del 7/9/2021; -del bando di concorso del 7 agosto 2021; ove occorra, e nei limiti dell'interesse: -del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Mottola, approvato con D.G.C. n° 163/2019 e s.m.i.; -del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive e di mobilità interna ed esterna approvato con D.G.C. n° 164/2019 e integrato con D.G.C. n° 53 del 25.05.2020 e D.G.C. n° 70 del 29.06.2020; -delle delibere di Giunta n° 136 del 01.10.2019 e n° 15 del 30.01.2020 con le quali, fra l'altro, è stata prevista l'assunzione di n. 4 Agenti di Polizia Locale categoria giuridica C, a tempo indeterminato e part-time (50%) 18 ore settimanali; -della Delibera n° 58 del 04.06.2020 avente ad oggetto “Revoca D.G.C. n° 173/2019 – Scioglimento accordo con il Comune di Ginosa per la gestione integrata della procedura del concorso pubblico, cat. C., con profilo professionale di agente di polizia locale” della determinazione del Comune di Mottola - settore 3 - servizi finanziari n. 137 del 16/11/2021(Registro Generale N. 1081 del 16/11/2021) avente ad oggetto: “approvazione graduatoria finale di merito concorso per l'assunzione di n. 4 agenti polizia locale, cat. c a tempo indeterminato e part time al 50%” - nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202101523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla fase successiva di un concorso pubblico per quattro posti di agente di polizia locale, disposta all'esito della prova preselettiva, nonché graduatoria finale di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, esclusa all'esito della prova preselettiva, ha impugnato il provvedimento di esclusione, il bando e gli atti presupposti, deducendo che la previsione e lo svolgimento della preselezione violassero l'art. 10 del d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021. Ha inoltre sostenuto che la preselezione fosse contraria al bando e viziata da irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, poiché, a fronte di oltre cento domande di partecipazione ma della presenza effettiva di soli 71 candidati alla prova, l'amministrazione avrebbe dovuto annullare la preselezione e ammettere tutti i presenti alle successive fasi concorsuali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale, deducendone l'illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l'art. 10 del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui aveva di fatto abolito la preselezione nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale, non avesse efficacia retroattiva e non fosse quindi applicabile a una procedura concorsuale precedente. Quanto alle ulteriori censure, il bando prevedeva lo svolgimento della preselezione quando le domande fossero state più di cento e l'ammissione alle successive fasi dei candidati collocati entro l'ottantesima posizione. Poiché era pacifico che le domande pervenute fossero superiori a cento, il Comune era tenuto ad applicare la lex specialis. Il numero, inferiore a ottanta, dei candidati effettivamente presentatisi alla prova non costituiva un presupposto per ometterla o annullarla: il bando collegava lo svolgimento della preselezione al numero delle domande presentate, non al numero dei presenti. L'amministrazione, vincolata dalle regole del bando e dai principi di affidamento e parità di trattamento, non disponeva di alcuna facoltà di disapplicarle o di ammettere automaticamente tutti i presenti. La graduatoria finale è stata quindi ritenuta immune da illegittimità derivata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. n. 44/2021

    prevedeva di fatto l'abolizione della preselezione nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale non dirigenziale

    La disposizione opera per il futuro e non è retroattiva; non si applica alla procedura concorsuale precedente oggetto del giudizio.

  • art. 1, comma 1, l. n. 76/2021

    conversione, con modificazioni, del d.l. n. 44/2021

    Rileva quale legge di conversione della disposizione invocata dalla ricorrente, senza modificarne la non retroattività affermata dal giudice.

Massime di principio

  • Una disciplina sopravvenuta che incide sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, salvo diversa previsione espressa, non si applica retroattivamente alle procedure concorsuali già avviate o disciplinate anteriormente.
  • La lex specialis del concorso vincola rigidamente l'amministrazione, che deve applicarla secondo il suo tenore letterale e non può disapplicarla o modificarla in corso di procedura, anche per ragioni di opportunità organizzativa.
  • Quando il bando subordina lo svolgimento della preselezione al numero delle domande presentate, il presupposto rilevante è il numero delle candidature pervenute e non il numero dei candidati effettivamente presenti alla prova.
  • In assenza di una previsione del bando che attribuisca all'amministrazione il potere di annullare o omettere la preselezione, la riduzione del numero dei partecipanti effettivi al di sotto della soglia degli ammessi non consente di ammettere automaticamente tutti i presenti alle fasi successive, poiché ciò violerebbe la lex specialis e la parità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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