Cassazione Penale, Ordinanza n. 21428/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato, in sede di giudizio abbreviato, la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale locale per detenzione di cocaina in otto ovuli, per un peso complessivo di 1 grammo, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017, che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha inoltre osservato che il ricorso non conteneva alcuna specifica censura. Il motivo di ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, rilevando che dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. non è più consentita la sottoscrizione personale dell'atto di impugnazione in cassazione. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disposizione incriminatrice richiamata per la detenzione di cocaina in quantità contenuta e qualificata come fatto di lieve entità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso in cassazione nei casi previsti.
art. 613 c.p.p.
Come modificato dalla l. n. 103/2017, impone che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, escludendo la sottoscrizione personale dell'imputato.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 6 CEDU
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 1, comma 55, l. n. 103/2017
Norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato non è più sufficiente dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p.
- L'inammissibilità derivante dal difetto di sottoscrizione qualificata può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., quando la causa ostativa sia immediatamente rilevabile dagli atti.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina che impone il patrocinio tecnico nel ricorso per cassazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto la scelta del legislatore di richiedere una rappresentanza tecnica nelle impugnazioni di legittimità rientra nella sua discrezionalità.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali assorbenti e inoltre non contiene specifiche censure, la Corte non entra nel merito delle doglianze e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.
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